#1 Inviato 28 Ottobre, 2013 Questa è la situazione: un condomino accusa infiltrazioni di acqua dall'appartamento superiore e vengono fatti dei sopralluoghi nell'appartamento danneggiato, dall'amministratore e da un ingegnere. L'infiltrazione è evidente: Soffitto bagnato, distacco dell'intonaco e quant'altro possa essere ricondotto ad una infiltrazione. Viene interessato il condomino del piano di sopra, che in corrispondenza con l'infiltrazione ha il servizio igienico. Il condomino del piano di sopra, tra varie cose, tira e molla ecc... non esegue subito l'intervento al fine di eliminare l'infiltrazione e passano circa 14 mesi. Dopo questo lungo periodo finalmente il condomino di sopra decide di smantellare il bagno (che tra l'altro era un lavoro che secondo me doveva fare per rinnovarlo e non per l'infiltrazione in quanto ha completamento smantellato tutto). Ebbene, con il bagno tutto smontato viene chiamato l'amministratore e l'ingegnere che aveva periziato la perdita e conseguente infiltrazione per fargli notare che non c'era nessuna perdita di acqua. Tutti i tubi erano sani e non perdevano. Nel frattempo nell'appartamento di sotto quelle macchie di umido (bagnate) erano sparite e si vedevano i segni di un'umidità che c'era stata (intonaco staccato ma asciutto, quella specie di "peluria" bianca che si forma, ecc). Ora il condomino di sopra vuole essere risarcito lui dei danni, chiedendo almeno la metà dei soldi spesi dal condomino di sotto, che ovviamente non vuole sentirne parlare! E' possibile che una perdita scompaia da sola? Voglio precisare che proprio in corrispondenza dell'infiltrazione accusata al piano di sopra ci sono due tubi collegati con altrettanti gomiti. L'ingegnere dice che potrebbe essersi trattato di una perdita minima che con il calcare dell'acqua si è tappata da sola. Voi che ne pensate? Il condomino di sopra ha diritto ad essere rimborsato?
#2 Inviato 28 Ottobre, 2013 In quei 14 mesi c'è stato tutto il tempo per capire se la perdita era reale e continua,può anche essere stata momentanea come l'ipotesi che si sia trattato di un rubinetto dimenticato aperto che ha esondato da qualche sanitario o caduto un secchio d'acqua sul pavimento,ecc... Adesso completati i lavori come si fa a capirne la causa? Se non si trova una traccia di responsabilità,sarà il condominio a pagare,anche se penso che ci sia stata leggerezza soprattutto da parte dei 3 attori (ingegniere,amministratore e il sottostante che in 14 mesi non ha capito o voluto dire che nel frattempo la macchia si è asciugata).
#3 Inviato 28 Ottobre, 2013 L'infiltrazione era presente al 100% e non è stata una cosa sporadica... E' durata per mesi tant'è che i danni ci sono e sono anche molto evidenti. Concordo che il danneggiato (condominio di sotto) avrebbe dovuto avvisare che l'infiltrazione non c'era più, ma per il resto non credo ci sia leggerezza da parte dell'ingegnere, che ha constatato un dato di fatto e dall'amministratore che ha assistito l'ingegnere. Il condomino di sopra ora vuole essere pagato tutto il bagno, ma non poteva solo rompere nel punto dove si accusava l'infiltrazione anzichè smantellare completamente tutti i sanitari, pavimenti, muri ecc? (Sono convinto che era un lavoro che comunque doveva fare per ristrutturare casa) Dici che secondo te è il condominio a dover pagare? Al massimo il condomino di sotto e non tutto il condominio, credo. Io penso che si finirà ad azione legale tra il condomino di sopra che citerà per danni il condomino di sotto... Sbaglio?
#4 Inviato 28 Ottobre, 2013 A pensar amle si fà peccato...ma talvolta s' indovina. Escludibile che una perdita si "aggiusti" da sè...tantomeno per il calcare. Se era un tubo di "mandata" significa che era semrpe in "pressione" e la perdita poteva solo aumentare con il tempo. Se era uno scarico il calcare non si forma in modo da "chiudere" una perdita. La seconda verifica è stata fatta mentre smontavano i rivestimenti? Si può essere certi che appena messo a nudo le tubazioni non abbiano sostituito/riparato e solo dopo chiamato per il controllo? Visot che ha deciso di smatellare tutto il bagno...ad esser maligni si potrebbe persino ipotizzare che abbia orchestrato tutto. Buttava delberatamete acqua sul pavimento in modo da simulare un danno che poi non risultava e farsi pagare il lavoro. Di principio comunque nulla gli è dovuto...tantomeno una suddivisione 50/50 delle spese. Piuttosto tu devi farti risarcire il costo della riparazone del tuo soffitto.
