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Superbonus per interventi di efficientamento energetico, box e magazzino e limiti di spesa

Per gli interventi di efficientamento energetico le due unità, sprovviste di riscaldamento non presentano i requisiti iniziali per accedere alla detrazione del 110%
Redazione 

L'unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo dall'esterno e con al fianco un magazzino ed un box auto può usufruire del superbonus per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

Tale beneficio può essere goduto anche per l'ipotesi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria.

Tuttavia, in questa ipotesi il limite di spesa per gli interventi trainanti e trainati di efficientamento e riduzione del rischio sismico va calcolato sulla sola unità immobiliare avente originaria destinazione abitativa poiché dotata di riscaldamento.

Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 242 del 13 aprile 2021 ad un interpello.

Come si è arrivati al risultato?

Superbonus, box e magazzino il quesito

L'Istante comproprietaria col marito di un intero fabbricato con l'interpello proposto, ha specificato all'AdE che tale fabbricato si componeva di un'abitazione con relativo garage autonomamente accatastati, e di altre due unità immobiliari, accatastate in C/2 e C/6, indipendenti dall'abitazione.

La contribuente riferiva altresì che l'abitazione fosse da considerarsi . funzionalmente indipendente. in quanto ha tutti gli impianti di proprietà esclusiva ed ha accesso autonomo dall'esterno.

Quanto al box ed al magazzino (C/6 e C/2) questi - è scritto nell'istanza - "sono prive di allacciamenti. e hanno ognuna il proprio ingresso.

Con documentazione integrativa, l'Istante conferma che intende procedere ad un intervento di totale demolizione e ricostruzione delle predette unità immobiliari, "senza aumento di volumetria", al fine di ottenere "l'accorpamento dell'abitazione e del relativo garage con le altre due unità immobiliari accatastate in C2 e C6 attigue".

Pertanto, verranno demolite le quattro unità immobiliari esistenti e alla fine dei lavori, si otterrà un'abitazione unifamiliare con relativa pertinenza (garage)".

Domandava quindi se poteva godere del superbonus per riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico e come calcolare i tetti di spesa

Superbonus, box e magazzino la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Come sempre in questi casi l'ente in questi casi - cioè nelle risposte ad istanza d'interpello - premette cenni generali sull'istituto sul quale è stato compulsato.

In buona sostanza il corpo centrale della risposta ha affrontato i presupposti applicativi del superbonus 110% in linea generale.

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Ciò serve, poi, all'AdE per dare risposta nel merito. E la risposta è stata positiva per la contribuente, cioè le ha specificato che ha diritto alla detrazione del superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico, calcolando però, la spesa in modi diversi.

Si legge nella risposta n. 242 che "- per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119, il limite di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);

  • per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento."

Ciò vuol dire che per l'AdE la demolizione e ricostruzione che prevede di inglobare nell'immobile in partenza agevolabile anche unità immobiliari non aventi ab origine i requisiti per accedere al superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico non li attare nell'ambito della base del calcolo del limite di spesa.

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Risposta 242 13.04.2021

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