La vicenda. Con ricorso cautelare gli istanti, dopo aver premesso di essere condomini dell'edificio e di abitare rispettivamente sui piani terzo, secondo e primo, hanno rappresentato che i loro appartamenti si affacciano sul cortile dell'Oratorio resistente lamentando che a causa dell'uso improprio di quello spazio aperto è divenuto per loro intollerabile abitare presso i rispettivi ambienti domestici.
Ed invero -hanno precisato- la quotidiana e duratura organizzazione da parte dell'Oratorio di raduni ludici e sportivi sul cortile, con l'impiego di molteplici palloni da gioco ed impianti amplificatori, ha reso e rende insopportabile la permanenza domestica durante molte ore del giorno: dalle 16:00 sino alle 22:00 ed addirittura sino alle 23:30/24:00 nei fine settimana.
A nulla sarebbe valso il tentativo di rimediare a quella situazione munendo gli appartamenti di nuovi infissi con vetro/camera antirumore, ed alcun effetto hanno avuto pure i tentativi di concordare le modalità di impiego del cortile con l'Oratorio, trinceratosi dietro l'affermazione del proprio diritto di svolgere attività "sociali e pastorali".
A fronte di tale situazione, i ricorrenti hanno allegato il grave ed irreparabile pericolo per la loro serenità e salute psico/fisica rivendicando il diritto ad abitare pacificamente all'interno dei rispettivi domicili senza dover subire i continui ed insalubri "tonfi" dei palloni impiegati in modo disordinato per giocare.
Rapporti di vicinato. Preliminarmente, il giudice adito ha osservato che nell'ambito dei rapporti di vicinato tra privati l'art. 844 c.c. bilancia il reciproco uso e godimento dei beni.
La norma ribadisce innanzitutto che il proprietario di un bene può utilizzarlo pienamente sino al punto di provocare immissione sul fondo del vicino; ma al contempo, stabilito ciò, la medesima norma ammonisce il proprietario dalle immissioni intollerabili secondo il criterio dell'uomo medio tenuto conto della condizione dei luoghi.
Quindi, siccome anche i rapporti di vicinato devono essere rispettosi della regola di buona fede oggettiva in base alla quale chi esercita un diritto deve tenere sempre conto della posizione già vantata legittimamente dagli antagonisti non abusando della propria posizione allora il legislatore indica quale possibile criterio di valutazione quello della priorità dell'uso.
Continua [...]