Il decoro architettonico prima di tutto. Questo sembra voler dire l'ordinanza del 22.3.2019, n. 1128, resa dal Tribunale Civile di Brescia.
Analizzando bene, come faremo, il provvedimento, notiamo tuttavia che molto di più viene detto.
Il provvedimento oggi in commento, seppur confermativo di un consolidato orientamento giurisprudenziale, merita assoluto rilievo per la chiarezza con cui esprime le motivazioni poste a fondamento della decisione.
Il Tribunale di Brescia, infatti, tocca con mano l'importanza del decoro architettonico ed evidenzia in maniera molto esauriente, i rapporti tra compossesso, diritti del possessore e, come detto, decoro architettonico.
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Nel caso specifico, un Condominio citava in giudizio un Centro Studi, il quale conduceva in locazione un immobile sito nello stabile. L'attore lamentava che il citato Centro, nonostante il parere negativo espresso più volte dall'assemblea al proprietario del locale, avesse comunque affisso un'insegna pubblicitaria sulla facciata dell'immobile condominiale, di grandi dimensioni.
Secondo il Condominio, l'apposizione della predetta insegna, era lesiva del decoro architettonico del fabbricato e ravvisava, di conseguenza, una turbativa del possesso da parte del Centro Studi.
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