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Superbonus su palestra comunale

Sono agevolabili con il superbonus gli interventi eseguiti dall'ASD in una palestra di una scuola dove c'è convenzione con il comune per “manutenzione e custodia degli impianti”.
Avv. Valentina Papanice 
24 Ago, 2021

ASD e superbonus su palestra con convezione comunale

Con la risposta n. l'ADE n. 515 del 27 luglio 2021 afferma che gli interventi eseguiti da un'associazione sportiva dilettantistica su una palestra di una scuola gestita su convenzione con il comune sono agevolabili.

Perché? La convenzione, con il comune costituisce nella specie un titolo idoneo a fruire della detrazione da parte dell'ASD, risultante tra i soggetti indicati come beneficiari dalle norme sul superbonus.

Vediamo il caso concreto, il quadro delle principali norme interessate e la conclusione dell'AdE.

ASD e superbonus, il caso della risposta n. 515/E/2021

Vediamo dunque in primis cosa riguarda il caso concreto sottoposto all'attenzione dell'Agenzia.

L'istante è un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) iscritta al registro CONI, che intende eseguire interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà del comune. In particolare, si tratta della palestra di una scuola media, dove l'ASD svolge le sue attività in virtù di una convenzione esistente dal 2010 e da ultimo rinnovata per il periodo da settembre 2020 a settembre 2021.

Palestra in condominio, quando non può essere aperta?

In base a tale convenzione l'ente concede all'associazione di utilizzare gli impianti sportivi (comunali), tra i quali vi è appunto la struttura denominata "Palestra Scuola Media" per lo svolgimento delle attività, anche didattiche, dell'esercizio sportivo e dei servizi ad essi inerenti.

In base alla convenzione, l'istante utilizza i seguenti impianti con annessi spogliatoi e docce:

  • campo di calcio in erba sintetica;
  • pista per atletica leggera;
  • palestra grande (scuola media);
  • palestra piccola (scuola elementare).

L'istante può utilizzare le palestre fuori dall'orario scolastico (dunque per i momenti in cui le palestre non sono utilizzate dalla scuola).

L'istante afferma poi che la "Palestra Scuola Media" necessita di interventi di riqualificazione energetica; interventi che l'associazione intenderebbe effettuare in accordo con l'amministrazione comunale.

Chiede quindi se in virtù di tale convenzione possa fruire delle agevolazioni previste dall'art. 119 per gli interventi che intende eseguire sulla palestra.

Chi sono i beneficiari del superbonus per le ASD

I beneficiari del superbonus sono quelli indicati espressamente nell'elenco di cui all'art. 119 co. 9 del Decreto Rilancio.

Come detto, le Associazioni Sportive Dilettantistiche rientrano nel detto elenco; in particolare, per quel che interessa il nostro tema, ai sensi della lett. e del cit. co. 9 il superbonus è fruibile (anche): "e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi."

Come possiamo notare leggendo il testo delle norme, l'ambito è qui ben circoscritto quanto ai soggetti - deve trattarsi di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 - e quanto agli immobili ammessi.

Le modalità della delimitazione soggettiva non è l'unico caso nel quadro del superbonus: ad es., anche le organizzazioni di volontariato (ODV) devono risultare iscritte sui relativi registri.

Superbonus e altre detrazioni fiscali, si possono cumulare?

Invece è unica la delimitazione degli immobili ammessi: solo nel caso specifico delle associazioni e società sportive dilettantistiche, è specificato che gli immobili su cui è possibile eseguire l'intervento agevolato sono (solo) quelli adibiti a spogliatoi.

Non è quindi agevolato l'intervento su qualunque locale o immobile, ma solo su quelli adibiti a spogliatoi.

La Convenzione con il comune è titolo idoneo per il superbonus sull'intervento dell'ASD

Nel quesito in esame dunque il contribuente chiede se sia possibile l'agevolazione in merito alle spese sostenute da essa associazione sportiva per gli interventi di riqualificazione energetica su un immobile dove svolge le sue attività in base ad una convenzione comunale; dunque si chiede se detta convenzione costituisce il titolo idoneo a fruire della detrazione del superbonus.

Come per le altre detrazioni edilizie, già l'ADE ha in più occasioni (sin dalla prima circolare dedicata, la Circ. n. 24/E/2020) rilevato anche per il superbonus la regola generale secondo cui il contribuente è ammesso all'agevolazione solo se in possesso di un titolo idoneo (al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio) e se ha effettivamente sostenuto le spese oggetto di detrazione.

Ad es., come affermato nella Guida sul superbonus della stessa AdE: "si tratta del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile".

Applicando detti principi al caso in esame, l'AdE conclude che "si può ritenere che l'allegata Convenzione avente ad oggetto la "manutenzione e custodia degli impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, sia pure in maniera non esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dalla stesso ente comunale per l'attività scolastica) possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus.

Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'Associazione Istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo, in base al rinnovo della convenzione, a far data dal 1° settembre 2020, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione".

Conclude dunque l'Ufficio che nel "caso di specie, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi, previsti dalla norma in esame, vale a dire in relazione all'immobile di proprietà del comune(palestra scuola media) a fronte degli interventi che intende effettuare di efficientamento energetico ma solo per la parte adibita a spogliatoi".

Ricordiamo che il consenso del proprietario va acquisito e conservato in caso di controlli (oltre all'altra documentazione richiesta dalle norme).

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