È una delle restrizioni previste dall'ultimo d.p.c.m. firmato dal Presidente del Consiglio: corsi di formazione iniziale ed aggiornamento per amministratori di condominio solo a distanza a partire dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre, su tutto il territorio nazionale.
Esami sospesi per lo stesso periodo. Vedremo perché.
Si badi: non è che il decreto si sia occupato espressamente dell'attività di amministratore: come sempre traiamo conclusioni partendo dalla norma generale.
Partiamo dai corsi di formazione iniziale e periodica per amministratori di condominio.
Corsi per amministratori e d.p.c.m. 3 novembre 2020
L'art. 1, nono comma, lett. s) del decreto presidenziale recita: «I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».
Una volta tanto possiamo dire: in claris non fit interpretatio. I corsi di formazione iniziale e periodica per amministratori di condominio, nella stragrande maggioranza dei casi, sono corsi privati, ergo sicuramente un'attività sospesa in presenza e che può svolgersi solamente con modalità a distanza.
Oltre al rischio legato alla contemporanea presenza di più persone, tutte insieme in una stanza si sarà anche pensato che gli sbadigli da noia provocata dalla lezione possano agevolare la diffusione del virus, nonostante la mascherina. Usciamo fuori di battura e torniamo seri.
La norma, dicevamo, sarà in vigore dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori variazioni.
Esami per amministratori, a quando la norma per l'esame on-line?
Se i corsi possono svolgersi con modalità a distanza, gli esami sono sospesi.
Motivo?
L'art. 1, nono comma, lett. z) del d.p.c.m. specifica che «è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica […]».
Com'è noto ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 140 del 2014 «il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico».
Sarebbe il caso che il Ministero della Giustizia intervenisse modificando il decreto n. 140/2014, sennò si rischia di dover concludere che dal 6 novembre chi deve sostenere l'esame in relazione ad iniziale o periodica per amministratori di condominio non potrà farlo perché sono sospesi gli esami in presenza e la norma che disciplina questi corsi non consente di svolgere l'esame a distanza.
Ricordiamo che allo stato attuale, sollecitato a rispondere da MAPI, il Ministero ha specificato che non è sede il domicilio del corsista collegato a distanza con la commissione esaminatrice.