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Tardiva comunicazione proroga contratto locazione cedolare

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Buongiorno

questa mattina mi sono recata all'ADE per chiedere informazioni circa una mancata proroga di un contratto di locazione abitativa in cedolare. L'impiegata allo sportello mi ha risposto che visto che la proprietaria ha indicato nella dichiarazione dei redditi l'intenzione di assoggettare il reddito alla cedolare, si potevano versare euro 100,00 per restare in cedolare. Mi ha detto però che l'operazione non si può fare on line ma solo in forma cartacea quindi F24 elide con codice tributo 1509 e poi presentazione allo sportello del mod. RLI. A voi risulta che non sia possibile trasmettere il tutto on line?

Grazie

Questa mattina mi sono recata all'ADE per chiedere informazioni circa una mancata proroga di un contratto di locazione abitativa in cedolare. L'impiegata allo sportello mi ha risposto che visto che la proprietaria ha indicato nella dichiarazione dei redditi l'intenzione di assoggettare il reddito alla cedolare, si potevano versare euro 100,00 per restare in cedolare.

 

L’indicazione fornita dal funzionario delle Entrate appare sicuramente corretta se – computando anche i 30 giorni canonici - la proroga “bucata” cadeva dopo il 3 dicembre 2016, diversamente, se cadeva prima di questa data, si attendono a breve indicazioni in proposito da parte delle Entrate.

 

Con una modifica apportata alla disciplina di cui al D.Lgs.23/2011, la legge 225/2016 di conversione del DL 193/2016 ha disposto che la mancata comunicazione della proroga (o della risoluzione) di un contratto cedolarizzato comporta ora unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se il modello RLI viene presentato con ritardo non superiore a 30 giorni.

 

Ma attenzione che questa è la sanzione applicata dall’ufficio in caso di verifica o constatazione dell’omissione. I 50 e i 100 euro in misura fissa costituiscono la base per il ravvedimento operoso che sana non il tardivo versamento (siamo in regime di cedolare secca!), ma la tardiva presentazione del mod.RLI.

 

Pertanto, se è il contribuente stesso a sanare autonomamente l’irregolarità, alcuni uffici applicano il nuovo sistema sanzionatorio da D.Lgs.158/2015 (Revisione del sistema sanzionatorio), il che vorrebbe dire:

 

* fino 14° giorno dall’omissione, ravvedimento sprint = 0,1% per ogni giorno di ritardo, dal 15° al 30° giorno € 5,00 (1/10 di € 50,00), ma alcuni uffici non applicano il “perdono” sprint (applicabile al tardivo versamento), per cui fino a 30 giorni € 5,55 (1/9 di € 50,00);

 

* dal 31° al 90° giorno dall’omissione € 11,11 (1/9 di € 100,00), dal 91° ad un anno € 12,50 (1/8 di € 100,00), da un anno a due anni € 14,28 (1/7 di € 100,00), oltre due anni € 16,67 (1/6 di € 100,00).

 

Prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione, la dimenticanza era punita dalla maggior parte degli uffici locali delle Entrate con la ben più onerosa remissione in bonis, ma solo in presenza di determinate condizioni: entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile, il che voleva dire il primo 30 settembre che si incontrava (in caso contrario, l’opzione per la cedolare secca andava irrimediabilmente persa per quell’annualità) e contestuale preventiva comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al conduttore (l’invio tardivo non era ravvedibile), anche, se in verità, l’Amministrazione finanziaria non ha mai chiarito fino in fondo se l’opzione per la cedolare secca, in assenza di revoca, bypassi la proroga oppure debba essere nuovamente riconfermata, a mezzo lettera raccomandata, con la conseguenza che gli uffici locali, su questo aspetto, ancora si muovono, dopo sei anni dall’introduzione della tassa piatta, in ordine sparso (in alcuni casi gli uffici hanno contestato la mancata conferma al conduttore in proroga o annualità), eventuale dimenticanza sembrerebbe ora coperta dalla ciambella di salvataggio fornita loro della legge di conversione.

