L'installazione di una cucina può portare all'obbligo di praticare dei fori sulla parete, finalizzati a consentire lo scarico dei fumi, oppure la creazione di una canna fumaria a ciò destinata.
Come orientarsi in questo settore e che cosa si deve sapere quando si abita in condominio, rispetto alla disciplina comune? Detta diversamente: quali sono le regole supplementari cui fare riferimento in questo caso?
Partiamo, come sempre dal quadro generale.
Scarico fumi, cappa e fori per la cucina
Non ci si sorprenda se, facendo una ricerca di norme sulle cappe delle cucina non si è in grado di trovare una specifica normativa ad esso relativa. Il motivo è semplice: non esiste una regola di rango legislativo espressamente dedicata ai fori utili alle cappe delle cucine.
Ciò che bisogna fare, quindi, è munirsi di pazienza e guardare ai vari livello normativo/regolamentari, a quali norme fare riferimento.
Partiamo dal codice civile. L'art. 890 c.c. rubricato Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi specifica, tra le altre cose, che chi vuole installare camini "presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio" deve farlo rispettando le distanze previste dai regolamenti edilizi locali "e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza".
Il foro per la cappa della cucina può senza ombra di dubbio essere equiparato al camino, stante la medesima funzione, e quindi soggiace a questa normativa. Fondamentale importanza, quindi, assumono i regolamenti edilizi locali.
Inciso: è utile ricordare che entro un anno a partire dal 16 novembre 2016 i comuni dovranno uniformare i propri regolamenti edilizi, al così detto regolamento edilizio unico, ossia a quello schema redatto per evitare problematiche applicative delle norme edilizie a livello locale rispetto al portato delle regole aventi applicazione sull'intero territorio nazionale.
Ma torniamo alle cappe per le cucine ed ai fori o canne fumarie di scarico.
Prendiamo ad esempio il regolamento edilizio del comune di Milano: l'art. 98 di quest'atto amministrativo specifica quali debbano essere le caratteristiche dei vani cucina nelle abitazioni e se e quando è necessario una cappa di aspirazione dei fumi e vapori prodotti dalla cottura dei cibi.
Il successivo art. 108 al primo periodo del comma iniziale specifica che: "ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata almeno di una canna di esalazione dei vapori di cottura dei cibi di uso esclusivo realizzata secondo le norme vigenti e sfociante in copertura".
Chiaramente le unità immobiliari edificate prima dell'entrate in vigore di questo regolamento, ove quelli precedenti contenessero norme differenti, sono da considerarsi regolari se conformi a quelle norme fintanto che non sia eseguiti interventi tali da richiedere l'adeguamento a quelle attuali.
Fori cappe cucine e assenza di norme nei regolamenti edilizi
In assenza di disposizioni regolamentari riguardanti l'installazione di cappe per la cucina o di fori e canne fumarie, atte al convogliamento dei fumi verso l'esterno, a quali norme bisogna fare riferimento?
Per i piani cottura a gas (metano o GPL) siano essi allacciati alla rete o fruiti a mezzo di bombole, assumono fondamentale importanza le norme tecniche. In tal caso, fondamentali ai fini della corretta installazione ed esercizio sono le norme UNI 7129 e 7130, che si applicano per le portate termiche non superiori a 35 Kw.
Una particolare menzione meritano i piani cottura elettrici (ad induzione, resistenza, etc); rispetto ad essi le norme tecniche non prevedono alcun obbligo, sicché in mancanza di disposizioni cogenti contenute nei regolamenti locali non sarà necessario installare alcuna cappa e praticare alcun foro.
Cappe da cucina, fori, canne fumarie e condominio
L'installazione di una cappa, è evidente, può portare ad ulteriori complicazioni ove la stessa sia fatta in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio.
Poniamo il caso che, per disposizione regolamentare, o comunque in ragione delle norme tecniche, sia necessario installare una cappa e quindi praticare un foro o addirittura installare una canna fumaria.
Si supponga, chiaramente, che non esistano già installazioni o manufatti sfruttabili: il classico caso dell'edificio non conforme, per vetustà, alle norme attuali.
Che cosa fare? Quali i possibili limiti?
In entrambi i casi (apertura foro e installazione canna fumaria), è utile ricordare che si rientra nell'ambito dell'uso delle cose comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Una copiosa giurisprudenza di merito e legittimità ha stabilito che rientra nel normale uso delle parti comuni l'installazione di una canna fumaria sul muro comune (es. facciata), purché ciò non sia lesivo del pari diritto degli altri condòmini, nonché lesivo del diritto alla sicurezza ed alla stabilità nonché al decoro dell'edificio.
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Quanto alle distanze cui fa riferimento l'art. 890 c.c., è utile rammentarsi che le stesse, secondo la Cassazione, non sono sempre applicabili al condominio (si decide caso per caso), prevalendo l'art. 1102 c.c. sulle disposizioni regolanti distanze dal confine.
Così, ad esempio, è ben possibile che un regolamento contenga disposizioni volte a sottoporre il progetto d'installazione al preventivo parere assembleare. Resta fermo, chiaramente, il divieto di immissioni intollerabili e, in presenza di regolamenti contrattuali, le disposizioni ivi contenute.
Si badi: poiché le norme dettate in materia di aspirazione di fumi, ecc. sono dettate anche per ragioni connesse alla sicurezza, è evidente che quanto disposto dai regolamenti, anche se contrattuali, non possa mai spingersi a derogare ad esse.
L'amministratore, infine, non ha alcun potere autonomo di bloccare l'esecuzione di interventi su parti comuni, ma al massimo un potere d'iniziativa giudiziaria (atti conservativi, art. 1130 n.4 c.c.) o comunque di informazione dell'assemblea.
Ricordiamo, infine, che le controversie sull'uso delle parti comuni, salvo procedimenti cautelari e di urgenza, sono soggette al preventivo obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione.
Resta salvo, in ogni caso, la facoltà di agire per ottenere provvedimenti atti ad evitare le immissioni di fumi intollerabili, così come prescritto dall'art. 844 del codice civile.
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