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No al superbonus per le pareti esterne in vetro fisse

Per l'AdE le pareti in vetro non rimuovibili e che non possono essere aperte non rientrano tra le superfici opache su cui è possibile eseguire gli interventi sull'involucro ammessi al superbonus.
Avv. Valentina A. Papanice 
4 Nov, 2020

Esclusione delle pareti in vetro dal superbonus

Con la Risposta ad interpello n. 521 del 3 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate esclude che le pareti esterne costituite prevalentemente da vetrate "non rimuovibili e che non possono essere aperte" rientrino nelle superfici opache, e che dunque che posano essere oggetto dell'intervento sull'involucro degli edifici agevolato (tra agli altri) con il superbonus.

Richiesta di superbonus per lavori su pareti vetrate

L'istante è comproprietario con il coniuge di un immobile in condomino con accesso da cancello indipendente ed intende, anche tramite il condominio, eseguire lavori diretti al rifacimento delle pareti esterne formate prevalentemente da vetrate "non rimuovibili e che non possono essere aperte"; in particolare intende sostituire dette vetrate con una parete in muratura, con isolamento termico delle superfici che comporterebbe il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Rilevato che non esiste una precisa definizione di pareti opache, chiede se l'intervento rientri nel superbonus, in particolare tra gli interventi di isolamento termico previsti dall'art. 119 co.1 lett. a), del Decreto Rilancio (il D.L. n. 34/2020).

Per l'istante, dette vetrate, non essendo rimuovibili e non potendo essere aperte, possono qualificarsi come opache.

Isolamento termico delle superfici opache dell'involucro dell'edificio e superbonus

Ma, quali sono gli interventi agevolati con il superbonus di cui si parla nell'istanza?

In particolare, il riferimento è agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che riguardano l'involucro dell'edificio incidendo su oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e con accesso autonomo.

Si tratta di una delle categorie di interventi detti trainanti, a cui cioè si possono abbinare altri interventi, detti trainati (in particolare gli interventi di: ecobonus, installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici).

La detrazione è del 110%, da ripartirsi su cinque quote annuali di pari importo e riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Con riferimento ai detti interventi la detrazione può essere calcolata su un importo massimo di spese di euro non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o, per quel che è il caso qui in esame, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; mentre non può superare euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Inoltre l'intervento dev'essere seguito con materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (i c.d. C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. n. 259 del 2017.

Le norme e i documenti dell'AdE poi specificano le ulteriori condizioni soggettive ed oggettive richieste per la fruizione del superbonus.

La risposta dell'AdE: il vetro non è una superficie opaca

La risposta dell'AdE è per la verità un po' ermetica, diciamo così.

Per l'Ad,E dato l'esplicito richiamo, nell'art. 119, co.1, lett. a), del Decreto Rilancio, "esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» - e non anche ad altri elementi costituenti l'involucro edilizio", le spese per l'intervento di sostituzione della parete verticale dell'immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle ammesse alla detrazione del superbonus (di cui al detto art. 119, co. 1, lett.a), D.L. n. 34/2020).

In effetti non risulta una definizione di pareti opache, ma solo elencazioni: ad es. la Circolare 24E di agosto sul superbonus riporta l'espressione: "superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti)".

Ebbene, privandoci anche questa volta di una definizione, che per la verità richiederebbe una competenza tecnica e non fiscale, l'AdE esclude che si verta in un'ipotesi di pareti opache.

Dando per presupposto che per pareti opache dobbiamo escludere quelle in vetro - e questo è chiaro ai più - e ciò anche quando come nella specie siamo di fronte a vetrate non rimuovibili e non apribili.

In effetti, il testo della Decreto Rilancio parla di "di isolamento termico delle superfici opache"; e solo un'interpretazione piuttosto "libera" potrebbe portare ad una risposta positiva alla domanda dell'istante.

Certo è che qui la normativa mostra un suo limite, laddove preclude la possibilità di interventi che porterebbero a significativi miglioramenti delle prestazioni energetiche sol perché riguardanti pareti in vetro, peraltro, una delle tipologie costruttive molto in voga soprattutto in alcuni periodi passati.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+521

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