Bonus facciate: rientrano le società a responsabilità limitata?
Le società a responsabilità limitate, le s.r.l., usufruiscono del bonus facciate?
Ricordiamo che quella del bonus facciate è una delle novità più importanti apportate della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) riguardo alle detrazioni fiscali sulle spese relative agli interventi edilizi in casa e in condominio.
La platea dei beneficiari è più amplia rispetto ad altre agevolazioni e tra questi, sì, rientrano anche le società a responsabilità limitata.
Vediamo meglio, rispolveriamo cos'è il bonus facciate e cosa è previsto in particolare nel caso in cui il contribuente sia una SRL.
Cos'è il Bonus facciate
Come detto, il Bonus facciate è l'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2020 (in particolare, ai commi 219-224 dell'art. 1), che prevede la possibilità di una detrazione del 90 per cento (non è indicato un tetto di spesa né un limite massimo di detrazione) sulle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle facciate degli edifici nell'anno 2020.
Al momento la norma riguarda solo il ma da qualche parte già si chiede di guardare più avanti e di prorogare la misura, date anche le difficoltà che si avranno nel 2020 di sfruttarla a pieno, a causa dell'emergenza del COVID-19.
Perché si possa fruire della misura, gli edifici su cui si effettuano gli interventi devono essere situati nelle zone comunali A e B (del D.M. n. 1444/1968); si tratta, in sostanza, delle zone prevalentemente edificate.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Le norme prevedono specifiche disposizioni per il caso in cui gli "interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio".
Inoltre, si precisa che sono ammessi al beneficio "esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".
Le norme prevedono poi che alla misura si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 sui controlli sulle detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis del TUIR) con alcune varianti per i titolari di redditi d'impresa (v. più avanti).
Queste in sintesi le previsioni della Legge di Bilancio 2020 sul bonus facciate; noi ora focalizzeremo la nostra attenzione sul quesito se le SRL possono beneficare della detrazione.
Bonus facciate, chi sono beneficiari
La Legge di Bilancio non specifica quali requisiti deve possedere il soggetto che beneficia dell'agevolazione.
In proposito, una delle prime circolari dell'Agenzia delle Entrate del 2020, la n. 2 del 14 febbraio, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f dedicata proprio alla nuova misura, ha chiarito che nell'assenza di limitazioni da parte della legge, possono beneficiare della misura tutti i contribuenti che siano residenti dentro e fuori il territorio dello Stato italiano e sostengano le spese relative agli interventi, "a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari".
Sempre secondo la stessa Circolare, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, sono invece esclusi dal beneficio coloro che hanno esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e quindi ad es. coloro che sono "titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva"; se invece per gli stessi soggetti a tali redditi se ne aggiungono altri diversi, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, allora questi potranno utilizzare la detrazione in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
La Circolare poi ricomprende tra i beneficiari testualmente "le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)": sia i titolari di reddito non d'impresa - come indicati dall'art. 5 del TUIR (il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986) - che i titolari di reddito di impresa.
Società a responsabilità limitata e bonus facciate
Ecco quindi la risposta alla nostra domanda: anche le società a responsabilità limitata fruiscono della misura, dal momento che rientrano tra le società di capitali.
Possiamo osservare che a differenza della detrazione per ristrutturazioni e quella per mobili, che sono ammesse solo per il reddito delle persone fisiche (IRPEF), e come, invece, per le detrazioni per riqualificazione energetica e sisma bonus, al bonus facciate sono ammessi anche i titolari di reddito d'impresa e in particolare per quanto qui interessa, le società a responsabilità limitata.
S.r.l. e beneficio per i familiari
Nel caso delle SRL, però, è escluso che possano fruire del beneficio anche i familiari: infatti, viene specificato che la detrazione "non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato), ovvero su quelli che non appartengono all'ambito "privatistico", quali gli immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione".
Ciò in quanto, perché vi sia estensione del beneficio ai familiari, l'intervento deve riguardare l'immobile dove si esplica la convivenza.
Il reddito d'impresa è quindi una delle condizioni in presenza delle quali il beneficio non è fruibile dai familiari.
Tra coloro che possono fruire anche in caso di reddito d'impresa vi è il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, purché sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di vendita dell'immobile.
SRL e anno di spesa pagamenti dei condomini
L'Ade ha considerato che le norme menzionano solo le "spese documentate, sostenute nell'anno 2020", senza prevedere altre condizioni per circoscrivere l'applicazione del bonus alla data di avvio degli interventi, ai fini dell'imputazione delle spese.
Per cui, in proposito l'AdE ha anche chiarito che al fine di individuare le spese che possono fruire delle detrazioni in caso di interventi effettuati nel 2019, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, se un intervento è iniziato a luglio 2019, e hanno effettuato pagamento sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del bonus solo per le spese del 2020.
Mentre, "le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti."
Quanto alle spese relative agli interventi sulle parti condominiali, l'Agenzia ha inoltre specificato che quel che importa, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, è la data in cui è effettuato il bonifico da parte del condominio, e non la data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Se quindi il bonifico è eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al bonus.
Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus".
L'immobile oggetto di intervento deve essere posseduto in base a titolo idoneo
Per poter fruire della detrazione è poi necessario possedere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento in cui sono iniziati i lavori o in cui sono sostenute le spese se precedente (la data deve risultare dal titolo abilitativo o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Dunque, il titolo, per quanto riguarda una srl, può ad esempio essere rappresentato da: proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione anche finanziaria. Il titolo su cui si fonda la detrazione deve essere registrato onde garantire la certezza di rapporti tributari al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente; la mancanza preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
È infine esclusa, in assenza di apposite normative, la possibilità di optare per la cessione del credito nonché, dell'utilizzo diretto della predetta detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Si tratta di norme che sono state infatti specificante previste dalla legge per apposite agevolazioni e non in generale.
Bonus facciate, gli adempimenti SRL
I titolari di reddito d'impresa (soggetti IRPEF e IRES) che intendono avvalersi del "bonus facciate", devono effettuare gli adempimenti previsti a proposito delle persone fisiche, che sono riepilogati dalla Circolare n. 2/2020.
Di tali adempimenti, però i titolari di reddito d'impresa non sono, invece, tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.
Spiega la Circolare n. 2/2020 che "L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione (i.e. 2020) avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall'articolo 109 del TUIR che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel "bonus facciate", a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Tenuto conto della finalità agevolativa della disciplina in esame e della procedura di fruizione della stessa, che non incide sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito di impresa, non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti:
- che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile."
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dei testi normativi.
Ricordiamo che, oltre alla Circolare n.2/2020, l'AdE ha emesso, sempre nel mese di febbraio, una Guida divulgativa. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf dedicata all'argomento.