Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'eterno dilemma della distanze delle canne fumarie

Azione di manutenzione del possesso ai sensi dell'art. 1170 c.c.
Avv. Caterina Tosatti - Foro di Roma 

Con la pronuncia in commento, del 30 settembre 2021, il Tribunale di Oristano ha risolto una controversia relativa ad una canna fumaria che recava disturbo all'appartamento soprastante, per immissione di fumo.

Nel provvedimento, possiamo leggere ed apprezzare, anche per la dovizia tecnica utilizzata dall'estensore, delle varie questioni che vengono in gioco quando si tratti di valutare le molestie arrecate ad altri da una canna fumaria, elementi senz'altro utili ai nostri lettori, sia 'tecnici' che comuni, per comprendere se sia opportuno - ed in che termini - attivare un contenzioso o meno.

Distanze delle canne fumarie. La pronuncia

La proprietaria di un appartamento, collocato al quarto piano di un edificio, cita in giudizio le comproprietarie dell'appartamento al piano terreno, chiedendo l'inibizione dell'uso della stufa a pellet di cui è dotato l'appartamento a piano terra e la rimozione della canna fumaria, che si sviluppa dal medesimo appartamento fino all'appartamento del quarto piano, immettendo il fumo derivante dalla combustione verso la terrazza del quarto piano e le finestre dell'abitazione, deducendo altresì la violazione delle distanze legali da parte della canna fumaria.

Le comproprietarie si costituiscono eccependo che una delle due sia carente di legittimazione passiva, cioè non debba partecipare al giudizio, in quanto la stessa era estranea ai fatti e non risultava committente dell'intervento di installazione della canna fumaria.

Esse eccepiscono altresì la carenza dei requisiti processuali dell'azione svolta dalla ricorrente, dal punto di vista cautelare, nonché la piena legittimità, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, oltre che tecnico, della canna fumaria installata e osservano che sul medesimo tetto condominiale cui giungeva la canna in questione erano presenti anche molti altri impianti simili e che, data la prevalenza di venti settentrionali, il fumo della canna si sarebbe incanalato in direzione opposta a quella della terrazza dell'appartamento della ricorrente.

Il Tribunale accoglie quasi per intero le istanze della ricorrente (la proprietaria del quarto piano), disattendendo solamente la richiesta di rimozione della canna fumaria.

Vediamo allora, punto per punto, le decisioni adottate dal Giudice.

Azione di manutenzione o cautelare d'urgenza?

Sostengono le comproprietarie del piano terra che la domanda della ricorrente mancherebbe del requisito della residualità e della strumentalità che ciascun ricorso cautelare deve possedere secondo le norme processuali.

Senza scendere nello specifico, rammentiamo che con residualità dobbiamo intendere l'assenza di un rimedio processuale alternativo rispetto all'azione cautelare promossa; la strumentalità è invece connessa al giudizio di merito che segue il cautelare, poiché il cautelare, in sé, serve a bloccare o cristallizzare una situazione, in attesa dell'esito del giudizio di merito (prima o durante lo stesso).

Secondo il Giudice oristanese, l'azione svolta dalla ricorrente, benchè l'atto della stessa recasse un riferimento all'art. 700 c.p.c. (provvedimento d'urgenza), doveva invece qualificarsi come azione di manutenzione del possesso ai sensi dell'art. 1170 c.c. e questo in base al merito delle domande svolte - tutela del possesso con inibitoria della turbativa.

Sebbene l'art. 1170 c.c. descriva un'azione - almeno in prima battuta - cautelare, è pur vero, sottolinea l'estensore, che sia per le azioni possessorie che per i ricorsi ex art. 700 c.p.c. il requisito di strumentalità è attenuato, trattandosi di provvedimenti cautelari anticipatori, come descritti dagli artt. 669 octies, 6° comma e 703, ultimo comma, c.p.c., laddove il giudizio di merito è meramente eventuale - perché il risultato voluto dal ricorrente viene 'anticipato' già in sede cautelare con il provvedimento interdittivo della molestia del possesso.

Insomma, chiedo la cessazione della molestia e, con il provvedimento cautelare interdittivo, la ottengo; poi nel merito vado a discutere della conferma dello stesso e dell'eventuale risarcimento del danno.

Distanze delle canne fumarie. Chi è il legittimato passivo?

Come visto sopra, le due comproprietarie del piano terreno contestavano che una delle due non fosse tenuta a partecipare al giudizio, perché solamente l'altra aveva realizzato l'installazione della canna fumaria.

Ma anche questa eccezione viene respinta, perché il Giudice ricorda che il legittimato passivo (colui che dobbiamo evocare in giudizio) nelle azioni possessorie è sia l'autore materiale che quello morale, cioè colui che "condivide l'esecuzione e ne chiede la conservazione", come fatto dalla comproprietaria che chiedeva di essere estromessa.

Nel caso di specie, peraltro, risultava documentalmente provato che la comproprietaria che affermava di essere estranea ai fatti aveva costituito l'altra comproprietaria, esecutrice della canna, come sua procuratrice generale.

