La vicenda. Il condominio aveva chiesto ante causam al Tribunale (artt. 669-ter e 703 c.p.c.) di ordinare a Caio (conduttore di attività di ristorazione), ai sensi dell'art. 1170 c.c., la cessazione della molestia arrecata al possesso dell'area di cortile condominiale sito nel fabbricato, ordinando l'attuazione degli accorgimenti necessari ad eliminare le immissioni di fumi o gas con scarti oleosi o di cottura promananti dall'esercizio commerciale e comunque tutti gli opportuni provvedimenti necessari per il rispetto del regolamento condominiale.
Invero, da tale attività promanano intollerabili esalazioni odorose, che venivano scaricate nell'area cortilizia condominiale e ciò sia direttamente dall'esercizio commerciale sia da una canna fumaria che scaricava verso il cortile i miasmi e i fumi oleosi, in espressa violazione dell'art. 6 del regolamento condominiale, il quale vietava attività comunque moleste o maleodoranti.
Inoltre, la questione degli odori molesti era stata affrontata nelle assemblee condominiali del 25 marzo 2019 e del 12 giugno 2019, nel corso delle quali era stata constatata la persistenza del problema; di conseguenza, era stato conferito mandato all'amministratore condominiale di procedere giudizialmente.
Il ragionamento del Tribunale. Preliminarmente, in merito all'azione di manutenzione, il giudicante ha osservato chele azioni possessorie sono esperibili anche a difesa del possesso da attentati rapportabili ad immissioni di fumi, vapori ed odori (Cass. 30 maggio 2005, n. 11382; Cass. 10 settembre 1997, n. 8829; Cass. 23 marzo 1996, n. 2604).
Premesso ciò, sussiste la legittimazione attiva del ricorrente all'esercizio dell'azione possessoria in esame, trattandosi di azione volta alla conservazione di un bene comune e al rispetto del regolamento condominiale e, dunque, rientrante nelle attribuzioni dell'amministratore condominiale (art. 1130, nn. 1 e 4, c.c.); di conseguenza, sussiste la legittimazione passiva del resistente, conduttore dell'unità immobiliare da cui promanano le immissioni moleste, in quanto l'azione è diretta alla cessazione dell'attività molesta e si rivolge, dunque, al conduttore quale autore delle immissioni.
Premesso ciò, il giudice ha ritenuto provato che l'attività di ristorazione, esercitata da Caio, aveva generato immissioni maleodoranti che, propagandosi nel cortile condominiale, avevano reso disagevole l'utilizzo.
Del resto, le predette immissioni integravano violazione dell'art. 6 del regolamento condominiale, che vieta lo svolgimento, nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva, di attività comunque rumorose, moleste e maleodoranti.
Continua [...]