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Superbonus nei territori colpiti dal sisma, la Guida

Pubblicata la Guida, predisposta dal Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 e dall'Agenzia delle Entrate, sull'applicazione del superbonus e del contributo post sisma nei territori colpiti dal sisma.
Avv. Valentina Papanice 

Superbonus e territori colpiti da eventi sismici, la Guida

Pubblicata la Guida del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 e dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione della misura del superbonus e del contributo post sisma.

Per tali casi l'art. 119 del Decreto Rilancio, cioè la principale norma sul superbonus, a seguito di modifiche apportate dal c.d.

Decreto Agosto e dalla Legge di Bilancio per il 2021, ha previsto delle norme particolari, che adesso vedremo.

Tali norme vanno ad aggiungersi a quelle relative al contributo post sisma già previsto dai tempi del sisma 2016/2017. Come si coniugano le due normative? Quali gli adempimenti? Queste e tante altre le risposte date dalla Guida, che adesso andremo a vedere in sintesi seguendo l'ordine dello stesso documento.

Premessa

Come si dice in premessa, la Guida fornisce specifici chiarimenti delle norme e delle disposizioni regolatorie già contenute nel D.L. n. 34/2020 (il Decreto rilancio, che prevede il superbonus) e nelle Ordinanze commissariali n. 108/2020 e n. 111/2020.

L'obiettivo dichiarato della Guida è duplice: da un lato indicare le modalità di coordinamento tra i due istituti, "ottimizzando e rendendo più efficace l'utilizzo" delle risorse pubbliche che sono state stanziate; dall'altro, la messa a punto di procedure tecniche, amministrative e fiscali condivise al fine di semplificare l'attività di professionisti e imprese coinvolti, massimizzando il vantaggio dei cittadini.

Sarà possibile una sola istanza, un solo progetto, con procedure semplificate e flessibili per la fatturazione e la rendicontazione, sia ai fini della concessione dei contributi pubblici che delle detrazioni.

Queste spettano anche per i progetti ammissibili al superbonus già finanziati dal contributo.

Anche coloro che hanno già presentato la domanda o hanno ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono fruire del Superbonus per le spese rimaste, anche presentando una variante progettuale.

Si tratta anche delle novità del co. 4-ter dell'art. 119, che ha aumentato del 50% i limiti di spesa ammissibili al Superbonus, in alternativa al contributo per la ricostruzione, il che comporta la rinuncia allo stesso.

La premessa si conclude evidenziando la grande occasione data dalle norme, per migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che il cittadino venga gravato di spese ulteriori, considerata anche l'opportunità data dall'opzione sconto in fattura/cessione del credito, di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, in luogo della fruizione diretta.

Si promette infine "una costante assistenza" da parte degli uffici a supporto di cittadini e professionisti nell'ambito del procedimento amministrativo.

Introduzione

L'introduzione ci offre la presentazione del quadro normativo relativo all'applicazione della misura del superbonus ai territori colpiti dal sisma.

Come detto, l'agevolazione si aggiunge ad un incentivo già previsto.

Ricordiamo che il superbonus è la detrazione al 110 legata all'esecuzione di due grandi "filoni" di interventi: quelli diretti all'efficientamento energetico e quelli diretti all'esecuzione di interventi antisismici già previsti dall'art.16 co.1-bis-septies del D.L. n. 63/2013, in gergo in questo caso la detrazione è detta sismabonus; al c.d. super sismabonus è dedicato in primis il co.4 dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

Queste le norme relative all'applicazione del superbonus nei territori colpiti dai sismi a seguito delle modifiche apportate all'art. 119 dal c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Il comma 1-ter (introdotto dal Decreto Agosto) prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo di cui al comma 1, e cioè quello riguardante gli interventi trainanti di efficienza energetica ammessi al superbonus, "spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione".

Il comma 4-quater (introdotto dalla Legge di Bilancio) prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 - in sostanza, il superbonus applicato al sismabonus -, spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Il comma 4-ter prevede quello che è stato chiamato il superbonus rafforzato; la norma prevede che i limiti delle spese ammesse al super ecobonus e super sisma bonus, effettuate entro il 30 giugno 2022, sono aumentati della metà "per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza".

La norma prevede poi che in questo caso "gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

In questo caso, l'agevolazione è stata estesa (con la Legge di Bilancio che è intervenuta sulla norma introdotta dal Decreto Agosto) anche a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha poi fornito con due ordinanze le prime indicazioni sulla "coesistenza" del Superbonus e del contributo per la ricostruzione.

L'Ordinanza commissariale n. 108 del 2020 ha dichiarato sul punto che, per gli interventi antisismici ammessi al Superbonus relativi alla riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, per cui è previsto il contributo commissariale, il testo di riferimento circa le modalità applicative è l'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, adottata per coordinare l'applicazione del contributo con il sismabonus.

