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Installazione dei mezzi anti intrusione e tutela del decoro architettonico.

Mezzi anti intrusioni installati dal singolo condomino, l'importante utilizzare tutte le solizioni che non ledono il decoro.
Ivan Meo 
17 Apr, 2015

L'evolversi degli standard abitativi hanno provocato una diffusione di impianti tecnologici tesi ad un migliore e più sicuro uso delle unità immobiliari, rende inevitabile un adeguamento degli edifici preesistenti all'evoluzione delle esigenze abitative anche a costo di subire, talune, modificazione nell'originario assetto del fabbricato.

I limiti. Compatibilmente ai limiti previsti dal regolamento condominiale, il singolo condomino può porre in essere le opere necessarie per proteggere le proprietà esclusive dall'intrusione di malintenzionati a condizione che il singolo condomino, nell'installazione di manufatti, utilizzi tutte le soluzioni com­patibili con il decoro dell'edificio condominiale.

In merito alle installazioni di questi strumenti di protezione tipo «offensivo», (denominati nella dalla letteratura penalistica offendicula), tramite i quali viene predisposta la difesa meccanica o automatica della proprietà la giurisprudenza non è, a tutt'oggi, concorde né per quanto concerne la determinazione dei limiti entro i quali l'uso degli offendicula e le offese cagionate per loro tramite possono dirsi consentite, né per quanto riguarda la ragione tecnica della non punibilità di chi li ha usati ed ha conseguentemente cagionato lesioni ad altri, ragione tecnica individuata da taluno nel principio della difesa legittima, da altri nell'esercizio del diritto di proprietà.( Corte appello Potenza, 05-11-2004).

Aspetti dottrinali. Di fronte a queste difficoltà, la dottrina, al fine agevolare l'interpretazione pratica dell'istituto, ha elaborato una casistica di comportamenti leciti e di comportamenti illeciti.

In quest'ottica si è affermato, ad esempio, che i comuni fili spinati e gli altrettanto comuni vetri e lance che sormontano muri e cancelli, in quanto strumenti insidiosi, a tutti noti, e normalmente dotati di capacità offensiva ridotta, sono offendicula sempre consentiti; si è aggiunto che mezzi dotati di una carica maggiore di potenzialità lesiva, quali la corrente elettrica, possono essere impiegati in modo assai più circoscritto, soltanto a tutela di beni di un certo rilievo; si è sostenuto che l'uso di strumenti particolarmente insidiosi e offensivi, quali trabocchetti con lance nascoste, tagliole e simili, non sarebbe autorizzato, e le offese cagionate per loro tramite sarebbero di conseguenza sempre punibili (MANTOVANI, Offendicula, in Noviss. Digesto italiano, 1965, vol. IX, p. 760).

Stante queste difficoltà, a tutt'oggi, mancano degli strumenti normativi in grado di assicurare risposte sicure nei confronti di tutte le ipotesi che si possono presentare concretamente: in alcuni casi le scriminanti previste appaiono senz'altro idonee a garantire soluzioni convincenti; in altri le disposizioni vigenti non sono invece in grado di dirimere le ragioni di incertezza. (Via la canna fumaria se lede il decoro architettonico dell'edificio)

Aspetti giurisprudenziali. Per quanto concerne l'aspetto giurisprudenziale i giudici di merito ad oggi hanno emesso solo due precise pronunce relativamente all'ambito condominiale.

La prima della Corte di appello Milano, datata 22 maggio 1998, n.1444, secondo cui “non è affetta da nullità per violazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1120 c.c., la delibera assembleare riguardante l'installazione di inferriate anti-intrusione sui balconi comuni, laddove pur esistendo un pregiudizio estetico, questo risulti così modesto e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall'utilità derivante a tutti i condomini”. (Cass. 15-05-1987, n. 4474).

La seconda, dello stesso ente giudicante, un anno dopo, con sentenza del 14 aprile 1999 precisa che: “la collocazione delle inferriate alle finestre di un'unità immobiliare sita in un condominio, è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell'edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un pregiudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni ad una utilità che compensi l'alterazione architettonica”.(Corte di Appello Milano, 14-04-1999) Nel caso di specie il giudice meneghino per stabilire se vi sia stato turbamento, e accertare se la turbativa determini o meno un deprezzamento dell'immobile, è partito da un principio già enunciato dalla Cassazione secondo cui: “è lecito il mutamento esteriore che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile, o che, pur arrecandolo, si accompagni ad una utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave ed appariscente entità” (Cass., Sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474).

Dalla analisi della casistica giurisprudenziale emerge chiaramente che, il singolo condomino al fine di tutelare la propria proprietà, potrà certamente utilizzare mezzi e strumenti anti-intrusione purché la realizzazione dei medesimi non comporti una alterazione architettonica all'intero fabbricato condominiale.

Aspetto architettonico e decoro architettonico dell'edificio sono concetti differenti? Si ma ?

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