L'accordo tra il titolare della detrazione del 110% e l'acquirente del corrispondente credito d'imposta non è soggetto all'IVA né all'imposta di registro.
Ciò indipendentemente dal fatto che il credito sia poi nuovamente ceduto ho utilizzato dal cessionario.
Questa, in breve sintesi, la risposta n. 369 del 24 maggio 2021 resa dall'Agenzia delle Entrate in seguito a specifico interpello.
Una questione di non secondario rilievo vista la particolare rilevanza data al meccanismo della cessione del credito in relazione al superbonus.
Superbonus, cessione del credito IVA e imposta di registro, l'interpello e la soluzione interpretativa
La società che ha proposto interpello ha fatto presente all'Agenzia delle Entrate:
- di essere titolare codice di un particolare codice ATECO;
- di svolgere attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni;
- di voler procedere all'acquisto e successiva cessione a soggetti terzi di crediti d'imposta derivanti dall'applicazione dell'articolo 121 del Decreto Rilancio.
La società precisava altresì che tali crediti sarebbero stati in parte utilizzati direttamente in compensazione e, per altra parte, ceduti a terzi.
Dato questo contesto operativo, l'interpellante proponeva all'AdE la seguente soluzione interpretativa:
- nessun problema di sorta in relazione alla cessione del credito, che non richiede particolari requisiti soggettivi in capo al cessionario;
- l'eventuale accordo scritto di formalizzazione della cessione del credito non determina la necessità di registrazione del contratto con conseguente applicazione dell'imposta di registro;
- trattandosi di operazione non finanziaria, ossia operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di «cessioni di crediti in denaro» ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72 e che conseguentemente non vi sia l'obbligo di emissione della fattura.
Superbonus, cessione del credito IVA e imposta di registro, la risposta dell'AdE
Nel rispondere alla contribuente l'AdE ha subito precisato che la prima questione, quella inerente all'acquisizione del credito senza il possesso di particolari requisiti non è questione sulla quale aveva competenza a rispondere.
La risposta ad interpello si è quindi concentrata su IVA e imposta di registro.
Quanto alla prima imposta l'Agenzia ha specificato che effettivamente la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo di applicazione dell'IVA tra le operazioni esenti.
L'Agenzia ha prima ed in generale delineato le ipotesi di esenzione dall'IVA con riferimento a particolari operazioni finanziarie per poi specificare che "ferma restando la verifica della regolamentazione privatistica dei rapporti tra le parti non oggetto di esame da parte di questa amministrazione, nel caso in esame si è del parere che la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "Ecobonus"), all'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "Sismabonus"), se effettuata tra le parti dietro corrispettivo abbia finalità e natura finanziaria, rientrando, agli effetti dell'IVA, tra le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972".
In ragione di ciò, specifica l'ente, per l'operazione di cui trattasi non è nemmeno necessaria l'emissione di fattura.
Quanto al terzo quesito, la soluzione dell'Agenzia accoglie quella proposta dal contribuente.
Si legge nella risposta n. 369 del 24 maggio 2021 che la "cessione di un credito di imposta, è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione, dall'articolo 5 della Tabella allegata al TUR, relativa ad "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute".
A tal proposito, come già precisato nella analoga fattispecie esaminata con risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E «...si ritiene che all'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall'art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione.»