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Nudus minister, chi è?

Cosa si intende con il termine nudus minister? Quali facoltà e poteri ha?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Inquadramento

Si parla di nudus minister tutte le volte in cui un soggetto chieda a terzi di svolgere una certa attività o opera: il primo soggetto si ingerisce nell'obbligazione richiesta tanto da far ritenere che ne abbia la paternità mentre il terzo assume il ruolo di mero esecutore, senza alcun apporto soggettivo.

Va da sé che l'indicazione del nudus minister si abbia principalmente in tema di appalto.

Non mancano casi anche per quanto concerne la figura del Direttori dei lavori.

I punti fermi della Cass. 17054/2019

La Suprema Corte del 26 giugno 2019, n. 17054 con i richiami ai precedenti ha ben delineato le caratteristiche della figura in esame in parallelo a quella del committente.

Così, si legge che la responsabilità del committente non ha natura oggettiva, ma presuppone una condotta colposa.

Questo comportamento colposa è riscontrabile quando il committente si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera appaltata impartendo vincolanti direttive dalle quali sia scaturito il danno e che abbiano ridotto l'appaltatore a nudus minister.

Ma come si può riscontrare questa riduzione di ruolo e competenze?

Perchè l'appaltatore sia degradato a nudus minister del committente - così anche può essere per il progettista o direttore dei lavori - occorre che il committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto (Cass., 15 giugno 2018, n. 15732). Sull'appaltatore incombe, infatti, l'obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, quello di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate.

Puo non incorrere in responsabilità e reclamarne l'esenzione soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass., 09 ottobre 2017, n. 23594).

Il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri dii vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli e grava su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica.

Perché si ravvisino gli estremi del cosiddetto appalto "a regia", l'attività di controllo del committente deve esulare dai normali poteri di verifica ed essere così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo della sua iniziativa (Cass., 11 febbraio 2005, n. 2752).

Cass. 15340/2018

Altra decisione molto interessante sotto questo profilo è quella relativa alla Corte di Cassazione. ordinanza n. 15340 del 12 giugno 2018. Questa decisione ha vari aspetti interessanti: evidenzia il ruolo dell'appaltatore in relazione al risultato che s'è impegnato a raggiungere; sottolinea la professionalità richiesta all'appaltatore, specificandone i limiti; indica i casi di esenzione di responsabilità dell'appaltatore.

Atti conservativi. Nozione elaborata dalla dottrina e della giurisprudenza: contenuto e limiti.

Com'è noto, l'appaltatore si vincola a un'obbligazione di risultato, non essendo sufficiente dimostrare la diligenza avuta. Ciò che importa è che il progetto a cui si è obbligato, venga fornito e venga fornito senza vizi e difetti, come si suol dire, a regola d'arte.

Ciò non si verifica quando il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti ovvero se questi erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore (art. 1667 c.c.).

Responsabilità del committente

Giova evidenziare, sul lato parallelo, che la giurisprudenza ha più volte dichiarato responsabile il committente per i danni causati a terzi distinguendo tra la figura tradizionale dell'appaltatore, dotato di piena autonomia, e quella del semplice esecutore, il cd. nudus minister appunto.

Si noti che l'indipendenza dell'appaltatore non può spingersi al punto di vietare al committente di controllare i lavori per verificare che l'opera sia conforme a quanto pattuito (Cass. 1791/1956). Altro parametro di valutazione deve essere la natura dell'opera.

E' riscontrabile la responsabilità del committente per il caso di natura pregiudizievole del suo progetto, per la concreta modalità di esecuzione dell'appalto, nel caso di ingerenze, come la nomina di un direttore dei lavori.

Cosa si intende per volume tecnico. Facciamo chiarezza.

Quindi, alla responsabilità dell'appaltatore, si somma la responsabilità del committente verso i terzi "quale effetto diretto di un fatto proprio di costui" qualora il committente "si sia ingerito, direttamente o attivamente, nell'esecuzione materiale dell'opera e in conseguenza di tale sua ingerenza derivi il danno del terzo" (Cass. 1634/1968).

Il committente proprietario è e rimane sempre il custode del bene.

Non può liberarsi della sua qualifica di possessore della cosa con la conclusione di un contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode non risponde dei danni a terzi solo se sussiste il caso fortuito.

Per alcune decisioni (Cass. 23442/2018), la permanenza della qualità di custode comporta l'onere, per il committente, di dimostrare che l'attività dell'appaltatore integri un caso fortuito, vale a dire non sia prevedibile o evitabile. In base a tale lettura interpretativa "l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima".

Ciò significa che l'appalto non comporta la perdita della custodia.

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