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Danni per lavori nell'appartamento adiacente, chi paga?

Danni da infiltrazioni derivanti da lavori di manutenzione. Chi paga?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nell'appartamento adiacente al mio stanno effettuando lavori di manutenzione.

Giorni fa, quando sono rientrato a casa, ho notato la presenza di macchie sul muro che separa le due cucine.

Per farla breve: parrebbe che le maestranze abbiano rotto una tubazione (quella del rubinetto del lavandino della cucina).

Adesso mi dev'essere risarcito il danno, qualche centinaio di euro, ma proprietario e ditta traccheggiano rimpallandosi la responsabilità (per la ditta il passaggio dell'acqua è stato riaperto avventatamente dal proprietario).

Non vorrei andare in causa, ma se per assurdo nessun dovesse pagarmi, a chi chiedere il danno?

Custodia e appalto

La questione attiene all'individuazione dei profili di responsabilità guardando a due norme, ossia il danno da cose in custodia e l'appalto. Residua, come si dirà, un'ipotesi di responsabilità del committenti, ai sensi dell'art. 2049 c.c., ovvero responsabilità dei padroni e dei committenti.

La custodia di un bene è quella fattispecie che trova esplicazione nel potere sulla cosa. Il custode ha la possibilità d'intervenire per conservare la cosa ed al contempo evitare che la stessa possa recar danno a cose o terzi.

La figura del custode, solitamente, coincide con il proprietario, ma custode può anche essere il conduttore e perfino il possessore senza titolo.

Nel caso di lavori di manutenzione s'inserisce un'altra figura verso la quale possono essere mossi addebiti per responsabilità dirette verso terzi: il riferimento è all'appaltatore, ossia a quella persona che assume l'incarico di svolgere opere a proprio rischio a fronte del pagamento di un prezzo.

Residua, è il caso di dire, un'ipotesi di responsabilità del committente, cioè del custode, non in ragione del suo potere si custodia, quanto della sua figura del responsabile diretto dell'opera.

Il riferimento è all'art. 2049 c.c. che la giurisprudenza interpreta quale norma applicabile soltanto quando chi esegue i lavori sia privo della qualità di imprenditore restando esclusa l'ipotesi in cui l'incarico sia qualificabile in termini di contratto di appalto, richiedente l'esecuzione dell'opera o del servizio da soggetto avente organizzazione dei mezzi necessari con gestione a proprio rischio (Trib. Massa 27 aprile 2015 n. 445).

Ciò, per chi scrive, vuol dire che laddove si tratti di incarico affidato ad un lavoratore autonomo, allora anche il committente potrà essere chiamato a rispondere dei danni da questo arrecati. Una valutazione, salvo fattispecie evidenti, da farsi caso per caso ed in giudizio.

Appaltatore e responsabilità diretta

Come si diceva, l'appaltatore, ossia il soggetto imprenditoriale che s'obbliga ad eseguire l'opera, è gravato da una responsabilità diretta verso il terzo danneggiato; in tal senso si esprime costantemente la Suprema Corte di Cassazione.

Proprio in un caso di danni da infiltrazioni derivanti da lavori di manutenzione in un appartamento adiacente a quello del danneggiato, i giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che l'appaltatore ha un'autonomia la quale fa sì che egli esplichi la sua attività oggetto del contratto con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità, il tutto assumendo l'obbligo verso il committente di raggiungere il risultato pattuito (ovvero realizzare l'opera).

Ciò, dice la Cassazione, fa sì che di regola, l'appaltatore debba essere ritenuto l'unico responsabile per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera […] (Cass. 19 gennaio 2017 n. 1279, nello stesso senso si rintracciano ex multis, Cass. 1 giugno 2006, n. 13131 ed anche Cass. 25/01/2016, n. 1234).

Da non perdere: Lavori e danni da infiltrazioni, chi paga?

Committente e nudus minister

La responsabilità diretta ed unica può essere scalfita? Anche di questo si è occupata la Corte di Cassazione, tanto nella sentenza citata, quanto nei precedenti conformi.

La risposta è positiva, ossia può ravvisarsi un'ipotesi di corresponsabilità del committente, in due ipotesi, ossia:

  • per culpa in eligendo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea;
  • nei casi in cui l'appaltatore ha agito quale nudus minister, cioè quale semplice esecutore degli ordini del committente, attuandone specifiche direttive.

Resta comunque da considerare un aspetto, ossia che per quanto l'appaltatore sia responsabile dei danni derivanti dalla esecuzione delle opere, il committente resta comunque responsabile in quanto custode del bene, a meno che con l'appalto non si sia spogliato della custodia del bene.

Fatto questo che, comunque, ha maggiore rilevanza nei rapporti tra queste parti piuttosto che verso i terzi.

Nel caso sottopostoci dal nostro lettore, la situazione è più complicata, in quanto l'appaltatore rimpalla la responsabilità sul committente, che (evidentemente) nega ogni possibilità d'addebito.

È necessario valutare il tutto, come si suole dire, carte alla mano, ma nulla vieta che possa configurarsi, verso il terzo danneggiato, una responsabilità extracontrattuale solidale ex art. 2055 c.c. Come dire: il danneggiato potrà agire contro uno o entrambi, senza distinzione.

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