L'Ordinanza commissariale n. 111/2020 ha poi è stato affermato che: il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; il Superbonus spetta per le spese sostenute "per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito"; è possibile l'elaborazione di un unico progetto dell'intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus e ai contributi per la ricostruzione post sisma, fermo restando che nell'ambito del computo metrico devono essere chiaramente individuabili le spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al Superbonus; con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per cui si intende fruire del Superbonus in sostanza previsto per gli interventi di efficientamento energetico, il monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'art. 119 co.1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8), il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi.

In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell'edificio (di cui all'art. 119 comma 4), il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi; dette disposizioni si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, se necessario, dietro presentazione di varianti in corso d'opera conformi alla normativa sulla ricostruzione.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, ha poi fornito altri chiarimenti sulla compatibilità tra le detrazioni spettanti ai sensi della normativa generale vigente e i contributi statali concessi per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici.

La Guida intende chiarire, così conclude l'introduzione, alcuni aspetti relativi alla contestuale fruizione delle due agevolazioni.

Concorso tra le due agevolazioni

Il paragrafo dedicato al concorso tra le due agevolazioni ribadisce che il superbonus si applica per la parte eccedente il contributo post sisma (nel rispetto dei requisiti previsti sia delle norme sul sisma che dal Decreto Rilancio) e ricorda che in materia il superbonus prevede (anche) la redazione di un'asseverazione tecnica riguardo agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

Pertanto, si afferma, il professionista incaricato alla presentazione dell'istanza per il contributo per la riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma depositerà, utilizzando la piattaforma informatica, un unico progetto presso gli enti preposti (gli uffici speciali della ricostruzione e i Comuni territorialmente competenti), con la documentazione richiesta dalle rispettive norme e dichiarando la volontà di fruire del Superbonus per la parte eccedente il contributo.

Nel caso vi siano ulteriori interventi non ammessi né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus, il computo metrico deve darne evidenza e le spese riferite a tali interventi devono essere distintamente contabilizzate (ed eventualmente, ai fini dei relativi controlli, fatturate separatamente).

Inoltre, ai fini dell'attestazione circa la congruità delle spese (prevista dal cit. art. 119) si dovrà fare "riferimento al prezzario del cratere adottato per la verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma".

In assenza di indicazione dell'intervento o dell'impianto nel prezzario del cratere, è possibile il riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni territorialmente competenti o dalle altre regioni del cratere.

Se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi, o parte degli interventi, il tecnico abilitato deve attestare la congruità "delle spese in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella determinazione delle spese stesse, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento indicati nell'Allegato I del Dm 6 agosto 2020".

Superbonus e altre detrazioni fiscali, si possono cumulare?

La relazione dev'essere firmata dal tecnico abilitato riguardo alla congruità delle spese ed allegata all'asseverazione.

Aspetti procedurali

Come detto, chi ha diritto al contributo post sisma e non ha ancora effettuato la richiesta può provvedervi con un unico progetto da presentare tramite il professionista; la documentazione richiesta per il Superbonus può essere depositata per le vie ordinarie al Comune territorialmente competente oppure tramite l'applicazione informatica realizzata dalla struttura commissariale e alla quale accedono anche i Comuni del cratere.

In tal caso, il Comune deve acquisire la documentazione, con le asseverazioni richieste al professionista, al proprio protocollo.

Vanno sempre rispettati, in ogni caso, gli adempimenti e le modalità di accesso al Superbonus e alle relative opzioni come disciplinate dalla normativa.

Come detto, è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche per i lavori che siano in corso di esecuzione e si intenda, tramite variante eseguire interventi e/o procedere all'acquisto di beni rientranti negli incentivi.

Rendicontazione e fatturazione

La Guida rammenta quali spese possono rientrare nell'agevolazione del superbonus e chiarisce che "a titolo esemplificativo, se l'ufficio speciale per la ricostruzione provvede ai sensi delle ordinanze commissariali a erogare contributi per interventi ammessi al Superbonus, sia trainanti che trainati (per esempio, pompa di calore, cappotto termico eccetera), è possibile fruire del Superbonus con riferimento alle spese eccedenti il contributo ("in accollo") anche se le stesse si riferiscono a lavorazioni o beni (finiture, materiale di completamento eccetera) che autonomamente non godrebbero del beneficio fiscale".

Il professionista resta tenuto a produrre al competente ufficio speciale per la ricostruzione anche le fatture non liquidate secondo quanto disposto dalle ordinanze commissariali, così come previsto nella disciplina relativa al sisma 2016.

Superbonus in condominio e tetti massimi di spesa: la Risoluzione n. 60/2020

Ai fini delle successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione del Superbonus, il contribuente dev'essere comunque in possesso della documentazione idonea ad attestare la riconducibilità delle spese sostenute agli interventi agevolabili.

Tale circostanza può essere attestata dai professionisti incaricati tenuti ad asseverare, ai sensi dell'articolo 119 l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese.

Il superbonus per i lavori in corso al 1 luglio 2020

Come già precisato nella Circolare n. 24/E del 2020, la detrazione del superbonus è riconosciuta (per quel che qui interessa) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ora al 30 giugno 2022) "indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi".