 

Peraltro, neanche questa norma di legge dà indicazioni precisissime al riguardo, come non chiarisce un altro aspetto non certo meno rilevante: la nuova disposizione si applica solo alle proroghe “bucate” post 3 dicembre 2016 oppure anche a quelle ante 3 dicembre 2016? Va intesa come condono/sanatoria, in questo caso sanerebbe il passato (si è mai visto un condono che sana il futuro?) oppure come ordinaria ammenda pecuniaria per “fare cassa”?

 

La legge dispone solo per l’avvenire, così recita l’art.11 delle “Preleggi”, quindi, i negozi e i relativi adempimenti nati prima della nuova legge, continuano a soggiacere alle precedenti norme (che nel caso in discorso, vorrebbe dire remissione in bonis), salvo deroghe. Quali? Che il legislatore ordinario o chi per lui abbia inequivocabilmente diversamente disposto ovvero a seguito di interpretazione autentica (lo stesso legislatore vara una legge per chiarire il significato normativo di leggi preesistenti). La nuova disposizione non dichiara espressamente la sua retroattività, ma è anche vero che le norme di legge in favore del contribuenti, nel rispetto del principio di legalità, c.d. favor rei , possono avere effetti retroattivi, salvo che non dispongano diversamente.

 

Che fare allora? Io suggerisco, in questi casi, di prendere la decisione più sofferta e difficile: decidere di non fare (che non significa non fare niente e basta). “Bucata” per “bucata” che sia la proroga post 3 dicembre 2016 (che siano 31 o 131 giorni di ritardo, a questo punto, che importa?), se non si vuole pagare dazio (remissione in bonis) o essere catapultati direttamente alla casella di partenza (IRPEF), tanto vale prendere tempo e attendere i chiarimenti delle Entrate.

L’impiegata allo sportello ha detto però che l'operazione non si può fare on line ma solo in forma cartacea quindi F24 elide con codice tributo 1509 e poi presentazione allo sportello del mod. RLI. A voi risulta che non sia possibile trasmettere il tutto on line?

 

Tutti (o quasi) gli addetti di sportello delle Entrate ti diranno che puoi operare solo in via cartacea: diretta (sportello) o indiretta, postale (raccomandata AR) o elettronica certificata (PEC), se l’ufficio locale dispone di una apposita casella. Io, invece, ti dico che puoi operare anche telematicamente. Perché? Perché la norma di legge (l’art.7-quater, co.24 del DL 193/2016 convertito in L.225/2016) non dà indicazioni specifiche sulle modalità di versamento e su quale codice tributo debba essere tassativamente utilizzato nella fattispecie, come ad esempio imponeva la circolare 47/E/2012 riguardo la remissione in bonis su un contratto cedolarizzato (modello di pagamento F24 e codice tributo 8114).

 

La nuova disposizione non ti impone di utilizzare il modello di pagamento F24 Elide e il codice tributo 1509 (Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento annualità e adempimenti successivi), quindi, se nessun obbligo ti è imposto, che cosa ti impedisce di utilizzare la via telematica? Il software RLI è perfettamente in grado di gestire l’operazione: è sufficiente indicare l’importo richiesto (100 euro, se così ti è stato detto) nella casella “Sanzioni imposta di registro” del “Riepilogo” (non devono forse essere quantificate in questa casella le sanzioni da ravvedimento?) come del resto faresti telematicamente in caso di proroga nei termini di un contratto cedolarizzato (con indicazione del codice 2 nella sezione II), con l’unica differenza che, in questo caso, sono dovute le sanzioni.

 

In ogni caso, se l’ufficio ti dovesse mai contestare la procedura (ma ne dubito), si tratta solo di un codice interno che serve all’ufficio per “lavorare” l’atto (l’ufficio ci mette un attimo per cambiare il codice).

Rettifica per refuso: “Bucata” per “bucata” che sia la proroga post 3 dicembre 2016 da leggersi “Bucata” per “bucata” che sia la proroga ante 3 dicembre 2016.

ti ringrazio tantissimo, anch'io penso che si possa trasmettere il tutto on line indicando quale imposta di registro 0 e sanzioni 100

Tanto vale prendere tempo e attendere i chiarimenti delle Entrate

 

I chiarimenti delle Entrate non si sono fatti attendere. In occasione di Telefisco 2017, l’Amministrazione finanziaria ha ufficialmente precisato che la nuova disposizione si applica anche alle mancate comunicazioni di proroga che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016.

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