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Se l'immobile con più appartamenti è di un unico proprietario, i conduttori non sono condomini

Edificio in proprietà di un'unica persona ma con più conduttori, perché non è un condominio?
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Il condominio negli edifici fonda la sua ragion d'essere sulla relazione di strumentalità ed accessorietà tra le unità immobiliari oggetto di proprietà esclusiva e le parti comuni, che per definizione servono al godimento delle prime.

Costituzione del Condominio

Non solo, affinché possa configurarsi il condominio negli edifici, stando alla radice etimologica del termine, è fondamentale un requisito, per così dire, di tipo umano: il riferimento è alla presenza di più persone nell'ambito di quell'edificio.

Presenza di una pluralità di persone proprietarie, ovvero di più persone abitanti nello stabile. Più che di pluralità, lo vedremo qui di seguito, basta che vi siano solo due persone.

Detta diversamente: un edificio abitato da 5, 10 o 20 persone ma in proprietà di un unico soggetto è considerabile un condominio?

Se tale non fosse, quale sarebbe la disciplina applicabile per la gestione dei rapporti giuridici?

Immobili con unico proprietario, il quesito

Per affrontare il tema posto partiamo da quesito che ci è stato formulato da un nostro lettore:

«Buongiorno amici di Condominioweb! Abito in un edificio composto da quattro unità immobiliari tutte appartenenti ad un unico proprietario, il quale tra le altre cose ha parecchi edifici nella zona. Buon per lui. Il proprietario ha delegato la gestione degli immobili ad una persona, insomma li ha dati in amministrazione.

Il nostro amministratore può essere considerato un amministratore di condominio? Egli ritiene che non esiste un condominio vero e proprio a causa del numero esiguo di appartamenti. E' vero?

Che cosa dobbiamo fare in particolare per quello che riguarda la pulizia dei vani comuni (scale e finestre) e l'illuminazione di quest'ultime. Potreste suggerirmi quali sono i diritti che la legge mi riconosce in merito?»

La risposta, che andremo a spiegare qui di seguito, è la seguente: è vero, voi non abitate in un condominio vero e proprio perché nessuno è proprietario (o meglio, essendovi un unico proprietario non v'è condominio, ossia comproprietà, sulle cose individuate dall'art. 1117 c.c.) e non perché, come dice l'amministratore immobiliare non ci sono i numeri sufficienti.

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni di parti comuni in edificio con unico proprietario

È utile ricordare che affinché possa farsi applicazione delle norme dettate in materia di condominio negli edifici è necessario e sufficiente che in un edificio vi siano almeno due unità immobiliari e che le stesse siano in proprietà esclusiva di altrettante. Si tratta del così detto condominio minimo, pacificamente soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. (si veda in giurisprudenza, su -tutte, Cass. SS.UU. 31 gennaio 2006 n. 2046). Ai sensi dell'art. 1117-bis c.c. approvato anche sulla scorta di questo precedente, per l'applicazione delle norme condominiali non è necessario che si tratti di edificio che si sviluppa in verticale, essendo bastevole che più unità immobiliari abbiano in comune beni, cose e servizi di cui all'art. 1117 c.c., nonché ad essi equiparabili.

Nonostante ciò la legge, ossia pur dovendo escludere l'applicazione delle norme condominiali al caso sottopostoci dal nostro lettore, va specificato che la legge, in queste ipotesi, riconosce alcuni diritti in merito alla gestione di determinati impianti e servizi comuni alle singole unità immobiliari.

Immobili con unico proprietario, le norme a tutela del conduttore

Il fatto che l'edificio nel quale vi siano più unità immobiliari concesse in locazione - o in altre forme dalle quali scaturiscano diritti personali di godimento - sia in proprietà di un'unica persona non vuol dire che la legge non abbia posto norme riguardanti gli aspetti della gestione ordinaria delle cose comuni a quella collettività.

La legge di riferimento è la legge n. 392 del 1978 e nello specifico l'art. 10, rubricato Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini, che recita:

«Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.

Condominio senza amministratore

In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini».

È evidente che i commi di riferimento per i casi di edifici non in condominio (come quello in esame) siano quelli dal terzo al quinto.

Immobili con unico proprietario, la giurisprudenza

Sul punto è bene chiarire subito, sulla scorta di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali che non esiste alcun obbligo, in capo al proprietario, di convocazione delle assemblee dei così detti condomini di gestione.

In tal senso è stato affermato che «nel caso di edificio non in condominio, non sussiste a carico del proprietario dell'edificio l'obbligo di convocare in assemblea i conduttori e come, quindi, non sia configurabile a carico del proprietario-locatore un inadempimento al riguardo» (Cass. 3 agosto 1995 n. 8484).

Ed allora, che cosa fare? Si tratta di convincere il proprietario a concedere ai conduttori di autogestire i servizi comuni e di farlo tramite una persona di propria fiducia oppure di farlo in proprio.

Se il proprietario non volesse, anche per i servizi relativi alle parti comuni devono considerarsi norme di riferimento quelle che regolano la locazione (e quindi anche i singoli contratti) e non quelle disciplinanti il condominio negli edifici.

