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Decoro architettonico dell'edificio condominiale: anche il singolo condomino può agire per tutelarlo

Il decoro architettonico che caratterizza la fisionomia dell'edificio è un bene comune.
Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. La proprietaria di un immobile in condominio citava in giudizio gli usufruttuari e la nuda proprietaria dell'immobile "porticato" sito nel medesimo edificio e confinante con il proprio appartamento domandando la rimozione della struttura in legno e del casotto realizzati in violazione, a suo dire, dell'art. 1102, comma 2, c.c. e del regolamento condominiale, che vieta le modifiche che alterino l'aspetto architettonico dell'immobile.

I convenuti si opponevano alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano la rimozione delle grate in ferro collocate dall'attrice sulle proprie finestre.

Il Tribunale rigettava entrambe le domande, accolte, invece, dalla Corte d'appello di Napoli, che condannava i convenuti alla rimozione della struttura in legno, delle canne intrecciate e del casotto in legno posti sui lati del porticato, e l'attrice alla rimozione delle grate in ferro poste alle finestre del proprio appartamento.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28465 del 5 novembre 2019, ha confermato la decisione di merito.

Innovazioni e modificazioni. La giurisprudenza distingue le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c. Dal punto di vita oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione con incidenza sull'essenza della cosa comune che risulta alterata nella sua funzione e destinazione originaria, mentre le seconde rientrano nelle facoltà riconosciute al condomino, nei limiti di cui alla norma citata, per ottenere una migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa.

Limiti alle modificazioni e regolamento condominiale. In tal senso, il regolamento condominiale, quale espressione dell'autonomia privata, mantiene la facoltà di prevedere limitazioni alle modifiche delle parti comuni nell'interesse comune di tutti i condomini.

In particolare, il regolamento può individuare tale limite nel decoro architettonico dell'edificio dandone una definizione più rigorosa rispetto a quella accolta dall'art. 1120 c.c.

In tale senso - afferma la cassazione - i giudici d'appello si sono uniformata alla giurisprudenza avendo ritenuto che le modificazioni apportate da uno dei condomini alle parti comuni in violazione del divieto del regolamento rendono tali opere abusive e pregiudizievoli per il decoro architettonico dell'edificio, legittimando il singolo condomino ad agire in giudizio per la tutela della cosa comune.

Come provare l'alterazione del decoro architettonico condominiale

Il decoro architettonico come bene comune. Il decoro architettonico, che caratterizzi la fisionomia dell'edificio condominiale, è un bene comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche.

La tutela del decoro architettonico costituisce una reazione a fronte della apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, o di singole parti dello stesso, con consequenziale diminuzione del valore dell'intera struttura.

Il giudice di merito, al quale è demandato l'apprezzamento dell'impatto dell'innovazione sul decoro architettonico, deve adottare criteri di maggiore o minore rigore in considerazione alle caratteristiche proprie di ogni edificio.

Deve inoltre accertare che l'alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità, tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile di valutazione economica.

Il principio. Ai sensi dell'art. 1117 c.c., il decoro architettonico che caratterizza la fisionomia dell'edificio è un bene comune, legittimando il singolo condomino ad agire in giudizio per la rimozione delle modifiche apportate da altri condomini che si rivelino abusive e pregiudizievoli.

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