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Superbonus in condominio, 5 questioni fondamentali

La programmazione di opere di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico in condominio deve tenere conto delle peculiarità del condominio, quali?
Avv. Alessandro Gallucci 

Il superbonus del 110% è stato presentato come quel provvedimento in grado di consentire l'efficientamento energetico e/o la riduzione del rischio sismico degli edifici a costo zero.

È possibile, è vero, ma la realtà presenta complessità e sfaccettature varie, tant'è vero che l'art. 119 del decreto Rilancio, varato nella sua forma definitiva a luglio con la legge di conversione, da allora ad oggi è stato oggetto di già due interventi modificativi (ad opera del così detto decreto Agosto e della legge di Bilancio).

Il condominio è citato espressamente (art. 119, nono comma lett. a) tra i soggetti che possono beneficiare del superbonus del 110%.

Se fuori dall'ambito condominiale, l'ambìta operazione a costo zero non è poi così facile, in relazione al condominio negli edifici vanno tenute in considerazione alcune peculiarità ulteriori.

A dirla diversamente possiamo sintetizzare in questo modo: l'esecuzione di opere rientranti nel superbonus in ambito condominiale si scontra con dei coefficienti di difficoltà specifici di quella tipologia di proprietà.

Vediamo quali.

Superbonus in condominio e studio di fattibilità, determinanti l'indipendenza e la competenza

La prassi ci rimanda di operazione all inclusive, pacchetti completi che vanno dal famigerato studio di fattibilità alla ultima certificazione utile al godimento della detrazione del 110%.

Operazioni spesso mutuate da quelle che consentivano la cessione del credito già per l'ecobonus al 65%.

Proposte che, considerate le opere di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, possono davvero portare al famoso costo zero per gli interventi rientranti nel così detto 110%.

Eppure…

Eppure, per parte di chi scrive, questo passaggio iniziale, l'incipit dell'operazione superbonus necessita di particolare attenzione e ponderazione da parte dell'assemblea condominiale.

Il così detto studio di fattibilità rappresenta un passaggio fondamentale, lo si vedrà dopo, anche per l'individuazione delle migliori opere che in relazione al contesto dato consentano di fruire del superbonus per efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico.

Se l'accoppiata cappotto - infissi è la più gettonata, per così dire l'abito confezionato, non è da escludersi che per dati contesti condominiali altre combinazioni risultino migliori.

Lo studio di fattibilità serve proprio a questo: valutare la soluzione migliore per quel caso. È fondamentale, allora, scegliere i tecnici badando a competenza e indipendenza.

Superbonus del 110%, l'Agenzia delle Entrata rilascia una nuova circolare

Superbonus in condominio, nessun abuso per la garanzia assoluta di tranquillità

La presentazione dei titoli abilitativi per la esecuzione delle opere di efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico necessita di una dichiarazione di stato legittimo degli edifici oggetto d'intervento.

Se si interviene solamente sulle parti comuni, allora la dichiarazione di stato legittimo può riguardare solamente queste.

Se l'intervento riguarda anche le unità immobiliari, si pensi alla citata sostituzione degli infissi, allora la dichiarazione di stato legittimo deve riguardare anch'esse.

Ricordiamo che rilasciare una dichiarazione di stato legittimo vuol dire asseverare che gli edifici o loro parti sono conformi al progetto originario ovvero alle successive modifiche regolarmente eseguite.

Superbonus in condominio, privilegiare il doppio salto di classe con interventi su parti comuni

Proprio il complessivo stato legittimo dell'edificio può essere oggetto di rallentamento se non proprio di esclusione della fattibilità dell'efficientamento energetico e/o della riduzione del rischio sismico beneficianti del bonus del 110%.

In considerazione di ciò, poiché è molto più facile che le parti comuni dell'edificio si trovino in stato legittimo rispetto alle abitazioni (ricordiamo che anche semplici variazioni della disposizione dei vani non denunciate compromettono lo stato legittimo, salvo sanatoria se possibile) è bene, ad avviso di chi scrive, che nella esecuzione dello studio di fattibilità - che è valutazione dello stato dei luoghi ai fini della esecuzione di opere, non verifica della conformità urbanistico catastale per l'irrogazione di sanzioni - si prediligano opere che consentano, ad esempio, il doppio salto di classe energetica, mediante interventi sulle sole parti comuni.

La legittimità delle unità immobiliari non è l'unico ostacolo. La legge, infatti, non consente all'assemblea condominiale di deliberare interventi su parti dell'edificio in proprietà esclusiva.

Detta diversamente: se lo studio di fattibilità individua come necessaria la sostituzione degli infiss. (intervento trainato) unitamente alla posa del cappotto (intervento trainante) per usufruire del superbonus, l'assemblea non ha potere di deliberare quella sostituzione.

Ergo.

Se uno o più condòmini non sono interessati potrebbe essere a rischio il doppio salto di classe energetica.

Comprendere quale sia il limite minimo necessario di sostituzioni d'infissi è altro elemento fondamentale che è bene emerga in sede di studio di fattibilità.

Superbonus in condominio, fondamentale la chiarezza di capitolato e contratto con l'impresa

Che cosa si deve fare e chi e come lo deve fare.

Questo vuol dire, uscendo dal gergo tecnico, leggere un capitolato delle opere ed un contratto di appalto.

Nel caso del superbonus i contratti contengono anche aspetti concernenti, ove previsto, lo sconto in fattura.

Non solo: il contratto può prevedere garanzie ulteriori rispetto a quelle di legge ovvero limitazioni della garanzia medesima.

Il tutto va valutato alla luce della regolarità di quelle disposizioni in relazione al vaglio della vessatorietà considerando che al condominio è applicabile la disciplina di maggior tutela dei contratti previsti per i consumatori.

Come sempre tanto più chiaro è semplice è quanto previsto in contratto, tanto più facile sarà cogliere il senso di quello scritto e poi concretamente applicarlo.

È bene rammentare che è consigliabile che eventuali clausole arbitrali siano specificamente approvate dall'assemblea condominiale, preferibilmente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio.

Superbonus in condominio, cessione o sconto, sempre meglio l'unanimità

L'art. 119 comma 9-bis del decreto Rilancio, ora con più certezza anche grazie ai correttivi apportati dalla legge di Bilancio, consente all'assemblea, con un articolato meccanismo, di deliberare anche su sconto in fattura e/o cessione del credito.

È uno dei passaggi più complicati perché di fatto il meccanismo individuato ad hoc per il superbonus prevede l'accollo delle spese a determinati condòmini consenzienti, in deroga al normale criterio di riparto tra tutti (art. 1123, primo comma, c.c.).

Chi scrive ritiene che, a scanso di dubbi, equivoci e complicazioni di ogni sorta, sia sempre preferibile giungere ad una decisione unanime, senza dimenticare che in mancanza di concordia tra tutti i condòmini esiste l'opzione prevista dal comma 9-bis succitato.

Superbonus del 110%, in condominio cessione e sconto con "espropriazione" delle quote

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