Periodo d'inteso lavoro per Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell'Agenzia delle Entrate in materia di superbonus, bonus facciate e affini.
Così, dopo circolari e provvedimenti attuativi per sconto in fattura e cessione del credito - che riguardano anche il bonus facciate, due ultime risposte ad interpelli, le nn. 346 e 348 pubblicate l'11 settembre tornano sull'ambito applicativo del bonus facciate, tracciandone estensioni e limiti, almeno secondo quella che è la lettura delle norme data dall'Agenzia.
Entriamo nel dettaglio.
Detrazione del 90% per interventi sulle facciate esterne
È la misura prevista per interventi manutentivi - anche di mera tinteggiatura - delle facciate principali degli edifici posti nelle zone A e B dei comuni italiani.
Spendi 10.000 € di lavori per la facciata principale? Ne puoi detrarre 9.000 € in dieci rate annuali. 900,00 € l'anno.
Oppure, grazie a quanto disposto dall'art. 121 d.l. Rilancio, per la detrazione spettante, si può accedere allo sconto in fattura, ovvero alla cessione del credito.
La legge istitutiva della misura (legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, commi da 219 a 223) prevede una durata dell'intervento fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe.
Detrazione per facciate interne visibili dalla strada
La detrazione, specifica il comma 219 della citata legge, spetta per gli interventi sulla facciata esterna degli edifici esistenti.
Che vuol dire?
Che per i lavori sulla la facciata che non si vede dalla strada pubblica non si ha diritto a questa detrazione, ferma restando quella del 50% (anch'essa in vigore in questa misura fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe).
E se la facciata si vede solo in parte?
È a questa domanda, nella sostanza, che ha dato soluzione l'AdE con la risposta n. 348 dell'11 settembre 2020. Si legge nel testo della risposta che «si ritiene che - in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello - il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla strada. La valutazione, in concreto se la facciata sia visibile, sia pure
parzialmente, dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello».
Come a dire: caro contribuente, per noi la risposta vale in astratto, non conosciamo il tuo caso concreto. Si tratta comunque di un'interpretazione estensiva del concetto di facciata esterna.
Esclusione del bonus per riverniciatura di scuri e persiane
Con la risposta n. 346 dell'11 settembre 2020, dando soluzione all'interpello di un contribuente, l'AdE ha specificato che «si ritiene che il bonus facciate non spetti per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal predetto bonus».
Va detto che, trattandosi di bene in proprietà esclusiva, per la mera tinteggiatura di scuri e persiane non è possibile accedere alla detrazione del 50%, che per la manutenzione ordinaria riguarda solamente i beni condominiali (art. 16-bis d.p.r. n. 917/86).
- Ammesse al bonus facciate anche le spese sostenute nel 2020 ma relative a interventi già iniziati
- Bonus facciate, a chi spetta?