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Canna fumaria, ordine del giorno e distanze

Come inserire all'ordine del giorno l'argomento della installazione della canna fumaria.
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Canna fumaria

È nota la definizione della canna fumaria: essa, anche detta camino, è quell'elemento costruttivo che serve al convogliamento dei fumi derivanti da una combustione dall'interno di un locale o camera di combustione verso l'esterno.

Negli edifici condominiali può trattarsi di un unico servizio a favore delle unità immobiliari che lo compongono ovvero di uso individuale, nel rispetto dell'art. 1102 c.c.

Nel caso di uso condominiale, per la sua installazione occorre l'intervento assembleare

Questo tema è stato affrontato dalla decisione del 23 dicembre 2020, n. 6644.

Canna fumaria, il caso risolto dalla Corte d'Appello di Roma. Il primo grado.

Nel caso di specie alcuni condomini impugnano la delibera con cui è stata disposta l'installazione di una nuova canna fumaria per il riscaldamento centrale ed un nuovo percorso del relativo condotto.

Tra i vari motivi di impugnazione, oltre al tema del condomino in conflitto di interessi trattato in altro articolo qui pubblicato, rilevano che la delibera non è rispondente all'argomento posto all'ordine del giorno, è stata adottata con un numero di millesimi insufficiente, posto che la dismissione della vecchia canna fumaria avrebbe dovuta essere deliberata all'unanimità, in quanto ineriva un bene comune e/o con la maggioranza qualificata trattandosi di innovazione, che non tutti i condomini erano stati posti in condizione di votare e che il percorso della nuova canna fumaria non era determinato ed avrebbe traversato parti non condominiali a mente del regolamento.

Domandano quindi l'annullamento della delibera.

Si costituisce il condominio contestando integralmente gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale di primo grado dà ragione all'edificio convenuto.

Canna fumaria, la vertenza in sede di appello

I condomini, non contenti, propongono appello chiedendo la declaratoria di nullità della delibera ovvero il suo annullamento, con la conseguente rimozione dei manufatti realizzati in esecuzione della delibera impugnata e remissione in pristino stato, oltre alla refusione delle spese di cui alla condanna in primo grado.

Il condominio resiste anche in questa sede.

Nella propria comparsa conclusionale i condomini evidenziano che in pendenza del giudizio di appello vi è stata la demolizione della canna fumaria realizzata in esecuzione della delibera impugnata a fronte di un ordine di demolizione emesso dalla P.A. in ragione dei giudizi amministrativi che hanno interessato il manufatto e da cui è risultato che il provvedimento sulla cui base poggiava la realizzazione del manufatto era in contrasto con la normativa comunale perché lo sbocco dei fumi provocati dalla caldaia condominiale fuoriusciva ad una quota nettamente inferiore ai livelli stabiliti in via regolamentare (art. 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione n. 7395 del 12 novembre 1932, e dell'art. 5 d.P.R. n. 412/1993 come modificato dall'art. 17-bis d.-l. n. 63/2013 convertito nella legge n. 90/2013), comportando la concreta possibilità di immissioni nocive nelle unità abitative di proprietà esclusiva degli stessi condomini ricorrenti.

Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale

Preso atto delle decisioni amministrative, stante la demolizione della canna fumaria, la Corte di Appello rileva esservi la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità della pronuncia del giudice.

È evidente, infatti, che per effetto delle citate sopravvenienze sia ormai preclusa per il condominio la possibilità di attuazione dell'intervento deciso con la delibera impugnata e, di conseguenza, sia venuto meno l'interesse ad agire.

La Corte richiama il principio sulla cui base, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, "per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere" (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997).

Da qui la sola necessità della statuizione sulle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale.

Il Giudice analizza quindi i motivi di impugnazione sotto questo profilo.

Canna fumaria a servizio di un locale e decoro architettonico

Ordine del giorno e delibera conseguente

Per quanto attiene all'asserzione relativa a un ordine del giorno diverso da quello deliberato, gli appellanti sostengono che la deliberazione relativa alla creazione di un nuovo condotto della canna fumaria, con percorso differente dall'esistente, avrebbe dovuto essere specificamente indicata all'ordine del giorno con allegazione di specifico elaborato grafico che ne raffigurasse il tracciato onde consentire a tutti i condomini di partecipare alla discussione.

La Corte di Appello ritiene questo motivo infondato perché l'ordine del giorno nel caso di specie è adeguato vista l'indicazione dell'argomento: "approvazione lavori di adeguamento o di installazione di nuova canna fumaria a servizio".

Canna fumaria, quando non si può installare?

Il Giudicante specifica che non è necessaria un'analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare e dei possibili sviluppi della discussione, ma occorre che siano rese note ai condomini le varie questioni da trattare, così da consentire loro di decidere in anticipo se intervenire o meno all'assemblea, eventualmente istruendo un delegato.

Anche in ragione dell'art. 1105 c.c., norma applicabile al condominio, non occorre che nell'avviso di convocazione sia predefinito lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea.

La conclusione è che vi è una sostanziale corrispondenza tra l'argomento proposto e quello successivamente trattato in assemblea.

Provvedimenti amministrativi

La Corte si sofferma nuovamente sul tema delle decisioni amministrative che hanno implicato non l'annullabilità della delibera ad iniziativa di parte, bensì la nullità della stessa, osservando che le sopravvenienze di natura amministrativa rendono comunque nulla la delibera perché in contrasto con l'art. 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma e con l'art. 5 d.P.R. n. 412/1993 come modificato dall'art. 17-bis d.-l. n. 63/2013. Ricorrono profili di nullità per l'idoneità della delibera ad incidere in senso pregiudizievole sui diritti individuali dei ricorrenti.

La non conformità del nuovo percorso della canna fumaria risultava, infatti, potenziale fonte di pregiudizio per essi in relazione alle immissioni di fumo, lesive del diritto alla salute e comunque negativamente incidenti sulla proprietà esclusiva della condomina (per l'idoneità a determinare una diminuzione di valore).

A fronte di ciò e dell'esame degli altri motivi di appello, la Corte ha concluso con la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.

Qui il testo della sentenza: => Il conflitto di interessi deve essere reale

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