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Abuso edilizio

Abuso edilizio, responsabilità e prescrizione.
 

Abuso edilizio

Qualsiasi intervento su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria integrante un nuovo reato identico a quello precedente e non attività irrilevante sotto il profilo penale.

In altre parole, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive comunque finalizzate al suo consolidamento, il proprietario (anche se diverso dall'autore dell'abuso) non acquista il diritto di ricostruirla o comunque di ristrutturarla o manutenerla senza alcun titolo abilitativo anche se originariamente l'abuso non sia stato represso, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (in senso analogo, Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232364). Cass. pen. 19 maggio 2016 n. 38495.

Il reato contravvenzionale di costruzione abusiva in assenza di permesso a costruire di cui all'art.44 Lett. B) DPR 2011/380 ha natura permanente tale che la prescrizione comincia a decorrere dalla cessazione della permanenza stessa ai sensi dell'art. 158 c.p., che si verifica o con la totale sospensione dei lavori - sia essa volontaria o dovuta a provvedimento autoritativo quale il sequestro, ovvero con il completamento dell'opera o, infine, con la sentenza di condanna in primo grado nel caso di prosecuzione dei lavori successivamente all'accertamento (Cass.pen.sez. VI nr. °9617/92).

La permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 29974 del 06/05/2014 Cc. dep. 09/07/2014 Rv 260498 Massime precedenti Conformi: N. 38136 del 2001 Rv. 220351).Trib. Napoli 26 gennaio 2016, n. 1154

Prescrizione del reato di abuso edilizio

Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29).

Tale responsabilità (che costituisce a carico dei soggetti indicati dalla norma una posizione di garanzia diretta sulla quale si fonda l'addebito, di natura anche colposa, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44) non è esclusa dal rilascio del titolo abilitativo in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 27261 del 08/06/2010, Caleprico, Rv. 248070).

A maggior ragione non lo è in caso di intervento realizzato direttamente in base a denunzia di inizio di attività, atto non pubblico (Sez. 3, n. 41480 del 24/09/2013, Zecca, Rv. 257690) proveniente dal privato e non dalla pubblica amministrazione, e ciò a prescindere dalle determinazioni che quest'ultima possa assumere al riguardo se, come nel caso di specie, l'opera realizzata costituisce attuazione del programma progettuale ed è dunque riconducibile all'ideazione del committente. Cass. 21 gennaio 2016 n. 10106

Ai fini della configurabilità delle ipotesi di reato previste nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b e c non possono ritenersi realizzate in "assenza" di permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da illegittimità macroscopica tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante (Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 18/12/2014, Rv. 263916);

con l'ulteriore precisazione, sviluppata in termini esemplificativi, che è ammesso il sindacato sull'atto amministrativo quando questo sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, perché emesso da un organo assolutamente privo di potere, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato o di quello privato che lo ha conseguito, mentre è escluso nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, pure sussistente, di emettere il provvedimento (Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008, Rv. 241064). Cass. pen. 17 dicembre 2015 n. 2598

Integra il reato di abuso edilizio la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (Sez. 3, n. 42330 del 26/6/2014, Salanitro, Rv. 257290; Sez. 3, n. 21351 del 6/5/2010, Savino, Rv. 247628; Sez. 3, n. 40843 dell'11/10/2005, Daniele, Rv. 232363);

Attenzione a realizzare un patio in giardino senza autorizzazione. Scatta l'abuso edilizio.

ciò in quanto, in urbanistica, il concetto di pertinenza ha caratteristiche sue proprie, diverse da quelle definite dal codice civile, riferendosi ad un'opera autonoma dotata di una propria individualità, in rapporto funzionale con l'edificio principale, laddove la parte dell'edificio stesso appartiene senza autonomia alla sua struttura (Sez. 3, n. 17083 del 7/4/2006, Miranda, Rv. 234193). Cass. pen. 8 aprile 2015 n. 20544

La superficie realizzata mediante la costruzione di un balcone non può qualificarsi pertinenza, essendo opera accessoria, soggetta al diverso regime concessorio, la quale congiunta intimamente con altra, costituisce parte costitutiva ed integrante del tutto.

Le opere accessorie, infatti, non sono suscettibili di separazione senza determinare frazionamenti fisici del tutto ovvero riportare alterazioni funzionali dell'immobile laddove, diversamente, le pertinenze possono anche fisicamente essere separate dalla cosa principale senza alterarne l'essenza fisica e funzionale. Trib. Napoli 16 febbraio 2015 n. 2465

In materia di permesso di costruire in sanatoria il rilascio di un permesso di costruire relativo ad un immobile già realizzato, ed in assenza del duplice accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento di presentazione della domanda, non comporta l'estinzione del reato urbanistico in quanto non diviene applicabile il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, atteso che trattasi di un provvedimento giustificato dai principi generali attinenti al buon andamento ed all'economia dell'azione amministrativa nell'ipotesi di opere che benché non conformi alle norme urbanistico edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite lo sono divenute successivamente per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute, ma diverso da quello disciplinato dal citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 (così questa sez. 3^, n. 40969 del 27.10.2005, Olimpio, rv. 232371, occasione in cui la Corte ha ulteriormente precisato come l'avvenuto rilascio del permesso di costruire produrrà i propri effetti in tema di emissione dell'ordine di demolizione, rendendolo superfluo o revocabile e, più recentemente, sez. 3^, n. 6097 del 12.12.2013 dep. il 13.2.2014, Buelli ed altri non massim.). Cass. pen. 15 gennaio 2015 n. 7405

La copertura del lastrico solare con un tetto a falde non è autorizzabile, ma richiede il preventivo rilascio di concessione edilizia, in quanto comporta la realizzazione di un aumento di volume quindi, entro questi limiti, di una sopraelevazione. Cass. pen. 11 gennaio 2012 n. 27262

L'attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente" (sez. 3, 28 ottobre 2004, D'Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui all'art. 44, lett. b) D.P.R. citato. Cass. pen. 18 maggio 2011 n. 28927

Mentre il pergolato, costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l'abitabilità dell'immobile.

Per la realizzazione di una tettoia di non modeste dimensioni, secondo l'orientamento di questa corte, occorre il permesso di costruire (Cass. 40843 del 2005; 4056 del 1997, 5331 del 1992). Cass. pen. 16 aprile 2008 n. 19973.

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