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Intonaco esterno del condominio sbiadito. Per contestare la non corretta esecuzione dei lavori, la ditta deve dimostrare la mancanza di qualità del prodotto

Quando il condominio può eccepire la non corretta esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Può accadere nel rifacimento dell'intonaco esterno di un condominio, a breve distanza di tempo, che emergano dei difetti macroscopici come lo sbiadimento del coloro. In tali casi, ovviamente, il condominio può eccepire la non corretta esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice, ma quest'ultima può agire nei confronti della società che le ha venduto il presunto prodotto difettato per recuperare il danno sopportato? E quale onere probatorio grava a carico della ditta appaltatrice che contesta alla venditrice dell'intonaco l'assenza di qualità del prodotto? Vediamo come affronta la vicenda una recente pronuncia di merito.

Il fatto. La ditta appaltatrice dei lavori per il rifacimento dell'intonaco esterno di un condominio, dopo essere stata condannata al rifacimento di tali lavori, dopo la conclusione di un precedente giudizio instaurato nei suoi confronti dal condominio a fronte dello sbiadimento dell'intonaco, cita in giudizio la società venditrice del prodotto utilizzato per l'esecuzione, sostenendo la scarsa qualità dello stesso e chiedendo il risarcimento dei danni sopportati per aver dovuto rifare l'intonaco esterno del condominio.

A sostegno della sue pretesa la ditta esecutrice dei lavori ha lamentato che il colore aveva perso in breve tempo la tonalità, e per questo ha chiesto che fosse accertato l'inadempimento della società che le aveva venduto il prodotto, chiedendo la restituzione del prezzo di vendita dello stesso ed il risarcimento dei danni sopportati per aver dovuto provvedere nuovamente a rifare l'intonaco del condominio.

La società convenuta, dal canto suo, ha contestato ogni addebito ribadendo che l'avvenuta alterazione del colore dell'intonaco esterno fosse addebitabile ad un errore nella stesura del prodotto su cui la pittura finale è stata applicata.

Per quale motivo il comune non può imporre il colore della facciata?

La sentenza. La prima sezione civile del Tribunale di Treviso ha respinto ogni richiesta della ditta che ha contestato, senza tuttavia fornire alcuna prova, la mancanza di qualità del prodotto utilizzato per effettuare la pittura dell'intonaco esterno di un edificio condominiale. (Tribunale di Treviso, 11 gennaio 2018, n. 58)

Il Giudicante giunge a tale conclusione dopo aver preso atto degli accertamenti compiuti dalla consulenza tecnica d'ufficio. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, pur avendo accertato che la colorazione delle pareti esterne del condominio, realizzata dalla ditta attrice, si presentava sbiadita e non omogenea e che tale effetto non poteva essere imputato ad una difettosa stesura del fondo su cui la pittura finale è stata applicata, respingendo in parte l'eccezione della società convenuta, ha effettuato tuttavia alcuni ulteriori accertamenti che portano ad escludere l'assenza di qualità del prodotto venuto da quest'ultima.

Nel corso dell'accertamento compiuto dall'ausiliario del giudice, infatti, è emerso che la ditta attrice avesse utilizzato prodotti diversi nell'esecuzione dei lavori in questione, acquistati da altri fornitori distinti rispetto alla società convenuta, evidenziano inoltre che i vari prodotti utilizzati sono stati applicati in modo diverso: tanto che lo stesso rilievo effettuato ha constatato la presenza di diverse stratificazioni dei prodotti nei vari punti dell' intonaco esterno dell'edificio condominiale.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Treviso, 11 gennaio 2018, n.58
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