Con l'articolo 1, comma 12, legge n. 205/2017 viene introdotta una nuova detrazione sui lavori di sistemazione di aree scoperte private di edifici, impianti di irrigazione e realizzazione di coperture a verde, e parti comuni esterne di edifici condominiali. L'agevolazione, in particolare, consiste in una detrazione del 36% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. In occasione di TELEFISCO 2018 e VIDEOFORUM 2018, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito alcuni interessanti spunti interpretativi sull'ambito di applicazione delle agevolazioni.
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=> L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicazione del bonus verde
Proprio su questo aspetto è intervenuta nuovamente l'Agenzia delle Entrate.
Ecco le precisazioni.
- Alberi. Limitatamente agli alberi l'Agenzia ha precisato che può essere riconosciuto il bonus verde per gli "interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale". Precisamente si fa riferimento solo agli alberi tutelati dalla legge 10/2013 la cui conservazione è legata al territorio.
- Giardini pensili. Oltre ai giardini e terrazzi, si precisa che sono inclusi espressamente anche i cd giardini pensili. L'Agenzia ha chiarito che deve trattarsi della realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, purché si tratti sempre di interventi innovativi. Rimane escluso dal bonus l'acquisto di semplici vasi da balcone.