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Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale. Quale prova per dimostrarne l'invio?

La prova dell'invio dell'avviso di convocazione dell'assembleare in sede di impugnazione della delibera.
Avv. Eliana Messineo 

L'assemblea condominiale, ordinaria o straordinaria, viene convocata mediante invio, da parte dell'amministratore ai condòmini, di un avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.

Ai sensi dell'art. 66 disp. att. 3 comma c.c., l'avviso di convocazione deve essere comunicato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

Si tratta di precise modalità di convocazione tracciabili che consentono all'amministratore di condominio di poter provare il regolare invio dell'invito all' assemblea ad ogni singolo condomino.

L'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea costituisce vizio di annullabilità della delibera con conseguente facoltà di impugnazione della stessa entro il termine di trenta giorni da parte del condomino pretermesso.

Quale prova deve fornire il Condominio al fine di dimostrare il corretto invio dell'avviso di convocazione ai singoli condòmini?

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 551 del 2023, ha svolto alcuni chiarimenti in materia di prova dell'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.

Fatto e decisione

I condòmini attori impugnavano le delibere rese dall'assemblea in seconda convocazione, con le quali venivano approvati i bilanci consuntivi e quello preventivo, deducendo:

  • La nullità e/o annullabilità per mancata convocazione di un condòmino, per non essergli stato trasmesso l'avviso di convocazione presso l'indirizzo di residenza;
  • La nullità e/o annullabilità delle delibere di approvazione dell'assemblea in quanto adottate sulla base di tabelle millesimali mai approvate;
  • La nullità/annullabilità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi in quanto relativi a spese mai approvate dall'assemblea;
  • La nullità/annullabilità della delibera di approvazione dei bilanci consuntivi in quanto redatti in assenza di contabilità, di saldi di gestione certi e con spese non effettuate dal Condominio, con violazione del principio di cassa nella redazione del bilancio.

Il condominio si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutti i motivi di impugnazione, concludendo per il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale di Vicenza riteneva meritevoli di accoglimento le domande attoree risultando fondato il primo motivo di impugnazione, con cui era stata eccepita la nullità/annullabilità delle delibere per mancata convocazione di un condomino.

Segnatamente, non essendo stato provato l'invio dell'avviso di convocazione al condomino presso l'indirizzo di residenza (o di domicilio) il Tribunale annullava le delibere assembleari sulla base del primo motivo di impugnazione e riteneva assorbiti gli altri.

Considerazioni conclusive

L'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c., è un atto di natura privata (in particolare atto unilaterale recettizio), per cui non è applicabile il regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari, ma unicamente i principi in materia di atti unilaterali, desumibili dall'art. 1335 c.c. (ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia).

In tema di atti unilaterali recettizi, qual è l'avviso di convocazione, "l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario" (Cass. n. 11757/1999; Cass. n. 10751/1991).

In quest'ottica, è stato di recente rilevato che la dimostrazione del solo invio di una raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, da cui, in presenza di altri elementi, si può dedurre per presunzione la prova dell'arrivo dell'atto unilaterale al destinatario e della sua conoscenza (Cass. Sez. VI, ord. n. 511 dell'11/1/2019).

Nella specie, il Condominio non aveva dato prova non solo che l'avviso di convocazione ex art. 66 c.c. fosse stato ricevuto, ma prima ancora che fosse stato spedito al domicilio dell'attore condomino.

Il Condominio, infatti, aveva prodotto una distinta postale cumulativa (con i dati della spedizione delle tre raccomandate inviate ai tre condòmini attori) ove con riferimento ad uno dei condòmini destinatari non risultava l'indirizzo completo bensì soltanto la dicitura "c/o la parrocchia" da intendersi quale domicilio ex art. 43 e ss. c.c. del condomino, trattandosi di sacerdote.

Tale generica indicazione "presso la Parrocchia" senza specificazione dell'indirizzo della stessa non poteva ritenersi sufficiente a dimostrare la correttezza della spedizione dell'avviso di convocazione al reale domicilio del condomino.

Basta l'avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione

Non solo, ma secondo orientamento giurisprudenziale di legittimità "il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

Nella specie - seppure l'art. 66 disp. att. c.c. non prescriva che l'avviso di convocazione dell'assemblea debba essere spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento (prevedendo il co. 3 il solo invio con "raccomandata") - il Condominio ben avrebbe potuto produrre l'avviso di ricevimento in quanto nella copia della lettera, depositata in giudizio, compariva la dicitura "a.r.",

Invero, nel caso in cui la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente (il Condominio) risulti ingiustificata e non sussistano altri elementi di prova dell'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato." (Cass. Sez. III, ord. n. 31845 del 27/10/2022).

Nella specie, il giudice ha ritenuto che alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata non potesse supplire, dunque, quale altro mezzo di prova utile, né la distinta postale dalla quale non poteva desumersi l'indirizzo di spedizione ma una generica dicitura "c/o la parrocchia", né tanto meno la schermata del sito delle Poste Italiane contenendo indicazioni generiche senza indicazione della persona fisica a cui l'atto sarebbe stato consegnato.

Sentenza
Scarica Trib. Vicenza 21 marzo 2023 n. 551
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