È evidente che la possibilità di autoconvocazione, quella rimessa all'iniziativa di almeno tre conduttori, consente di bypassare la stasi del proprietario.

Chiaramente le prerogative di questa assemblea vanno anche lette alla luce dei contenuti dei singoli contratti, che, in ragione dell'assenza di condominio, possono dettare specifiche norme anche con riferimento agli adempimenti connessi alla gestione delle parti comuni alle varie unità immobiliari in godimento esclusivo.

Regolamento dell'edificio di un unico proprietario e regolamento condominiale

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Vacca Florinda
Vacca Florinda 19-02-2018 12:44:38

Se è possibile vorrei chiedere una info.Abito da 8 anni in una casa che sotto ha visto passare 3 gestioni di ristorante, l'ultima , siccome siamo in campagna,lo ha preso come discoteca quindi musica tutto volume trascinamenti tavoli, gabbie con animali tipo pavone tacchino papera urlatrice e ultimo galli che iniziano a urlare dalle 2/3 di notte.la mia domanda è questa siccome non siamo un condominio perchè unico proprietario e siamo solo noi e il ristorante la normativa degli animali da cortile devono stare a 100mt. dalla abitazione vale anche qua? vi prego aiutatemi anche perchè, i gestori vanno a dormire a casa loro noi invece rimaniamo li con tutto il cantare. grazie

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Marco
Marco 25-05-2020 01:23:32

Si può costituire un condominio se l'edificio è composto da due unità immobiliari di uno stesso proprietario e una delle due unità immobiliari è concessa in usufrutto a vita?

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Angela
Angela 04-11-2020 14:14:04

Buongiorno, sono conduttore in un edificio di 6 appartamenti di un unico proprietario senza amministratore, per la pulizia del palazzo abbiamo sempre deciso insieme, ultimo accordo era che pulivamo a turno per mancanza fondi visto il periodo.ora proprietaria decide di far solo lei pulizie ovviamente a pagamento, può farlo?

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Veronica
Veronica 21-12-2020 15:47:37

Buongiorno, abito dall'anno scorso in un palazzo con 17 unità, palazzo interamente di proprietà di una sola persona fisica, data in gestione ad uno studio di amministrazione immobiliari.
Ho notato, nel consuntivo della ripartizione delle spese relative al riscaldamento, che tutte le spese (siano di conduzione, manutenzione straordinaria/ordinaria, di amministrazione delle spese, di riscaldamento -forniture luce e gas, spese lettura ripartitori ecc.) vengono sommate ed il totale ripartito per millesimi tra le 17 unità locate.
Non viene, in nessun modo, separata una parte della spesa a carico del proprietario, ma il tutto si divide per le 17 unità in locazione.
Si aggiunge, ovviamente, ad ogni conduttore, la parte corrispondente al consumo, come rilevato dai ripartitori di calore.
Mi chiedo se questo tipo di gestione sia regolare o se ci siano le basi per richiedere chiarimenti/rettifiche riguardo alla ripartizione delle spese, sopratutto per eventuali spese a carico del locatore che, al momento, non vengono individuate come tali.
Ringrazio per la gentile risposta che saprete darmi.
Cordiali saluti,

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Roberto
Roberto 18-09-2021 20:04:17

I miei figli hanno acquistato un immobile con due appartamenti da unico proprietario. Ogni appartamento ha accesso dal giardino in comune con unico cancello all strada. hanno ognuno il contatore del gas e della luce mentre il contatore acqua è uno solo il quale consumo viene ripartito attraverso sotto contatori per ogni appartamento. Quindi l'acqua è in comune. Si può considerare condominio ai fini del sisma bonus e cioè 96.000 euro per condominio più ulteriore 96.000 in quanto vi è un garage. I termini per i condomini sono fino al 31 dicembre 22...vale anche per questo ...grazie. Roberto

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Daria
Daria 12-02-2022 13:15:39

Buon giorno vivo in un palazzo di 4 unita tutte della stessa proprietaria ,c è un giardino a cui mi è stato dato libero uso scritto sul contratto ,ora la proprietaria insiste nel dire che è suo e basta ,mettendo li un cartello con proprietà privata,come dovrei comportarmi ,denuncio? Chiamo i carabinieri se mi preclude l accesso o cosa?

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Stani
Stani 17-09-2022 09:50:43

Buongiorno abito in un palazzo di dieci unità abitative,un'unità è stata acquistata all'asta e la signora è divenuta proprietaria,le altre 9 sono ancora da assegnare perché le abbiamo realizzate tramite società cooperativa srl e quindi ci viviamo ma dobbiamo ancora fare le assegnazioni ai singoli soci.Dobbiamo prima assegnare oppure possiamo costituire il condominio con due proprietari cioè la signora e la società cooperativa che attualmente è anche in liquidazione? Grazie

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Salvatore
Salvatore 05-10-2022 13:30:58

Abito in un condominio ater con 2 entrate separate con 13 appartamenti 7 da una parte e 6 dall'altra si può decidere di non avere l'amministratore condominiale da una parte di palazzina

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