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Misure antisismiche e asseverazione tardiva: quali detrazioni?

Con la risposta n.127 l'AdE ribadisce principi importanti su detrazioni e: asseverazione tardiva e misure antisismiche, lavori su involucro e ancora su detrazioni e passaggio ad impianti autonomi.
Avv. Valentina Papanice 

Detrazioni: asseverazione tardiva e misure antisismiche; lavori su involucro; passaggio ad impianti autonomi.

Con la risposta n. 127 del 24 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ribadisce importanti principi in fatto di: detrazioni e misure antisismiche in caso di asseverazione tardiva, detrazioni applicabili ai lavori sull'intero involucro, e fruibilità delle detrazioni per efficientamento energetico nel caso di passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad autonomi.

Andiamo per ordine.

Risposta n. 127/2021, l'intervento in sintesi

L'istante ha avviato un intervento edilizio di ristrutturazione con una SCIA ordinaria presentata il 26 settembre 2019 e con inizio lavori differito; il 3 giugno 2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica e il 23 giugno 2020, prima dell'inizio dei lavori, ad integrazione della predetta SCIA, è stata inviata l'asseverazione della classificazione sismica della costruzione prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

Come risultante dalla SCIA, si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia (di cui all'art.3, co.1, lett, d) d.P.R. n. 380/2001, il T.U. Edilizia).

Al termine dell'intervento di ristrutturazione edilizia, dall'unica unità immobiliare di partenza si ricaveranno tre unità immobiliari distinte ma con ingresso comune.

L'istante afferma che i lavori consentiranno: il miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell'intero edificio; il miglioramento energetico tramite un intervento sull'involucro dell'intero edificio con rifacimento delle facciate (e coibentazione) e tramite la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente centralizzato con tre distinti impianti autonomi funzionali alle tre unità immobiliari che si ricaveranno alla fine dei lavori.

Vediamo dunque più nello specifico i tre quesiti posti dall'istante nonché naturalmente le risposte date per ognuno dall'AdE.

Misure antisismiche e asseverazione tardiva: quali detrazioni possibili

Con il primo quesito l'istante chiede se l'intervento - di miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell'intero edificio derivante dalla parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume e sedime e con lievi modifiche della sagoma - sia ricompreso tra quelli agevolati ai sensi del sismabonus, dall'art. 16 co. 1-quater D.L. n. 63/2013, e se sia applicabile il superbonus e dunque la detrazione del 110%, ai sensi dell'art. 119, co. 4 D.L. n. 34/2020.

Come su indicato, l'asseverazione è stata depositata ad integrazione della SCIA prima dell'inizio dei lavori; tale elemento impedisce, in questo caso, la fruizione del superbonus e del sismabonus.

Infatti, secondo la normativa vigente al momento in cui l'istante ha presentato la SCIA - l'art. 3 del D.M. n. 58/2017 - l'asseverazione doveva essere allegata alla SCIA; nel vigore di detta norma, è stato chiarito, ricorda l'AdE, "che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l'accesso alla detrazione (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E)".

Superbonus e efficientamento energetico, fondamentali l'APE e l'asseverazione

Solo successivamente (ad opera del D.M. n. 24/2020) è stata introdotta la norma, di modifica del predetto art. 3, secondo cui "conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori").

Tale modifica, afferma l'AdE, si applica ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla entrata in vigore della norma, avvenuta il 16 gennaio 2020.

Conseguentemente, l'istante non può fruire del sisma bonus di cui all'art. 16 co. 1-quater D.L. n. 63/2013 e quindi anche del superbonus, che si richiama le norme in fatto di sismabonus. Si tratta di un concetto già più volte affermato dall'Agenzia.

Non tutto però è perduto: afferma infatti l'Ufficio che è fruibile la detrazione per interventi di recupero di cui all'art. 16 co. 1 lett. i, che è la norma base in fatto di detrazioni per interventi antisismici.

Per tale agevolazione, che non richiede il passaggio di classi di rischio - come invece accade di cui al cit. art. 16 co. 1-quater e ss. -, non è richiesta l'asseverazione. In tal caso, sino al 31 dicembre 2021 la detrazione sarà nella misura del 50 % fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000; la detrazione potrà essere ripartita in dieci anni.

Domanda: non dovrebbe trovare applicazione anche l'art. 16 co.2-bis DL. n. 63/2013, secondo cui la detrazione potrà essere ripartita in cinque anni? Tale comma non prevede l'asseverazione; sarebbe interessante un chiarimento in proposito.

Lavori su involucro dell'intera facciata e bonus facciata, ecobonus e superbonus

Il secondo quesito posto dall'istante riguarda l'applicabilità al suo intervento relativo all'involucro dell'intero edificio (di coibentazione di superfici opache e trasparenti), del bonus facciate (di cui all'art. 1, co. 219-223 L. di Bilancio 2020 n. 160/2019), dell'ecobonus (di cui all'art.14 D.L. n. 63/2013) o, infine del Superbonus (di cui all' art. 119 D.L. n. 34/2020).

In proposito l'AdE ricorda che già con la Circ. 2/2020 si è chiarito che gli interventi ammessi al bonus facciate possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica sull'involucro, agevolati dall'art. 14 D.L. n. 63/2013, o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, richiamati all'art. 16 dello stesso D.L. n.63/2013.

Già in quell'occasione si disse che in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti previsti dalle suddette norme, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti.

Analogo discorso è stato poi fatto per il superbonus nella Circ. n. 24/E del 2020, nella quale è stato precisato che alla luce del fatto che gli interventi trainanti ammessi all'agevolazione possono astrattamente rientrare anche tra quelli di ecobonus o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, anche qui, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti previsti dalle norme, il contribuente dovrà scegliere, potendo avvalersi, per le stesse spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti.

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Inoltre, sempre con la Circ. 24 si è detto che, fermo restando che non si può fruire dei più agevolazioni sulle stesse spese, ove sull'edificio si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, è possibile fruire delle varie detrazioni purché "siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione".

Passaggio da impianto centralizzato a autonomo: niente detrazione per efficientamento energetico

Il terzo quesito posto dall'istante attiene all'applicabilità delle detrazioni per ecobonus o superbonus alla sostituzione di un impianto centralizzato con tre impianti autonomi corrispondenti alle distinte unità che si ricaveranno dall'intervento. La risposta è negativa.

L'AdE ricorda di avere già rilevato (da ultimo con la Circ. n. 19/E del 2020) che "sono agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo".

Tale principio, continua l'Ufficio, si applica anche ai fini del Superbonus, atteso il richiamo nella norma del superbonus (precisamente al co. 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio) alla detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013.

Inoltre, l'AdE sul punto segnala che al punto 10 dell'Allegato A al decreto c.d. requisiti 6 agosto 2020, dedicato alle "Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale" è precisato che nell'ambito dei detti interventi "è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore.

E' invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi".

Pertanto, nel caso di specie, le spese per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento non rientrano né tra quelle ammesse all'ecobonus né al Superbonus.

Accorpamento, divisione e limite di spesa nelle detrazioni

Inoltre l'AdE rammenta, sia in occasione della prima che della seconda risposta, che con riferimento alle agevolazioni per interventi di recupero (anche quindi sismabonus), ecobonus superbonus e bonus facciate, nel caso in cui gli interventi "comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Pertanto, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso alle sopra richiamate detrazioni rileva l'esistenza prima dell'inizio dei lavori, dell'unica unità immobiliare censita in Catasto".

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