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Bonus facciate e condominio: le istruzioni per un corretto utilizzo

La Manovra 2020 ha introdotto una ulteriore agevolazione fiscale che riguarda le spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne di condomini e unità abitative unifamiliari.
Avv. Debora Mirarchi Avv. Debora Mirarchi 

Dal 1° gennaio 2020 tutti i condomini che eseguono interventi finalizzati alla manutenzione e al miglioramento delle facciate esterne di edifici condominiali, potranno usufruire di una importante detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute.

Arriva il bonus facciate per i condomini

Bonus facciate: analisi degli emendamenti. Ecco come potrebbe cambiare l'agevolazione fiscale

Soggetti beneficiari

Hanno diritto alla detrazione prevista per il bonus facciate:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di uso o di abitazione);
  • l'inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, con esclusivo riferimento agli immobili che non rientrano tra quelli strumentali.

La misura non andrà in conflitto con le altre agevolazioni fiscali, perché cumulabile.

Interventi agevolabili

La nuova agevolazione riguardagli interventi di pulitura e tinteggiatura delle facciate esterne degli edifici esistenti, con esclusivo riferimento alle strutture opache, ai balconi e agli ornamenti e fregi, ubicati nelle zone A e B ai sensi del D.M., 2 aprile 1968, n. 1444.

I lavori sulla facciata, che influiscono sulla conduzione termica dell'edificio o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente, per essere ammessi al beneficio fiscale, devono essere conformi alle indicazioni fornite dal:

  • decreto dello Sviluppo economico 2015 (D.M. 26 giugno 2015) in ordine alla modalità di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche unitamente ai requisiti minimi degli edifici e
  • dalla Tabella 2 dell'Allegato B al D.M. 11 marzo 2008 in merito di valori di trasmittanza termica.

Il controllo in ordine al rispetto dei precisi requisiti previsti dai citati decreti compete all'ENEA, secondo specifiche procedure previste in materia di efficienza energetica (art. 14, commi 3 bis e 3 ter, D.L. n. 63/2013).

Interventi non agevolabili

Secondo quanto previsto dalla Manovra 2020, il bonus facciate è riconosciuto esclusivamente in relazione alle spese sostenute per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sulla base di tale precisa previsione e in attesa di ulteriori ed eventuali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sembrerebbero escluse dall'agevolazione fiscale le opere che non riguardano specificamente e direttamente tali tassativi interventi sulle facciate.

In particolare, si ritengono non agevolabili:

  • i lavori di manutenzione e sostituzione degli infissi, degli impianti di scarico delle acque piovane;
  • gli interventi di manutenzione di impianti di illuminazione o di altri cavi presenti come quelli di telefonia o televisivi;
  • le spese di progettazione o altre prestazioni professionali connesse alle opere eseguite.

Specifica ubicazione degli edifici

La Manovra 2020 limita il beneficio del bonus facciate agli interventi edilizi di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle facciate eseguiti su edifici ubicati nelle zone A o B, come definite dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

In particolare, ai sensi del citato decreto, sono considerate:

  • zona A: "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi";
  • zona B: "le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq".

Ripartizione della detrazione e limiti di spesa

La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che la detrazione pari al 90% dei costi per il restauro o ripristino delle facciate è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta nel quale la spesa è sostenuta.

Il contribuente/condomino può dunque detrarre dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) la singola quota del costo sostenuto nella dichiarazione dei redditi o nel Modello 730.

Diversamente da altre detrazioni fiscali, previste dalla stessa Manovra 2020, in relazione al bonus facciate non è stato previsto alcun limite massimo di spesa.

La misura non andrà in conflitto con le altre agevolazioni fiscali, perché cumulabile.

Adempimenti

Il comma 223 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2020, disciplina gli obblighi a cui sono tenuti i contribuenti per usufruire della detrazione fiscale, rinviando alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

Nello specifico, ai fini del riconoscimento del diritto di detrazione dall'imposta lorda, il versamento delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione della facciata deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

TABELLA RIEPILOGATIVA

BENEFICIO

detrazione fiscale dall'imposta lorda pari al 90% dei costi sostenuti, senza alcun limite di spesa

SOGGETTI BENEFICIARI

proprietario o nudo proprietario dell'edificio; titolare di un diritto reale di godimento; inquilino; comodatario; soci di cooperative divise e indivise; soci di società semplici; imprenditori individuali

SPESE DETRAIBILI

interventi di pulitura e tinteggiatura delle facciate esterne degli edifici esistenti, con esclusivo riferimento alle strutture opache, ai balconi e agli ornamenti e fregi

MODALITÀ DI RIPARTO DELLA DETRAZIONE

detrazione ripartita in dieci anni in quote costanti, a partire dal periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese.

ADEMPIMENTI

il versamento delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione della facciata deve essere effettuato a mezzo di bonifico dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

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Gianpiero
Gianpiero 06-02-2020 16:42:20

Buongiorno,
sapete se sono intervenuti chiarimenti sull'ammissibilità degli interventi su terrazze o lastrici solari al beneficio della detrazione al 90%?
Vi ringrazio anticipatamente.

rispondi
Gerardo
Gerardo 26-02-2020 08:51:04

Nella circolare dell'Agenzie dell'entrate solo se si effettua la pulitura e tinteggiatura delle facciate si beneficia del bonus. Nel caso in cui viene interessato il rifacimento dell'intonaco della facciata più del 10% sarà obbligatorio rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza e quindi realizzare un cappotto termico. L'obbligo interessa in uno stesso edificio solo le parti di facciate con intonaco o anche le parti di facciata in cortina.

rispondi
Emilio
Emilio 30-05-2020 12:14:35

In condominio di 3 proprietari per la detrazione ognuno si fa fare una fattura dei lavori ?

rispondi
Sara
Sara 02-09-2020 21:27:40

Devo fare tinteggiare un condominio. Fareste fare ad un geometra tutti gli adempimenti? Computo metrico, attestazione zona e cos'altro?

rispondi
Enrico Ravagnan
Enrico Ravagnan 22-10-2020 17:25:42

In condominio di 3 proprietari per la detrazione ognuno si fa fare una fattura dei lavori o bisogna istituire il condominio?

rispondi
Claudio
Claudio 04-12-2020 10:26:54

è possibile scaricare la spesa dell'amministratore del condominio quando si applica il bonus facciate !?

rispondi
Francesco
Francesco 15-07-2021 14:48:36

Salve, dopo la lettura dell'articolo, se possibile, vorrei un chiarimento. Ipotizzando di eseguire lavori su una percentuale di intonaco inferiore al 10% (quindi senza obbligo di cappotto nè comunicazioni all'ENEA, (demolizione vecchio intonaco e rifacimento nuovo intonaco con successiva tinteggiatura), le spese relative sono detraibili al 90%?
Grazie

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