L'esposizione frequente a un odore sgradevole può provocare gravi danni alla salute. I disagi olfattivi sono spesso sinonimo di più ampie problematiche ambientali come la presenza di rifiuti, discariche, sostanze inquinanti, gessi di defecazione e tanto altro ancora.
La disciplina codicistica italiana per la tutela delle emissioni in atmosfera. Nell'ambito della disciplina a tutela del bene devono essere ricordate anche due norme codicistiche, che coesistono oggi come nel passato con la disciplina specifica di settore più sopra illustrata, poiché esse (in particolare l'art. 844 Cod. civ. e l'art. 674 Cod. pen.) mirano a tutelare non tanto direttamente la "risorsa aria" (come le leggi speciali) ed indirettamente la "risorsa salute", ma direttamente i recettori: proteggono la salute dei cittadini nel loro complesso (art. 674 Cod. pen.) o nei loro rapporti interpersonali (art. 844 Cod. civ.) ed "indirettamente" la risorsa aria, in maniera del tutto concorsuale e non alternativa alle leggi speciali.
La proposta. Ilaria Fontana, portavoce M5S e membro della Commissione Ambiente, a margine del convegno "Qualità della vita e molestie olfattive: proposte per la gestione del problema", che si è tenuto presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati, ha evidenziato che è in progetto un lavoro per colmare una grave lacuna legislativa in tema di odori e molestie olfattive perché purtroppo le normative vigenti sono carenti sul tema delle limitazioni alle emissioni di sostanze odorigene.
Le molestie olfattive rappresentano una realtà in tantissimi comuni italiani, spesso sottovalutata e mal gestita.
Per questa ragione, secondo il portavoce di M5S, sono stati invitate le Arpa regionali, alcuni imprenditori e diversi esponenti del mondo della ricerca alla Camera per approfondire il tema e sviluppare al più presto un piano condiviso per arginare il fenomeno.
Dunque, al momento, si stanno valutando tutti gli interventi legislativi utili per armonizzare le attuali normative su tutto il territorio nazionale.
Le molestie olfattive in condominio. Per molestare le persone, l'odore deve essere «superiore alla normale tollerabilità». Un giudizio, quest'ultimo, che spetta al giudice, sulla base dell'entità dell'odore e della sua capacità di penetrazione nell'appartamento.
Se, ad esempio, anche con le finestre chiuse l'odore è in grado di raggiungere l'intero dell'appartamento, tanto da impuzzolentire i muri interni, le tende, i vestiti, gli stessi oggetti dell'abitazione non v'è dubbio che si tratti di una molestia intollerabile, perché contro di essa non c'è tutela materiale se non il ricorso al giudice.
Diverso il caso della puzza che solo nelle ore dei pasti raggiunge i piani alti, ma che, grazie alla chiusura dei vetri, può essere evitata.
Secondo la Cassazione (sentenza 24 marzo 2017, n. 14467), la contravvenzione è configurabile anche nel caso di «molestie olfattive» generate da privati e non da attività commerciali, industriali o da locali di ristorazione.
Invero, in tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.
è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni, nell'appartamento confinante, di fumi e odori da cucina).
Concludendo, per stabilire il superamento del «limite della stretta tollerabilità» non esiste una normativa apposita; non ci sono cioè dei limiti di legge delle emissioni. Bisogna allora riferirsi al codice civile [844 c.c.] laddove consente al giudice di fondare il suo convincimento sugli elementi probatori a sua disposizione, senza dover necessariamente ricorrere a perizia tecnica, ma anche valendosi della testimonianza dei vicini di casa.