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Assemblea per il superbonus o assemblee per il superbonus?

È chimerico pensare che una sola riunione possa bastare per tutti gli adempimenti connessi al superbonus. Proviamo a fare chiarezza.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

«Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».

Questo il comma 9-bis dell'art. 119 d.l. Rilancio col quale gli operatori di settore si devono confrontarsi quando ci sono da deliberare opere su parti comuni rientranti nell'ambito del così detto superbonus del 110%.

Si badi: opere ed interventi che riguardano le parti comuni degli edifici. Questo aspetto è di fondamentale importanza ed esclude dal novero delle competenze assembleari tutte quelle opere che devono essere eseguite nelle unità immobiliari.

Semplicisticamente si riduce la decisione sul superbonus ad un semplice ok da parte dell'assemblea. Ma è davvero così?

A ben considerare l'iter complessivo, no. Almeno tre sono le assemblee dalla decisione sullo studio di fattibilità all'approvazione della contabilità finale.

Assemblea per il superbonus, maggioranze e competenze

Lo dice chiaramente il comma 9-bis: per approvazione degli interventi di cui all'art. 119 le delibere assembleari sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Si deve decidere la possa in opera del così detto cappotto termico? In un'assemblea con presenti nove persone è sufficiente il voto favorevole di cinque che rappresentino almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

L'assemblea, lo si ribadisce, delibera interventi di cui all'art. 119 inerenti alle parti comuni, non interventi che riguardano le unità immobiliari in proprietà esclusiva.

Ergo?

L'assise non può decidere di deliberare la sostituzione degli infissi degli appartamenti.

Quali altre delibere rientrano nell'ambito di quelle afferenti ad interventi di cui all'art. 119 d.l. Rilancio? Anche quelle che riguardano la fattibilità della realizzazione delle opere?

Ad avviso dello scrivente, sì.

Quando le Sezioni Unite affermarono che per l'approvazione delle tabelle millesimali conformi ai criteri legali, tra le motivazioni che le spinsero ad affermare la legittimità dell'approvazione a maggioranza specificarono che questa era logica conseguenza anche del principio secondo cui «un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente» (Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18477)

In questo caso non parliamo di atti contestuali, ma ad esempio con riferimento allo studio di fattibilità, di uno prodromico e strettamente connesso.

In assenza di specifiche disposizioni in argomento, come poter concludere che per la deliberazione delle opere rientranti nel superbonus basta una maggioranza semplice mentre per la valutazione di quali interventi eseguire sia necessaria una maggioranza più alta?

Identica conclusione, per parte mia, va tratta per l'approvazione della contabilità finale degli interventi beneficianti della detrazione del 110%.

Amministratore adempimenti fiscali Superbonus

Assemblea per il superbonus, almeno due riunioni per valutare il da farsi e una per rendicontare

Già da quanto fin qui sinteticamente indicato emerge con chiarezza perché più che di assemblea per il superbonus debba parlarsi di assemblee per il superbonus.

Va incaricato un tecnico o un gruppo di tecnici per l'affidamento di un incarico che valuti la fattibilità delle opere di efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico.

Poi va affidato l'incarico ad un'impresa sulla scorta di quello studio di fattibilità che quasi certamente comprenderà anche un capitolato delle opere ed il relativo computo metrico.

È bene, per esigenze di economia dei tempi, che la deliberazione dello studio di fattibilità comprenda anche l'elaborazione di questi ultimi documenti. La prassi ci dice che è già pressoché così.

In un normale susseguirsi di decisioni su lavori di manutenzione, all'assemblea sullo studio di fattibilità segue quella sulla valutazione dello stesso studio e quindi l'affidamento del mandato all'amministratore di reperire preventivi per la esecuzione delle opere indicate (o decise).

Nulla vieta di accorpare i tempi, prevedendo che alla consegna dello studio di fattibilità segua il reperimento d'ufficio dei preventivi da parte dell'amministratore e quindi la convocazione dell'assemblea per decidere allora su tutto quanto.

È consigliabile però uno spazio deliberativo che valuti lo studio di fattibilità, che è il primo e più importante documento per comprendere se si può raggiungere, ad esempio, il doppio salto di classe energetica e a che condizioni, ove ve ne siano in termini di necessità di opere preventive, sanatorie, ecc.

La presentazione di offerte in busta chiusa e l'affidamento dell'appalto dovrebbe, meglio, deve essere seguita da un'ulteriore assemblea per l'approvazione del piano di riparto, specie nel caso in cui l'assemblea deliberi l'imputazione della spesa solamente ad un gruppo di condòmini.

V'è poi l'assemblea finale, quella per l'approvazione della contabilità di chiusura lavori.