Sottolinea poi il Giudice che, a prescindere dalla legittimazione passiva, sussiste tra le comproprietarie un litisconsorzio necessario - cioè, entrambe devono partecipare al giudizio, nel senso che devono esservi regolarmente convocate, seppure poi rimangano contumaci - in quanto la decisione resa nel medesimo giudizio circa la domanda di rimessione in pristino può incidere materialmente sull'immobile composseduto dalle stesse - laddove il compossesso dell'appartamento a piano terreno in capo ad entrambe le comproprietarie era titolato, cioè provato documentalmente e pacifico, cioè non contestato nemmeno dalle stesse.

Canne fumarie e giustizia amministrativa: è preferibile conseguire il consenso del condominio

Distanze delle canne fumarie. Immissioni intollerabili e violazione delle distanze legali

La ricorrente lamenta, come visto sopra, sia l'intollerabilità delle immissioni provenienti dalla canna fumaria, sia la violazione delle distanze legali rispetto alla propria abitazione.

Quanto alla distanza legale, si fa qui applicazione dell'art. 890 c.c., che disciplina la distanza per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi: perché?

Perché la Cassazione, già da tempo, ribadisce come non sia applicabile, alle canne fumarie, la norma prevista per la distanza tra le costruzioni, cioè l'art. 907 c.c., in quanto la canna fumaria non è ritenuta una costruzione, difettando dei requisiti della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo caratteristici di questo manufatto ed è invece assimilabile al camino (da ultimo, Cassaz. 12 ottobre 2017, n. 23973).

Da questo discende che la distanza debba individuarsi guardando ai Regolamenti locali, a mente di quanto previsto dall'art. 890 c.c.

Il Giudice precisa che l'art. 890 c.c. pone una presunzione assoluta di pericolosità per i casi di mancato rispetto del Regolamento locale - cioè, ogni volta che violo le norme locali sulle distanze dei camini, il mio manufatto è automaticamente ritenuto pericoloso o nocivo.

Nel caso di specie, il Regolamento locale prescriveva effettivamente una distanza che la canna fumaria delle comproprietarie non aveva rispettato - in particolare, la stessa non era stata portata all'altezza prevista dal Regolamento locale, cioè almeno 1 metro dal colmo del tetto.

Quanto invece alle immissioni, precisato che il giudizio circa la tollerabilità delle stesse è sempre relativo, cioè va rapportato all'intensità, alla durata ed alla frequenza delle emissioni ed alla percezione delle stesse che ha l'uomo medio, nonché alla situazione ambientale dell'edificio, secondo le caratteristiche e le abitudini degli abitanti, il Giudice rileva che «è concreto il pericolo di ritorno del fumo almeno in parte verso la vicina abitazione.

Sussiste senz'altro, dunque, la lamentata condizione di intollerabilità delle immissioni, come conseguenza della nuova opera, dovendosi comparare il carattere pur non continuo delle emissioni, durante il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e nei giorni ed orari di inadeguata dispersione in atmosfera, con la estrema vicinanza dei luoghi abitati e con la indiscussa gravità degli effetti dannosi delle esalazioni per la salute, di carattere prevalente», mentre l'orientamento dei venti non viene preso in considerazione, sia perché ne difetta la prova, sia perché esso è variabile e nelle giornate senza vento le esalazioni fumose ristagnano nell'aria, con evidenza dell'immissione molesta.

Eliminazione canne fumarie di proprietà esclusiva. Quando non possono essere decise dal condominio?

Distanze delle canne fumarie. Legittimità urbanistico - edilizia e illegittimità 'civilistica'

Interessante il rilievo mosso in ordine alla legittimità della canna fumaria da un punto di vista di rispetto della normativa, anche regolamentare, in ambito edilizio ed urbanistico.

Così il Giudice: "Non ha rilevanza, ai fini cautelari, la conformità dell'impianto alla regola dell'arte, con riferimento alla normativa tecnica UNI 10683:2012, in materia di scarico di fumi da impianti di riscaldamento.

Benché si faccia questione di illegittimità del provvedimento autorizzativo emesso dal Comune di..., già impugnato davanti al Giudice amministrativo, con una commistione di piani, comune alle parti, tra vizi e fatti rilevanti nei due ambiti giurisdizionali, in questa sede non si pone affatto la necessità di disapplicare l'atto amministrativo, in quanto esso elimina solo un limite legale all'esercizio della facoltà di edificazione, cioè il divieto di intraprenderla in assenza di preventiva autorizzazione, ma non elimina tutti gli altri limiti stabiliti dalla legge, né incide in modo diretto sulla posizione del terzo, tutelata per mezzo dell'esperita azione possessoria davanti al Giudice civile."

Ed ancora: «la conformazione della canna fumaria e la contestazione immediata di essa, fin dal primo uso, rendono palese la coscienza e volontà delle resistenti di far sopportare un peso ingiustificato sull'altrui abitazione, diminuendone il godimento per aumentare la comodità della propria, a prescindere dal convincimento del fatto di esercitare un diritto. Va da sé che l'animus turbandi, integrato dal dolo generico, non è escluso dal conseguimento del titolo edilizio, da intendersi sempre rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi».

Sentenza
Scarica Trib. Oristano 30 settembre 2021
  1. in evidenza

Dello stesso argomento