Detrazione per ristrutturazioni, locazione a necessità dell'autorizzazione del proprietario
Con la risposta 140 del 22 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che ai fini delle detrazioni per ristrutturazioni da parte di chi detiene l'immobile (conduttore e comodatario), mentre è necessario che il titolo sia registrato prima dell'avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedenti, il consenso del proprietario può pervenire anche dopo, purché prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le detrazioni in questione sono quelle previste dall'art. 16-bis, DPR n. 917/1986; in tali casi, gli immobili oggetto di intervento possono essere abitazioni e parti comuni degli edifici residenziali. Ammessi alla detrazione sono (anche) coloro che occupano l'immobile in base a locazione o comodato.
In tal caso, però, le norme prescrivono una condizione in più rispetto agli altri casi (se il detentore è diverso dal familiare convivente): l'autorizzazione del proprietario.
Può succedere, come ad es. nel caso di cui ci occupiamo, che il consenso sia dato in un primo momento in maniera verbale e solo dopo per forma scritta.
Installazione di condizionatore, locazione, detrazioni e autorizzazione del proprietario
Così è ad es. successo nel caso trattato dall'Agenzia nella Circ. n. 140, dove l'istante è titolare di un contratto di locazione stipulato con un Ente regionale che gestisce il patrimonio edilizio residenziale pubblico; egli nel 2018 ha installato un condizionatore nell'abitazione che ha in locazione, dopo avere acquisito l'autorizzazione dell'ente per via telefonica; solo al termine dei lavori, nel 2019 ha ottenuto l'autorizzazione scritta in seguito a richiesta del documento in sede di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730.
La domanda dell'istante è dunque stando così le cose se può comunque usufruire dell'agevolazione prevista (dall'art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986) per interventi sulle ristrutturazioni edilizie.
Egli ritiene che la risposta sia positiva in quanto la detenzione dell'immobile è basata su un titolo registrato.
Detrazione lavori finalizzato a conseguire risparmi energetici
Ricordiamo che il caso di specie riguarda in particolare la detrazione per i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lett. h dell'art. 16-bis DPR n. 917/1986 cit.
L'Agenzia ricorda che in relazione a tali interventi è stato da ultimo precisato (Circ. n. 13/E/2019 confermando, tra le altre, la Circ. n. 57/1988) - che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Nella Circ. n. 13/E è anche riportato un elenco non esaustivo di interventi riconducibili alla efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili - ammessi al beneficio fiscale in questione se realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti - tra i quali è indicata anche l'installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto.
L'autorizzazione può essere successiva all'inizio dei lavori, ma non alla dichiarazione dei redditi
L'Agenzia condivide il rilevo dell'istante, ma completa il discorso aggiungendo come vedremo, alcuni elementi.
In effetti, dice, come sostiene l'istante, ciò che è indispensabile per l'inizio dei lavori è il possesso di un titolo registrato; la sua assenza non consente la detrazione, anche se successivamente avviene una regolarizzazione.
La data di inizio dei lavori a sua volta deve essere provata tramite titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000). Tali aspetti sono stati varie volte affermati (da ult. si v. la Circ. n. 13/2019).
Dunque nel caso di specie l'istante può usufruire della detrazione; ciò a condizione però che abbia compiuto tutti gli adempimenti previsti dalla legge e cioè, specifica l'Agenzia: "che la spesa sia stata sostenuta per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti - ancorché reversibile per la climatizzazione estiva - che abbia effettuato tutti gli adempimenti previsti dal interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 e che sia in possesso della documentazione richiesta, ivi compresa quella attestante le caratteristiche tecniche dell'apparecchio installato".
Nel caso in esame è poi successo che gli interventi e le spese sono del 2018 mentre il consenso dell'ente è pervenuto nel 2019.
L'Agenzia specifica sul punto che "In applicazione del criterio di cassa, l'onere in questione può essere portato in detrazione dall'imposta lorda riferita all'anno di sostenimento della spesa, vale a dire al periodo d'imposta 2018.
Qualora il suddetto onere non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta, l'Istante potrà presentare, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2019, e indicare la spesa in questione".
Quanto invece all'assenso del proprietario, è ritenuto necessario che questo sia acquisito in forma scritta anche dopo l'inizio dei lavori a condizione, però, che sia formalizzato entro il momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione.
Link alla risposta 140/2020:
Link alla circolare 13/2019: