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DPCM 3 novembre 2020, quale sorte per le assemblee condominiali in presenza?

L'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha bloccato le assemblee condominiali in presenza? Dipende dalla zona.
Avv. Alessandro Gallucci 

Dimmi dove vivi e ti dirò se si può svolgere una riunione.

Parafrasando Goethe possiamo rispondere così alla domanda che ci siamo posti e che ci è stata posta dopo l'approvazione dell'ultimo, l'ennesimo, d.p.c.m. riguardante l'emergenza coronavirus.

Era solamente il 20 ottobre quando con una propria circolare il Ministero dell'Interno disse che sì, le assemblee condominiali, in quanto riunioni private, sebbene fortemente sconsigliate, era consentite.

Si sa, la circolare non è una norma, ma rappresenta comunque un indirizzo attuativo ad uso di quell'amministrazione.

Poi, poi c'è stato il d.p.c.m. del 24 ottobre e, ci sia consentita l'edulcorazione, dulcis in fundo, il decreto presidenziale vergato il 3 novembre.

Cos'è cambiato? Con l'ultimo decreto ottobrino nulla, mentre col primo di novembre più di qualcosa.

Area gialla, rossa, arancione e condominio

La semplificazione giornalistica e non solo (non il testo ufficiale del d.p.c.m.) ha suddiviso l'Italia in tre aree: gialla, arancione e rossa. La prima, di base meno grave, la seconda intermedia, grave, la terza ed ultima massimamente grave.

Nell'area gialla sono state inserite le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Nell'area arancione: Puglia, Sicilia.

Nell'area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Questa situazione è cristallizzata per 14 giorni a partire dal 6 novembre. Tra due settimane si saprà se una regione potrà cambiare area di riferimento, ci si augura degradando verso il basso. La divisione per aree, salvo nuovi cambiamenti di rotta stabiliti per decreto, permarrà fino al 3 dicembre.

Ogni area ha le sue specificità e queste hanno dei riflessi sulla possibilità che si tengano assemblee condominiali. Minimo comune denominatore: il così detto coprifuoco dalle 22 alle 5.

Area gialla e riunione condominiale

Nell'area gialla vale quanto specificato dall'art. 1, secondo e nono comma, lett. o) d.p.c.m. 3 novembre 2020, ossia, rispettivamente che «è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi» e che «è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

Si può uscire di casa, ma meglio di no. Si può svolgere l'assemblea condominiale in presenza (chiaramente rispettando il distanziamento sociale), ma meglio on-line. Nessun divieto, tuttavia.

E se una persona vive in una regione in zona rossa o arancione, ma ha una casa in un'altra regione rientrante in area gialla? Le sarà consentito spostarsi? È molto difficile (non impossibile, si badi) che la partecipazione all'assemblea condominiale rappresenti una ragione tale da giustificare un'uscita dal comune, prima, e dalla regione, poi; allo stesso modo va detto che esiste sempre lo strumento della delega.

In buona sostanza la natura oggettiva dell'impedimento preclude la partecipazione in presenza, non per delega, al pari di un qualunque impedimento soggettivo.

Resta ferma, seppur molto farraginosa al momento, la possibilità di richiedere di partecipare da remoto.

Area arancione e riunione condominiale

All'area arancione si applicano le regole previste per l'area gialla, più alcune individuate ad hoc.

Nessuna disposizione vieta espressamente di riunirsi.

Assemblea on-line, è legge la norma che la consente. Alcune considerazioni

L'art.2, quarto comma lett. b), d.p.c.m. 3 novembre 2020 specifica che «è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune».

La situazione inizia a complicarsi; nell'area arancione ogni persona è libera di circolare liberamente dalle 5 alle 22 nel territorio del proprio comune. Resta fortemente raccomandato non farlo e non riunirsi per assemblee private, ivi comprese quelle condominiali, ma non è vietato farlo, chiaramente nel rispetto del divieto di assembramento.

E se io abito in un comune limitrofo a quello nel quale ho una proprietà? Ci posso andare? Ecco le complicazioni. Si può andare da un comune all'altro «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune».

Le riunioni sono attività non sospese e se fissate in altro comune rispetto a quello di dimora e/o residenza, non disponibili. Cautela, però, è d'obbligo.

Una richiesta di chiarimento alla prefettura, fin tanto che non arriveranno quelli ministeriale pare opportuna.

Area rossa e riunione condominiale

Qui pare chiaro che le assemblee condominiali non possano svolgersi in presenza.

N.B. Le FAQ rilasciate dal Governo sul proprio sito istituzionale affermando il contrario, sì alle assemblee anche in queste aree (aggiornamento del 7 novembre 2020).

L'art.3, quarto comma, lett. a), specifica che dal 6 novembre «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Riunioni condominiale in presenza, meglio attendere giorni migliori

In conclusione: nessuna variazione rispetto ai precedenti d.p.c.m. in relazione alle aree gialle.

Nessuna variazione per le aree arancioni, salvo il fatto che il divieto di spostamento tra comuni renda dubbio o quanto meno non chiaro se lo spostamento in altro comune possa considerarsi legittimo per svolgere attività non disponibile in quello di partenza.

Assemblee condominiali in presenza sicuramente non possibili nelle zone rosse: pare da escludersi, anche sulla scorta delle precedenti decretazioni, che si possano configurare situazioni di necessità tali da considerare necessaria una riunione condominiale in presenza.

Esistono le assemblee in modalità telematica, pur con tutte le enormi difficoltà di svolgimento date dall'infelice formulazione dell'art. 66 disp. att. c.c.

Resta comunque preferibile evitare di convocare assemblee in presenza anche nelle aree gialle (salvo necessità, quali ad esempio possono essere considerate liti, mediazioni, danni, azioni che rischiano prescrizione, ecc.), sia per le ragioni note e comuni a tutti, sia allorquando fosse partecipante a quel condominio una persona abitante in una regione ricadente nell'area arancione o rossa, non perché sia ciò possa invalidare l'eventuale delibera (esiste sempre la delega), quanto piuttosto per consentire in futuro la partecipazione diretta.

Presidente e assemblea on-line: quando si sceglie?

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