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Niente superbonus per interventi su parti comuni di edifici non in condominio

L'Agenzia delle Entrate ribadisce la sua interpretazione restrittiva: niente superbonus per parti comuni di edifici non in condominio.
Redazione 

Quando l'Agenzia delle Entrate emanò la circolare n. 24/E, uno degli aspetti che fece maggiormente discutere fu quello dell'esclusione del superbonus per interventi su parti comuni di edifici non in condominio.

Con la risposta all'interpello n. 329 dello scorso 10 settembre l'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali ad appena un mese da quella presa di posizione è tornata sull'argomento, ribadendo quell'orientamento.

Che cosa disse l'Agenzia nella circolare n. 24/E?

Interventi su parti comuni di edifici non in condominio, per l'AdE la legge esclude il superbonus

«In applicazione del dettato normativo contenuto nell'articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti».

In pratica il ragionamento svolto dall'ente è questo:

  • l'art. 119 d.l. Rilancio menziona tra i soggetti beneficiare del superbonus il condominio;
  • il condominio è quella particolare forma di comunione forzosa che vede compresenti nell'edificio unità immobiliari in proprietà esclusiva e parti comuni alle prime e funzionali a loro uso (individuate esemplificativamente dall'art. 1117 c.c.);

Superbonus al 110%, per quali interventi

  • gli edifici con unico proprietario (o unici comproprietari) di tutte le unità immobiliari singolarmente accatastate - si pensi al piccolo palazzotto caduto in eredità e mai diviso - hanno parti comuni, ma non essendo un condominio, per il complessivo contenuto dell'art. 119 d.l. n. 34/2020 sono esclusi dalla detrazione al 110%.

Interventi su parti comuni di edifici non in condominio, l'interpello e la risposta n. 329/2020

Si diceva, un approdo interpretativo che da più parti ha sollevato dubbi. Approdo ribadito nella risposta n. 329, nel cui testo si legge che «in particolare, la citata circolare, al paragrafo 1.1 precisa che sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici (cfr. comma 4 dell'articolo 119).

Nella circolare viene chiarito, altresì, che, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista»

Una posizione, questa, rispetto alla quale anche noi non abbiamo mancato di esprimere qualche perplessità, dedicandole anche uno specifico quesito di approfondimento nell'ebook sul superbonus del 110% nel quale appunto riteniamo di considerare eccessivamente restrittivo l'approdo interpretativo cui l'Agenzia è giunta anche considerando che in passato, con una specifica circolare, per le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la conclusione è stata differente, pur facendosi riferimento alle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c..

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Rispostaallinterpellon.329del2020-10-settembre-2020

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