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Sconto in fattura e cessione del credito, l'AdE istituisce i codici tributo ad hoc

Superbonus, bonus facciate, ristrutturazioni edilizie e gli altri benefici ammessi a sconto in fattura e cessione del credito avranno un codice tributo dedicato.
Redazione 

Con la risoluzione n. 28/E del 28 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su un aspetto prettamente tecnico riguardante cessione del credito e sconto in fattura in relazione al superbonus ed a tutte le agevolazioni fiscale che possono goderne.

Come sempre l'AdE nei propri provvedimenti delinea innanzitutto il quadro di riferimento per poi entrare nel merito della questione.

Sconto in fattura e cessione del credito, cosa sono?

L'art. 121 d.l. Rilancio ha stabilito che la detrazione del 110%, il superbonus insomma, oltre che nella forma "classica" della detrazione nota a tutti possa essere goduta dal contribuente mediante sconto in fattura e cessione del credito.

Sono questi due meccanismi che, unitamente ad altri elementi, possono consentire di arrivare ai famigerati lavori a costo zero, o quasi.

Come funzionano?

Lo sconto in fattura è una riduzione del prezzo, parziale o totale, applicata dal fornitore che a fronte del suddetto sconto acquisisce un credito d'imposta pari alla detrazione spettante al contribuente.

Esempio: Tizio esegue lo studio di fattibilità per la esecuzione di interventi di efficientamento energetico connessi al così detto superbonus. Costo € 5.000,00.

Detrazione spettante al contribuente (in caso di rispetto della normativa che ne consente la fruizione): € 5.500,00, cioè il 110% della spesa.

Se Tizio decide di praticare uno sconto pari al 100% del suo compenso egli potrà godere di un credito d'imposta pari all'intera detrazione spettante, ferma restando la facoltà di cedere a sua volta il credito.

Con la cessione del credito, invece, è un soggetto terzo al rapporto contrattuale che acquisisce il credito d'imposta pari alla detrazione spettante.

In entrambi i casi è fondamentale, dunque, che la detrazione sia maturata.

Sconto in fattura e cessione del credito, i codici tributo per utilizzarli

Se Tizio, tornando all'esempio di prima, ha maturato un credito di € 5.500,00 in ragione dello sconto in fattura praticato egli, se deciderà di usufruirne direttamente dovrà portare questa somma in compensazione con tasse e altre imposte.

Ecco la necessità di avere un codice tributo che consenta chiaramente l'utilizzazione del suddetto credito.

È proprio questo ciò che dice l'AdE, i codici tributo vengono istituiti «al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate».

Qui di seguito i codici:

  • "6921" denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";
  • "6922" denominato "ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020"; · "6923" denominato "SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";
  • "6924" denominato "COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";
  • "6925" denominato "BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";
  • "6926" denominato "RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020".

Ristrutturazioni edilizie, si può optare anche per sconto in fattura e cessione del credito

Di seguito l'Agenzia altresì specifica che al momento della compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sopra indicati «sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati"».

Per arrivare a questa possibilità, che non è l'unica ricorda l'AdE specificando le modalità di ulteriore cessione totale o parziale del credito, bisogna confermare l'esercizio dell'opzione tramite la "piattaforma cessione crediti" presente sul sito istituzionale dell'ente.

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