"Il diritto costituzionalmente garantito a ogni cittadino di disporre di una abitazione non può spingersi fino al punto di impedire la demolizione di un immobile abusivo". (Cass, pen, sez. II, sentenza 20 agosto 2019, n. 36257).
La questione. In tal vicenda, una donna anziana (quasi novantenne) era stata condannata per aver realizzato un immobile al primo piano di superficie in sopraelevazione di un preesistente immobile, in assenza di concessione edilizia, nonché in violazione della normativa afferente le costruzioni.
La pronuncia. Secondo i giudici, in tale fattispecie, non poteva invocarsi uno stato di necessità in relazione alle condizioni di salute della ricorrente ed alle precarie condizioni economiche della stessa, in quanto anche nell'impossibilità economica di sostenere un canone di locazione in quanto, percettrice di una pensione di invalidità, la stessa poteva far ricorso ai servizi sociali al fine di risolvere il problema abitativo.
Invero, nel nostro ordinamento, l'ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, ma assolve ad una funzione ripristinatoria del bene tutelato.
Il fondamento della previsione non è quella di sanzionare ulteriormente l'autore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti hanno voluto stabilire.
Il diritto del cittadino a poter disporre di una casa dignitosa non può prevalere, osserva ancora la Cassazione, sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e all'uso corretto del territorio.
Si tratta invece di una posizione soggettiva individuale, destinata a cedere rispetto all'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo.
Va poi ricordato come i giudici di merito avevano già puntualizzato che non può essere invocato uno stato di necessità per le condizioni di salute della donna e per le sue precarie condizioni economiche (tra l'altro non dimostrate, avverte la Cassazione): all'attività edilizia abusiva non può essere applicata questa forma di esenzione da responsabilità.
In conclusione, è stato ribadito che in tema di reati edilizi, non sussiste un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. Per le suesposte ragioni, il ricorso della signora è stato rigettato.