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Recovery Plan, superbonus fino al 31 dicembre 2022 senza condizioni

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza estende la durata del superbonus. Prevista la proroga fino al 2026 per i territori colpiti dal sisma.
Redazione 
13 Gen, 2021

L'approvazione del Recovery Plan - nome ufficiale del documento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NEXTGENERATIONITALIA - porta con sé l'allungamento della durata del superbonus.

Nota di lettura: il piano approvato non fa sì che già da oggi il superbonus sia prolungato al 31 dicembre 2022 senza le condizionalità oggi previste.

Il Piano è un documento programmatico che, approvato ieri sera dal Governo, verrà sottoposto alle Camere ed alla Commissione Europea.

Come dire: un passo in avanti per ulteriori sei mesi, ma per ora nulla di certo. Per le zone colpite da eventi sismici, invece, la proroga vorrebbe essere più lunga, fino al 2026 (pag. 141 del Piano).

Se pensiamo che nelle intenzioni del Ministro Patuanelli il Recovery Plan doveva servire a rendere il superbonus strutturale, è facile comprendere la misura del compromesso per arrivare a fine 2022.

Andiamo per ordine.

Recovery Plan e superbonus, cos'è stato scritto?

Al superbonus è dedicato uno specifico paragrafo del documento. Parte II Paragrafo secondo, pagine 84-85.

Lo riportiamo qui di seguito:

«2. Edilizia privata: estensione del superbonus al 110% per efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici

La misura, introdotta di recente, prevede una detrazione d'imposta pari al 110% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, come quelli di isolamento termico degli involucri edilizi, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Nel caso di tali casi interventi, è possibile includere nell'incentivo anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il beneficio spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Si applica agli 85 interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, e dagli Istituti autonomi case popolari e enti aventi le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in-house providing", cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Al fine di favorire l'utilizzo generalizzato della misura, è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni fiscali, ai fini della fruizione dell'incentivo, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, ivi inclusi l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico da parte di tecnici abilitati e l'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base a specifiche tabelle di costo.

Attestato di prestazione energetica: cos'è, chi lo fa e a cosa serve

La misura si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP).

Può essere applicata per ulteriori sei mesi nei casi di lavori effettuati da condomìni e IACP quando siano stati effettuati almeno il 60% dei lavori prima del termine di scadenza della misura.

Al fine di dare maggiore tempo per gli interventi più complessi, si prevede di allungare l'applicazione della misura (i) per gli IACP al 30 giugno 2023; e (ii) per i condomìni fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60% dei lavori.

L'obiettivo è di aumentare in modo sostanziale il risparmio annuale generato dagli interventi di riqualificazione energetica.

In termini di superficie sottoposta a riqualificazione energetica e sismica, si stimano circa 3 milioni di metri quadri riqualificati per anno, corrispondenti a circa l'1% della superficie complessivamente occupata da edifici residenziali.

Questo intervento beneficia di risorse complementari per 6 miliardi e 200 milioni dagli stanziamenti della Legge di Bilancio».

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Sei mesi in più per usufruire del superbonus: questo l'obiettivo.

Superbonus i tempi attuali e l'ipotesi di riforma

La legge di Bilancio, intervenendo sull'articolo 119 d.l. Rilancio ha previsto che il superbonus vale per gli interventi eseguiti fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) e per quelli eseguiti fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno è stato completato almeno il 60% dei lavori.

Per certi versi una corsa contro il tempo per chi inizierà i lavori alla fine di quest'anno. Il Governo, approvando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l'obiettivo di allungare automaticamente al 31 dicembre 2022 la naturale scadenza del superbonus.

Rammentiamo che per le spese che si andranno a sostenere nel 2022, come specifica l'art. 119 del d.l. Rilancio, la detrazione si sfrutta in quattro quote annuali di pari importo (non in cinque come per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021).

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