#5 Inviato 28 Ottobre, 2013 ...Al massimo il condomino di sotto e non tutto il condominio... ------------------------------------------------------------------------------------------ Non è possibile,se tu stesso affermi che non era un'invenzione,la macchia esisteva ed esiste davvero. Poi quel furbacchione,che oltre al pavimento si è rifatto pure le pareti e rimossi tutti i sanitari. Se andate davanti a un giudice credo che prenderà in considerazione solo il calpestio. Una domanda,ma non avete l'assicurazione?
#6 Inviato 28 Ottobre, 2013 @dimaraz Anche a me sembra strano che una perdita si aggiusti con il calcare, ma questo è ciò che dice il tecnico! E' l'unica spiegazione che si da... I tubi in questione non sono di scarico, ma tubi d'acqua. La seconda verifica è stata fatta quando il condomino aveva già smantellato tutto. Si vedevano chiaramente i tubi di acqua in questione con relativi gomiti e non sembravano essere stati aggiustati da poco... in altre parole escluderei che abbiano sistemato la perdita prima di chiamare per il sopralluogo. Però l'ing. rimproverava il fatto di non essere stato chiamato prima di smantellare tutto, perchè lui avrebbe detto dove rompere e controllare, anzichè trovarsi ora con un bagno intero da rifare! @giglio2 metto la mano sul fuoco che l'infiltrazione c'era! Ci sono tanto di fotografie e perizia del tecnico. Io sostengo, conoscendo il tipo, che si tratti di una furberia. Vorrei trovare una soluzione intermedia per mettere d'accordo tutti ma non riesco a capire come fare. Il condomino di sopra vuole essere pagato il 50% e quello di sotto non vuole dare nemmeno un centesimo e anzi vuole essere pagato i danni del proprio soffitto (giustamente). Vedo una strada irta e sconnessa per arrivare ad una eventuale soluzione del problema se c'è!
#7 Inviato 28 Ottobre, 2013 Comunque la legge è questa... --------------------------------------------------------------------------------- La responsabilità per danni da infiltrazioni non ricade sul condominio anche se gli impianti di pertinenza esclusiva sono collocati nelle parti comuni Non è detto che il punto di diramazione debba essere necessariamente collocato nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Esso, infatti, può essere posizionato anche nelle parti comuni dell’edificio. Nel caso di danni da esso provenienti, poi, la stessa collocazione di quella parte d’impianto non fa venire meno le responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c,c, che resta esclusivamente a carico dell’esclusivo proprietario. Questa, in sostanza la decisione resa il 24 settembre 2010 dal Tribunale di Genova. Vale la pena ricordare che per la consolidata giurisprudenza, che ha trovato conferma in un recente arresto della Suprema Corte di Cassazione “la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini” (Cass. 3 settembre 2010 n. 19045). - - - Aggiornato - - - 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici ... ------------------------------------------------------------------ Art. 1117. Parti comuni dell'edificio. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."
#8 Inviato 28 Ottobre, 2013 Chiedo scusa se disturbo l'argomento in conversazione, mi sono appena iscritta e avrei bisogno di inviare un messaggio per chiedere un'informazione. Come potrei fare? Ringrazio anticipatamente
#9 Inviato 28 Ottobre, 2013 Clicca in alto forum poco sotto troverai +invia nuova discussione cliccaci sopra ed è fatta
#10 Inviato 28 Ottobre, 2013 Grazie giglio2 per il tuo intervento molto completo, ma il dubbio non è se la causa dell'infiltrazione sia da imputare al condominio o al singolo condomino. I tubi sono del proprietario dell'appartamento che ha causato l'infiltrazione ed il condominio non è interessato nella sua interezza. Il punto è un altro: al condomino accusato di aver procurato l'infiltrazione a quello di sotto, spetta un risarcimento per aver smantellato tutto e non aver trovato nessuna perdita?
#11 Inviato 28 Ottobre, 2013 Visto che non ha proceduto nei modi (doveva invitare un tecnico al momento della messa a nudo delel tubazioni) e tempi "canonici" io direi che nulla gli è dovuto. In qualsiasi caso non è una cosa che riguardi il condominio ma una bega fra 2 vicini (pur condomini). L' amministratore non è nemmeno tenuto a fare da giudice/intermediario. L' inquilino del piano dis otto ha diritto ad essere risarcito da quello del piano di sopra. Quello del piano di sopra non ha titolo per chiedere il 50% del rifacimento di tutto il bagno. Andava semmai concordato prima cosa fare e verificato se si fossero trovati i rivestimenti identici del pavimento preesistente. Se quello del piano di sotto se la cava con 2 mani di pittura valuti se sia meglio arrangiarsi...se quello del piano superiore và dal Giudice ed apre una causa non ha elementi per pretendere rimborsi.