Legittimo il distacco del condomino dall'impianto centralizzato se non compromette il funzionamento e non ha determinato alcun aggravio di spesa per gli altri condomini. Infine le situazioni soggettive non possono essere pregiudicate da una delibera di una giunta regionale: occorre sempre dare una lettura costituzionalmente garantita alle disposizioni legislative. (Tribunale di Torino sentenza del 10 aprile 2017 n° 1944)
Il caso. Un condomino impugna alcune delibere assunte dall'assemblea che pongono a suo carico le spese per il consumo dell'impianto di riscaldamento centralizzato, chiedendo di essere escluso dalle spese di manutenzione, funzionamento e consumo di tale impianto avendo optato per l'installazione, nel suo appartamento, di una caldaia autonoma.
A tal fine precisa di aver acquistato il suo appartamento nel 2010, che il condominio era dotato di un impianto centralizzato non funzionante a causa delle ingenti morosità pregresse, e che essendo affetto da una patologia reumatica particolarmente grave, era stato costretto a richiedere il distacco dall'impianto centralizzato informando l'assemblea, ed ad installare nel suo appartamento un impianto autonomo di riscaldamento.
Il condominio si oppone alle richieste del condòmino puntualizzando che lo stesso aveva informato l'assemblea della decisione di procedere all'installazione di un impianto autonomo di riscaldamento nel suo appartamento, ma non era mai stato autorizzato al distacco, e, pertanto, doveva concorrere a tutte le spese dell'impianto comune.
Inoltre il condominio ha sostenuto l'illegittimità per violazione di legge di tale distacco dato che la delibera della Giunta della regione Piemonte, attuativa dell'art. 19 della legge regionale n. 13/2007, impone l'impianto termico centralizzato in tutti gli edifici con un numero di unità abitative superiore a quattro.
La sentenza. La sentenza della terza sezione civile del Tribunale di Torino, riportandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha accertato che al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore esisteva il condominio [1], e che l'edificio era provvisto di un impianto di riscaldamento non funzionante a causa di una ingente morosità pregressa mai saldata da parte dei condomini.
La pronuncia ha puntualizzato che l'esistenza di un bene comune in comproprietà fra i condomini, come l'impianto centralizzato, obbliga ognuno a partecipare alle spese per il suo mantenimento a meno che non sia stato autorizzato al distacco da tale impianto dal condominio [2], d'altro canto ha dovuto prendere atto del fatto che, nel caso specifico, l'impianto in questione non era funzionante ormai da diverso tempo.
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