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Una proposta di legge sulle calamità naturali. Riflessi in ambito condominiale

La proposta di legge consente di effettuare la delibera di approvazione della polizza con strumenti precisi e non suscettibili di confusione giuridica.
Redazione Condominioweb.com 
Gen 14, 2020

Con la proposta di legge denominata «Istituzione del programma nazionale per la copertura assicurativa dei danni da calamità naturali ad edifici privati» su iniziativa del deputato Michela Rostan si è tentato di fornire risposta alla tutela del patrimonio immobiliare.

Di particolare importanza, dal punto di vista condominiale, è la c.d. "Polizza Globale Fabbricati" con un'importante modifica al testo iniziale.

L'assicurazione del fabbricato ed il ruolo dell'amministratore di condominio

Gli aspetti importanti dell'art. 1 della proposta in esame sono:

  • Sono sottoposti ad obbligo di assicurazione per danni da calamità naturale, tutti i proprietari di unità immobiliari ad eccezione delle unità che risultassero gravate da abuso edilizio o costruite in carenza delle autorizzazioni previste, o gravate da abuso sorgente successivamente alla data di costruzione, per queste unità non è previsto né l'onere assicurativo né l'indennizzo.
  • Sono, altresì, oggetto di obbligo assicurativo tutti i fabbricati privati in pluriproprietà indivisa ed indivisibile (ad esempio i condomini per le parti comuni).

    In tal caso, la copertura dei danni derivanti da calamità naturali sarà posta, quale ramo speciale, all'interno della, più ampia, polizza globale fabbricati.

    L'assemblea dei condòmini con maggioranza qualificata, a norma dell'articolo 1137 comma II Codice Civile, provvede all'approvazione del preventivo della spesa occorrente durante l'anno per il pagamento del premio e alla relativa ripartizione tra i partecipanti.

    L'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore, entro il termine prefissato dall'articolo 1130 nr 10 codice civile, è motivo di grave irregolarità e giustifica la relativa revoca giudiziaria, a norma della previsione di cui all'articolo 1129, comma 12, nr 1 codice civile.

  • I contributi per le spese relative al pagamento del premio sono configurati come oneri prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sia nelle procedure concorsuali che nelle procedure esecutive individuali.

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