Detrazioni sulla casa, opzione sconto/cessione e parrocchie, la risposta n. 14/2021
Le parrocchie possono fruire delle detrazioni fiscali legate ai lavori edili e della fruizione dell'opzione tra sconto in fattura e cessione del credito?
L'AdE si occupa del tema con la Risposta n. 14 del 2021, dove appunto indica le condizioni per la fruizione da parte delle parrocchie delle detrazioni del superbonus, ecobonus, bonus facciate e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché per la fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta in relazione alle dette agevolazioni.
Vediamo allora qual è il quadro delineato, partendo dalla domanda dell'istante.
Detrazioni sulla casa, opzione sconto/cessione e parrocchie: si può?
Nel caso in esame l'istanza è proposta quindi da una parrocchia, la quale dichiara di essere un ente non commerciale.
In particolare, l'istante è proprietaria di immobili ad uso residenziale di categoria catastale A/2 (due alloggi utilizzati come abitazione dai religiosi che prestano servizio nella parrocchia e un alloggio all'ultimo piano del fabbricato destinato alla scuola dell'infanzia parrocchiale e utilizzato come abitazione dalle religiose che operano nella scuola "su cui grava la copertura di tutto il fabbricato che necessita di miglioramento sismico ed energetico oltre che opere di manutenzione ordinaria").
L'istante chiede dunque se può esercitare la detta opzione in relazione agli interventi previsti dalle su menzionate agevolazioni fiscali.
La risposta dell'Agenzia varia a seconda delle fattispecie considerate; in ogni caso, l'ammissione al beneficio fiscale porta con sé implicitamente la possibilità per la parrocchia di esercitare l'opzione di cui all'art. 121; ecco perché bisogna innanzitutto vedere se la parrocchia può fruire delle dette agevolazioni.
Le parrocchie possono fruire del superbonus?
Quanto al superbonus, la fruibilità delle parrocchie dipende dal caso concreto, da verificare volta per volta. Infatti, le norme sul superbonus al co. 9 dell'art. 119 prevedono un elenco di beneficiari, ma le parrocchie in quanto tali non vi sono espressamente menzionate; motivo per cui, detti enti possono fruire dell'agevolazione solo qualora rientrino tra i soggetti indicati dalla lett. d-bis) di quel comma e cioè le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 (ONLUS), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art.6 della L. n. 266/1991 (OdV), e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000.
Per i soggetti indicati dalla lett. d-bis, osserva l'AdE, le norme del superbonus non prevedono limiti espressi, per cui l'agevolazione spetta per tutti gli interventi agevolabili secondo le norme del superbonus, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull'intero edificio oppure sulle singole unità immobiliari.
Secondo quindi la Circolare in esame, qualora l'ente religioso non rientri in nessuna delle categorie previste dalla lett. d-bis, potrà fruire dell'agevolazione solo limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, ove partecipi alle spese in qualità di condomino e, dunque, in tal caso non potrà avvalersi del superbonus riguardo agli immobili posseduti.
Detrazioni per interventi di ristrutturazioni e parrocchie
A parte il superbonus, le altre tipologie di detrazioni - e cioè bonus facciate, ecobonus, detrazioni per interventi di ristrutturazioni e sismabonus - sono fruibili tutte a parte le detrazioni per interventi di recupero (di cui all'art.16-bis del T.U.I.R., il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, cioè il D.P.R. n. 917/1986), che sono destinati solo alle persone fisiche; infatti la detrazione è dall'I.R.P.E.F., l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Spiega infatti l'Agenzia che la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta "ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che in base a un titolo valido possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato.
Pertanto, - conclude l'Agenzia - "le richiamate disposizioni non si applicano agli enti non commerciali."
Bonus facciate, ecobonus, sismabonus e parrocchie
Esclusa dunque la detrazione c.d. per interventi di recupero, le parrocchie possono però accedere alle altre e cioè l'ecobonus, cioè le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 D.L. n. 63/2013, il sismabonus, cioè le detrazioni per interventi antisismici di cui all'art. 16 D.L. n. 63/2013, il bonus facciate, cioè la detrazione per di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui art. 1, co. 219 e ss. L. n. 160/2019 (la legge di Bilancio per il 2020).
Potendo avvalersi delle dette agevolazioni, sarà dunque possibile per la parrocchia esercitare l'opzione tra sconto in fattura e cessione del credito d'imposta previsti dall'art 121 del Decreto Rilancio.