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Odori intollerabili in casa. Il condomino risarcisce la puzza e non può cucinare fino a quando non assicura il ricambio dell'aria

Danno da puzza a carico del condomino che non assicura il cambio dell'aria.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Un ambiente abitativo, inquinato da cc.dd. molestie olfattive e/o addirittura da esalazioni di sostanza inalanti tossiche, è da considerare insalubre anche laddove non si siano sviluppate lesioni clinicamente accertabili ovvero malattie in senso tecnico scientifico

La vicenda. Tizio e Caia (proprietari di diverse porzioni immobiliari dell'edificio in Roma) lamentavano che i coniugi Sempronio e Mevia, comproprietari della porzione al piano primo, dello stesso fabbricato, avevano fatto installare, nella loro proprietà un impianto di cucina a gas per uso domestico alimentato, non già da rete di distribuzione, ma da singolo bidone di GPL (senza scarico esterno dei prodotti di combustione, in mancanza di apposita cappa) da cui provenivano, nelle ore più diverse del giorno e notte, immissioni di odori, gas e fumi, che si propagavano dentro l'androne e, quindi, per le scale, fino agli appartamenti al secondo e terzo piano, «rendendo l'aria irrespirabile e l'ambiente maleodorante, ben oltre ogni normale tollerabilità», e, così, provocando agli attori medesimi danni sia al diritto di libero e pieno godimento della loro proprietà sia alla salute sia direttamente economici (a causa della risoluzione del contratto locativo di una delle due unità).

Per tali motivi, gli attori avevano chiesto di accertare l'illecito inquinamento ambientale e la condanna di entrambi i convenuti sia a rimuovere l'impianto a gas e sigillare le due aperture che si affacciano sulla scala sia a risarcire i danni anche non patrimoniali cagionati.

Il ragionamento del Tribunale. Nella fattispecie, per rendere il funzionamento di detto impianto non inquinante, la Consulente, tuttavia, aveva ravvisato la necessità di interventi, oltre che, naturalmente, nella proprietà esclusiva dei convenuti, anche nelle parti comuni: da un lato, accesso all'edificio prima rampa di scale, corridoio/ballatoio, chiostrina.

Pertanto, l'accertamento dell'illiceità delle immissioni, da un lato, e dell'impraticabilità, dall'altro, di rimedi idonei all'abbattimento delle stesse che possano interessare la sola proprietà dei convenuti responsabili, legittimava la pronunzia, in accoglimento della domanda, "di un'inibitoria radicale d'uso di qualsiasi impianto di cottura, nell'unità immobiliare, fino a quando i proprietari di quest'ultima non realizzavano, a loro cura e spese (e con il consenso ed, eventualmente, anche la partecipazione dei proprietari di altri spazi e strutture interessati), le opere indicate dalla Consulente del Tribunale".

Quanto, poi, al diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di valore dell'unità immobiliare, lo stesso, secondo il giudicante, potrebbe spettare ai soli titolari di diritti reali su di essa, sennonché, nella fattispecie, non soltanto la situazione lamentata, di carattere intrinsecamente transitorio, risultava, almeno in parte, superata, ma, comunque, dell'esistenza e della consistenza di tale preteso danno non era stata offerta dimostrazione alcuna.

Quanto, invece, al diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Roma ha evidenziato che lo stesso potrebbe spettare soltanto a chi dimori nell'unità immobiliare interessata o, comunque, vi soggiorni in modo non del tutto episodico e non significativo: "un ambiente abitativo, inquinato da cc.dd. molestie olfattive e/o addirittura da esalazioni di sostanza inalanti tossiche o, quanto meno, nocive, è da considerare, in ogni caso, insalubre, anche laddove non si siano sviluppate lesioni clinicamente accertabili ovvero malattie in senso tecnico scientifico". In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che quando viene superato il limite della liceità delle immissioni, segnato dall'art. 844 cod. civ., si è in colpa, ancorché si faccia uso normale della cosa fonte delle immissioni, e, se da ciò deriva danno ad altri, il danno è ingiusto, in quanto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie prevista dall'art. 2043 cod. civ (Cass., 31 ottobre 2014, n. 23283).

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Roma, 31 luglio 2019 n. 15818
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