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Stato di avanzamento lavori, che cos'è?

Cos'è, come funziona e chi si occupa di predisporre lo stato di avanzamento dei lavori.
Dott.ssa Lucia Izzo 

L'art. 101 del Codice degli appalti pubblici prevede che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, sia diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), che controllerà i livelli di qualità delle prestazioni. Nella fase dell'esecuzione, inoltre, il RUP si avvarrà di una serie di altre professionalità, tra cui il c.d. direttore dei lavori.

Nel dettaglio, tale soggetto viene individuato dalle stazioni appaltanti e su proposta del RUP prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento per occuparsi del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori.

A sua volta, il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Nell'esecuzione di opere edilizie private, invece, la figura del direttore dei lavori non è indispensabile né obbligatoria per legge, salvo alcuni casi come possono essere, ad esempio, quelli riguardanti interventi edilizi subordinati al permesso di costruire oppure correlati a dichiarazioni di asseverazione dei lavori.

Appalti pubblici, stato avanzamento lavori e compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è tra l'altro preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Ed è proprio nell'ambito di tale attività che emerge il c.d. "Stato di avanzamento lavori" (SAL), documento necessario affinché l'impresa che esegue i lavori possa vedersi corrisposte le progressive rate di acconto. Il compito di redigerlo spetta al direttore dei lavori.

Infatti, come emerge dall'art. 14 del D.M. 49/2018, provvedimento che reca il Regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, il SAL è uno tra i documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se dal medesimo delegati.

Ai sensi del decreto ministeriale summenzionato, infatti, durante l'esecuzione del contratto, il direttore dei lavori si occupa di "effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori attraverso la compilazione, con precisione e tempestività, dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa".

Il direttore dovrà a tal fine provvedere a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Il direttore dei lavori provvederà all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producesti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Stato avanzamento lavori e pagamento rate d'acconto

Tornando allo stato di avanzamento lavori, questo documento appare particolarmente rilevante in quanto funzionale al pagamento delle c.d. rate d'acconto, poiché esso riassume e attesta tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni che sono state eseguite dall'inizio dell'appalto e fino al momento della sua emissione.

In base al SAL, dunque, è possibile procedere al calcolo dell'importo che il committente dovrà versare a chi ha eseguito i lavori.

In particolare, il SAL viene ricavato dal registro di contabilità e poi rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto d'appalto ai fini del pagamento della rata d'acconto.

Per assolvere a tale funzione, il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da rispondere ricavato dalla differenza tra le prime due voci.

Spetta al direttore dei lavori il compito di trasmettere immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale si occuperà dell'emissione del certificato di pagamento. In seguito, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invierà tale certificato alla stazione appaltante affinché questa emetta il andato di pagamento.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP dovrà essere poi annotato nel registro di contabilità.

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Stato di avanzamento lavori e appalti privati

La disciplina descritta ha valore, dunque, in relazione agli appalti pubblici e trattasi di normativa speciale non analogicamente applicabile per quanto riguarda l'ambito privato, nonostante in taluni casi ci si ritrovi innanzi a lavori privati molto complessi e riguardanti opere meritevoli di attenzione al pari di quelle pubbliche.

In tale settore, invece, le modalità di pagamento dell'appaltatore sono stabilite all'interno del contratto d'appalto: in alcuni casi, per lo più rari e riguardanti pagamenti di importo modesto, si sceglie di procedere al pagamento posticipato, in unica soluzione a completa ultimazione e accettazione dell'opera da parte del committente.

Molto diffuso, invece, appare il c.d. appalto "a stato avanzamento lavori" (SAL) che prevede che i lavori vengano frazionati in fasi e, al termine di ognuna di ognuna di esse e previo controllo sulla bontà dei lavori, vengano emessi i relativi certificati di pagamento.

Il pagamento dei corrispettivi avviene così in corso d'opera, per successivi stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione e accettazione da parte del committente. L'impresa si vedrà dunque liquidati, man mano che i lavori proseguono, diverse rate d'acconto (legate ai vari stati d'avanzamento pattuiti) che corrispondono a una certa percentuale dell'intero ammontare di lavori (cfr. art. 1666 c.c.).

Anche in questo caso è previsto che lo stato d'avanzamento venga sottoscritto da ambo le parti (ad es. dal D.L. e dall'impresa) in segno di accettazione delle categorie di lavoro liquidate.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, in caso di appalti di lunga durata, in cui le parti abbiano convenuto il diritto dell'appaltatore di ricevere corrispettivi in corso d'opera, in relazione ai successivi stati di avanzamento dell'opera stessa, per la data cui aver riguardo ai fini dell'imputazione del costo ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R. è quella nella quale interviene l'approvazione del relativo stato di avanzamento dell'opera, solo in tale momento determinandosi l'insorgenza del credito dell'appaltatore per la relativa parte di compenso.

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Si guarda dunque "alla data di ultimazione della singola partita in cui l'appalto è suddiviso, e, quindi, al momento dell'approvazione del relativo stato di avanzamento, che determina l'insorgere di un credito, immediatamente esigibile, dell'appaltatore per la relativa parte di compenso" (cfr. Cass. n. 25828/2015).

Sempre la Corte di Cassazione (cfr., ex multis, sent. 5162/2015) ha precisato che "in tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto".

Infine, è stato precisato che, "la previsione nel contratto di appalto del diritto al pagamento di acconti sul corrispettivo e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguiti fatta direttamente dalle parti, o in contraddittorio con il direttore dei lavori che rappresenti una di esse, e certificata in stati di avanzamento, non integra né sostituisce la verifica dell'opera, che, a norma dell'art. 1665 c.c. il committente ha diritto di eseguire dopo la sua ultimazione".

Pertanto, "anche quando siano stati formati con il concorso del committente o di persona da lui incaricata, gli stati di avanzamento non possono costituire prova legale, in favore dell'appaltatore e contro il committente, del fatto che il primo ha eseguito, nelle misure in essi indicate e per i prezzi liquidati, i lavori di cui si dichiara constatata l'esecuzione".

Ciononostante, pur escluso che abbiano valore confessorio, gli stati di avanzamento approvati anche mediatamente dal committente potranno essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità di lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (cfr. Cass. n. 106/2011).

Superbonus 110% e stato di avanzamento lavori

Il SAL assume un rilievo importante anche alla luce della disciplina del Superbonus al 110%, agevolazione prevista dal D.L. Rilancio (n. 34/2020) che ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) sono stati previsti per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comunione da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo.

I soggetti che sostengono, nel periodo indicato, le spese per interventi che possono beneficiare dell'agevolazione (indicati dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020), in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, potranno optare alternativamente anche per uno sconto diretto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.

Per effettuare l'opzione non sarà necessario attendere che i lavori siano ultimati in quanto, ex art. 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020, ciò sarà possibile in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Il primo stato di avanzamento, inoltre, dovrà riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.

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