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Chi partecipa all'assemblea condominiale discutendo su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno rinuncia implicitamente a contestare

L'ordine del giorno, nessun diritto ad impugnare se si è discusso su argomenti non compresi.
Avv. Alessandro Gallucci 

La discussione su argomento non inserito all'ordine del giorno è causa di annullabilità della conseguente delibera.

La partecipazione alla discussione su quell'argomento non preventivamente comunicato neutralizza il diritto a contestare quell'irregolarità.

Detta diversamente: chi partecipa all'assemblea e discute su un argomento non preventivamente annunciato mediante inclusione nell'ordine del giorno non può poi lamentarsene contestando quella decisione.

È questa, nella sostanza, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Roma con la sentenza n. 19739 del 15 ottobre 2019.

Una decisione che merita attenzione in quanto consolida un orientamento per così dire sostanzialista: le formalità legate alla procedura di convocazione ed informazione hanno un valore importante, ma limitato non assoluto. E ciò non solo in relazione al vizio che colpisce la delibera per la loro inosservanza (annullabilità), ma anche e soprattutto con riferimento all'interesse ad impugnare.

Entriamo nel merito valutando l'oggetto del contendere.

Ordine del giorno dell'assemblea condominiale, il caso

Dei condòmini impugnavano la delibera dell'assemblea del condominio al quale partecipavano per varie ragioni.

Tra le contestazioni ve n'era una inerente alla decisione in sede di riunione di un punto non inserito all'ordine del giorno.

Parte attrice però, non considerava un fatto, fondamentale e dirimente: la sua partecipazione all'assemblea rappresentava ragione dirimente ed ostativa allo scrutinio della domanda; vediamo perché.

Ordine del giorno dell'assemblea condominiale, la funzione e come scriverlo

A che cosa serve l'ordine del giorno?

Il Tribunale di Roma, nella pronuncia in commento, ci ricorda che la giurisprudenza ha più volte specificato che una delle condizioni di validità delle delibere assembleari è data dal fatto che l'oggetto della discussione sia stato previsto, quanto meno nei termini essenziali, nell'ordine del giorno.

Che cosa vuol dire termini essenziali dell'ordine del giorno?

Al riguardo la Cassazione ha avuto modo di specificare che «l'obbligo di preventiva informazione, con l'avviso di convocazione, dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno della convocata assemblea, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre, Cass. 2^ n. 1511/1997, n. 3634/2000), risponde non ad esigenze di astratto rigore formale, bensì alla finalità di far comprendere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, in modo da consentire di partecipare, direttamente o indirettamente, con cognizione di causa alla relativa deliberazione» (Cass. 9 gennaio 2006 n. 63).

Conoscere per deliberare diceva Luigi Einaudi: non pensava al condominio, ma il detto è comunque calzante.

Non parlare a sproposito, può costar caro: più modestamente, soggiunge lo scrivente, pensano direttamente all'assemblea di condominio.

Motivo?

Lo troviamo scritto nella sentenza n. 19739 del Tribunale di Roma.

«La necessità che l'o.d.g. abbia un sufficiente contenuto informativo è, tuttavia, funzionale a mettere gli interessati nella condizione di prepararsi adeguatamente sulle tematiche portate all'esame dell'assemblea e di valutare l'opportunità di presenziarvi o meno.

Nulla osta, quindi, a che i condòmini, ritenendosi sufficientemente informati sulle questioni poste in discussione in assemblea, decidano di trattarle, anche se non indicate nell'o.d.g.».

Sintesi: il precetto che impone l'indicazione dell'ordine del giorno è posto a tutela degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, non ad interessi d'ordine superiore. Interesse personale e diritto che non si rifrange su interessi collettivi.

Come dire: tutti hanno diritto ad essere informati, ma nessuno può contestarlo per gli altri.

Omessa convocazione, onere della prova ed interesse ad impugnare

Ordine del giorno dell'assemblea condominiale, la conclusione

Date queste premesse, le conclusioni le seguono naturalmente e ineccepibilmente.

Si legge nella sentenza del Tribunale di Roma che allorquando un condòmino, presente in assemblea discuta su un argomento non inserito all'ordine del giorno, egli implicitamente rinunzia alla possibilità di far valere il vizio della delibera.

Motivo?

Il giudice adito ha ritenuto di affermare che appare evidente l'incompatibilità della condotta del condòmino che partecipi senza riserve a discussione e voto, con «la successiva impugnazione della delibera basata sulla carenza informativa dell'o.d.g.».

Non solo: come si diceva, il singolo condomino che ha partecipato e discusso non è titolato ad contestare il vizio in esame a nome di altri: si tratta di un interesse personale e diritto e non collettivo, sicché chi non contesta nulla presta quiescenza.

Si badi, è importante un aspetto: partecipazione senza riserve. Come dire: non è la mera presenza a far venire meno il diritto ad impugnare, bensì la presenza unita alla partecipazione alla discussione.

Ciò vuol dire che per far salvi i propri diritti, chi si trova a partecipare ad una discussione su un argomento non indicato all'ordine del giorno è bene che faccia presente tale circostanza dissociandosi dalla decisione di proseguire nel merito.

A sostegno di questa presa di posizione, condivisibile e ormai sempre più consolidata, il Tribunale di Roma conclusivamente, ha altresì citato la seguente giurisprudenza di legittimità: «L'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione" v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24456 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5889 del 20/04/2001».

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