Inoltre, ai sensi del D.L. Rilancio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, riguardo agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Ciò che rileva è il periodo nel quale sono sostenute le spese e non il momento in cui sono iniziati gli interventi. Dunque, non vi sono preclusioni alla possibilità di detrarre le spese sostenute dal 1° luglio 2020 anche per gli interventi in corso d'opera, anche realizzati mediante eventuali varianti progettuali, fermo restando l'obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto.

Anche in questo caso il Superbonus spetta per i costi sostenuti in eccedenza rispetto al contributo rientranti nel progetto approvato dal Comune ai fini del decreto di concessione dello stesso contributo.

Per i lavori in corso al 1° luglio 2020, se è stata presentata la richiesta di contributi ma non anche l'asseverazione prevista dal D.M. n. 58/2017, ai fini del Sismabonus o del Superbonus, il deposito dell'asseverazione deve essere tempestivo, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori (in proposito il documento richiama il parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici n. U.0003315 del 30 marzo 2021).

Conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma

La Guida chiarisce che ai fini della verifica della compatibilità urbanistica degli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l'articolo 12, comma 2, del D.L. n.189/2016 come modificato dal Decreto Semplificazioni (il Decreto 76/2020), che è norma speciale, nonché le disposizioni delle ordinanze commissariali n. 100/2020 e n. 107/2020.

Dunque rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di "ristrutturazione edilizia" degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), è affermata la prevalenza, per specialità, della previsione di semplificazione, riferita agli interventi rientranti nell'ambito della ricostruzione.

In merito, il co.2 dell'art. 12 D.L. n. 189/2016, come modificato dal co. 6 dell'art. 10 D.L. n. 76/2020, esclude "l'obbligo di speciali autorizzazioni", "anche con riferimento alle modifiche dei prospetti".

Il documento conclude sul punto che la lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi e dunque in materia non si applicano le norme del Testo Unico dell'Edilizia (il D.P.R. n. 380/2001), anche per le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.

Per quanto concerne gli altri aspetti urbanistici, il documento rinvia alle disposizioni previste dall'ordinanza commissariale n. 107/2020.

Tempi di conclusione dei lavori

Le ordinanze commissariali hanno precisato che i tempi previsti per la conclusione dei lavori degli edifici con danni lievi sono ulteriormente prorogati se il cittadino ha manifestato la volontà di usufruire anche del Superbonus.

In particolare, in tal caso, ove si intenda fruire delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze.

Ove invece, siano realizzati interventi ammessi al Superbonus riferito alle misure antisismiche, il termine di ultimazione dei lavori ai fini della concessione del contributo resta quello previsto nelle Ordinanze commissariali per gli interventi su edifici con danni gravi.

Superbonus negli aggregati edilizi

Le ordinanze del Commissario per la ricostruzione del sisma 2016 definiscono "aggregato edilizio" "un insieme di almeno tre edifici (unità strutturali) strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica".

L'aggregato dev'essere riparato o ricostruito mediante un unico progetto e anche il contributo per l'intervento è unico, anche se individuato in base alle unità immobiliari che costituiscono l'aggregato.

I proprietari delle unità strutturali che compongono l'aggregato si costituiscono in consorzio nel rispetto della disciplina prevista.

Ai fini dell'applicazione del Superbonus, all'aggregato edilizio si applicano le disposizioni previste per i condomini in relazione al trattamento delle parti comuni, ferma restando la ripartizione delle spese fra i proprietari delle unità che costituiscono il consorzio.

I beneficiari avranno diritto al Superbonus sulla quota di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni, eccedente il contributo per la ricostruzione riferibile a ogni singola unità immobiliare.

Per la disciplina sugli aggregati il documento rinvia alla guida "La disciplina degli aggregati edilizi e degli interventi unitari", pubblicata sul sito ufficiale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

Il superbonus rafforzato

Il superbonus rafforzato è quello previsto dall'art. 19 co. 4-ter, che consiste nell'aumento della metà della detrazione del superbonus. Tale misura è applicabile, si dice, ai Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016, di cui al D.L. n. 39/2009, nonché ai Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda "AeDes" da cui si emerga il nesso tra il danno che ha causato l'inagibilità dell'edificio e l'evento sismico successivamente al periodo previsto dalla norma.

Nella fattispecie rientrano i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma. A tal fine, ove l'avente diritto intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista deve inviare per Pec - contestualmente, alla struttura commissariale, all'Ufficio speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente - la dichiarazione resa dal proprietario dell'edificio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.

Detta dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Segue un elenco non esaustivo delle detrazioni fruibili per le spese eccedenti il contributo per la ricostruzione, tra cui: detrazioni per interventi di recupero, ecobonus e super bonus applicato agli interventi di efficienza energetica, bonus facciate, sismabonus e supersismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica di auto elettriche etc.

Segue una serie di FAQ e l'elenco della normativa di riferimento.

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