Come già ricordato, la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha esteso la possibilità di cessione del credito a tutti i contribuenti - ricomprendendovi dunque anche i soggetti incapienti, ossia i pensionati con reddito sino a 7.500 euro e i lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro -, e in riferimento a tutte le tipologie di interventi di riqualificazione energetica coperti dal cd. ecobonus (attuati non solo su parti comuni degli edifici condominiali, ma anche sulle singole unità immobiliari).
Sempre per quanto attiene l'ambito soggettivo, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110, oltre ad indicare tra i soggetti cedenti coloro i quali abbiano sostenuto delle spese per interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta, aveva dal canto suo già chiarito che il credito d'imposta in questione possa essere ceduto in favore:
- dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti;
- di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il contribuente cedente sia un soggetto incapiente.
Con espresso riferimento agli «altri soggetti privati», l 'Agenzia delle entrate, nella Circolare n. 11/E del 18 maggio 1018, ha sì confermato che il credito di imposta possa essere ceduto, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti), ma ha aggiunto un'importante precisazione: «per altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».
A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria, con un'indicazione peraltro meramente esemplificativa, chiarisce che, nel caso di interventi condominiali, la detrazione possa essere così ceduta nei confronti:
- Degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali(dunque, anche un altro condomino), ovvero, più in generale,
- nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo. (In altri termini, ove l'intervento venga realizzato da un fornitore appartenente ad un gruppo societario, il contribuente beneficiario della detrazione potrà cedere il credito conseguente anche ad un'altra società del gruppo.
Nel caso di soggetti beneficiari incapienti, potrà anche trattarsi di una banca; per i soggetti diversi dai cd. notax area, resta invece fermo il generale divieto di cessione a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.)
Inoltre, la qualificazione del "collegamento" al rapporto che ha dato origine alla detrazione vale - stante il riferimento al comma 2 sexies, art. 14, d.l. del 4 giugno 2013, n. 63 - solo per i contribuenti (anche non tenuti al versamento dell'IRPEF, ma che sono teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta)diversi dai soggetti che si trovano nella no tax area.
Il numero di cessioni Il citato Provvedimento del 28 agosto 2017 aveva poi indicato che i cessionari del credito possono a loro volta effettuare ulteriori cessioni. La Circolare dell'Agenzia n. 11/E ha invero nuovamente affrontatola questione del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito: e dopo aver acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, ha precisato che la cessione del credito d'imposta deve essere limitata a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.