Assemblea per il superbonus, possibile la videoconferenza, ma attenzione alla trasparenza

Fin qui abbiamo contato almeno tre, se non quattro assemblee necessarie per deliberare gli interventi e decidere in merito ad aspetti concreti della esecuzione delle opere e della loro contabilizzazione e rendicontazione.

Tutte queste assemblee o anche solo una parte, se previsto dal regolamento ovvero se esistente il consenso della maggioranza dei condòmini, possono essere svolte in videoconferenza ovvero con modalità mista.

È fondamentale in questi casi, vista l'importanza dei temi, garantire la massima accessibilità e trasparenza in modo che tutto si svolga come se si stesse tenendo un'assemblea in presenza.

=> Superbonus del 110% il "Piano d'Azione" dell'amministratore

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Remigio
Remigio 31-12-2020 10:13:05

Ma perché nessuno considera il 1135 per la formazione del fondo speciale?Nel caso lo studio di fattibilità non abbia poi seguito col progetto definitivo ed esecuzione delle opere bisogna pagarlo e sono circa 700 euro per appartamento.

rispondi
Remigio
Remigio 31-12-2020 10:22:37

Tra l'altro con una maggioranza qualificata non un terzo

rispondi
Marco
Marco 01-02-2021 03:42:35

Concordo, ottimo articolo. Purtroppo un amministratore che adotta procedure chiare e inclusive è essenziale soprattutto di fronte a interventi così complessi da un punto di vista normativo e di realizzazione.
Alcuni campanelli d'allarme a cui prestare attenzione per evitare truffe e malintesi fra i condomini e/o con amministratore e tecnico incaricato:
- alla prima assemblea per conferire l'incarico parte lo slogan "Ma sì votiamo, tanto è tutto gratis". Chi lo dice non è un professionista o non sa di cosa parla. Fattura di 1000 Euro pagata per la sola verifica di conformità urbanistica (fallita perché c'erano degli abusi, ma alla riunione non si era fatto accenno ad eventuali compensi).
- "la conformità urbanistica e catastale riguarda solo le parti comuni dell'edificio, ma intanto firmate poi vedremo" No, non è vero. Riguarda anche violazioni di cubatura, distacco di altezze superiori al 2% dei singoli appartamenti. In parole povere, la classica verandina sul balcone blocca tutto.
- "ma sì poi vediamo, semmai smontiamo e te la rimontiamo dopo" "hai sentito? ha detto che te la smonta e te la rimonta gratis!" No. Mettere mano ad un abuso edilizio è rischioso, se passano i vigili fanno la multa anche alla ditta. Rimontare poi, se l'abuso l'hai fatto anni fa o l'hai ereditato e lo rimonti ci vai tu proprietario sul penale. Senza contare che se arrivano i controlli del superbonus (e a giudicare dai pochi interventi sinora partiti è molto probabile) e trovano l'abuso.. cosa succede? non si sa perché è una misura nuova e tutto è possibile. Occhio e croce il condominio dovrà restituire tutti i soldi allo Stato e poi il condominio si rifarà sull'autore dell'abuso.
- vabbé dai allora in alternativa potete accedere al bonus facciate che è meno cavilloso". Cioè lo stato ti da 110 e non vuole abusi, però sul 90% chiude un occhio? Siamo proprio sicuri?
- fate tante domande PRIMA. Ad esempio: "ma in che consiste questo cappotto? per quanto tempo avremo le impalcature? devo far smontare le mie grate/persiane/sirena dell'allarme/soglie dei balconi/motori dei condizionatori? ma le mie persiane blindate si agganciano in sicurezza sul cappotto? di quanto si riducono gli spazi dei balconi?"
- chiedete quanto costa lo studio di fattibilità nel caso, malaugurato, che non vada in porto la cosa per qualsiasi motivo.

rispondi
Franco
Franco 25-03-2021 21:02:20

Il superamento di due classi energetiche deve avvenire esclusivamente con i lavori trainanti ed inoltre eventuali modifiche interne (es. spostamento di un tramezzo) può per gli interventi sulle parti comuni quali il cappotto termico?

rispondi
Vincenzo
Vincenzo 23-06-2021 17:26:47

Buongiorno
un dubbio: se il regolamento di condominio prevede i 2/3 per approvare le innovazioni sulle parti comuni, possiamo approvare il 110% secondo la nuova normativa ovvero con i 334 millesimi? ovvero la nuova legge dello stato prevale sul regolamento di condominio? Nel mio caso siamo 620 millesimi a favore ma c'è il dubbio che il regolamento di condominio blocchi l'approvazione.
grazie, Vincenzo

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