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Revoca giudiziale amministratore di condominio per omessa comunicazione dei dati professionali

I requisiti per assumere incarico di amministratore di condominio devono essere considerati dati professionali soggetti a comunicazione?
Avv. Alessandro Gallucci 

L'omessa comunicazione da parte dell'amministratore di condominio dei propri dati professionali può portare alla revoca per gravi irregolarità nella gestione.

Questa è la conclusione che si può trarre leggendo l'art. 1129, dodicesimo comma n. 8, c.c.

Che cosa s'intende per dati professionali?

Tra i dati professionali vanno anche compresi i requisiti per lo svolgimento di incarichi di amministratore di condominio?

La presenza di questi requisiti è sufficiente per la reiezione del ricorso di revoca o la loro omessa comunicazione è ex se di tale gravità da far considerare automatica la revocazione giudiziale dell'incarico?

Come sempre quando si ha a che fare con norme relativamente recenti (sebbene sia trascorso un lustro dall'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, molte sue norme, ivi comprese quelle sulle gravi irregolarità nella gestione iniziano ad arrivare da poco nelle aule di giustizia) l'incertezza è data dalla difformità d'interpretazioni che ne possono sorgere.

In materia condominiale, per gli addetti ai lavori, questa difformità è spesso la regola. In materia di revoca giudiziale e quindi di volontaria giurisdizione, poi, l'incertezza rischia d'essere endemica, posto che data la natura della procedura, non v'è un vaglio di legittimità.

Date queste coordinate è utile entrare nel merito della questione.

Comunicazione dei dati professionali

Ai sensi dell'art. 1129, secondo comma, c.c. l'amministratore di condominio comunica ai condòmini i propri dati professionali contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico. L'indicazione di tali dati nel verbale va considerata sufficiente.

Quali sono i dati professionali? Da escludersi quelli anagrafici, in quanto essi sono specificamente indicati dalla medesima norma.

Rappresentano sicuramente dati professionali:

  • l'indirizzo dello studio o comunque il proprio domicilio fiscale;
  • i recapiti per essere contattati (indirizzo e-mail, cellulare, fax, ecc.);
  • eventuali polizze assicurative per la responsabilità professionale.

I primi due devono certamente essere comunicati dall'amministratore, l'ultimo, essendo un dato facoltativo, ad avviso dello scrivente deve essere comunicato solamente se esistente e/o richiesto, oppure se l'assemblea ha posto la stipula di una polizza individuale quale condizioni per l'assunzione dell'incarico (art. 1129, terzo comma, c.c.).

Requisiti per l'assunzione dell'incarico e dati professionali

E i requisiti per l'assunzione dell'incarico sono da considerarsi dati professionali?

Ai sensi dell'art. 71-bis disp. att. c.c. possono assumere incarichi di amministratore condominiale coloro che:

  • hanno il godimento dei diritti civili;
  • non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sono interdetti o inabilitati;
  • non risultano annotati nell'elenco dei protesti cambiari;
  • che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Gli ultimi due requisiti non servono ai così detti amministratori interni, come chi ha svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, salvo per questi ultimi l'obbligo di aggiornamento.

Non avere il nome annotato nell'elenco dei protesti cambiari è elemento che va considerato dato professionale? I requisiti per l'assunzione dell'incarico sono dato professionale? Bisogna allegare al verbale di nomina e/o conferma il diploma di scuola secondaria di secondo grado? Ad avviso di chi scrive se passasse questa interpretazione sarebbe un po' troppo rigida ed eccessivamente burocratizzante.

Basta comunicarne il possesso? Il valore della così detta autocertificazione in ambito privato non equivale a quello pubblico e comunque dire d'essere in possesso d'un requisito non equivale ad attestarne la sua esistenza.

Requisiti per l'assunzione dell'incarico come dati professionali e revoca giudiziale dell'amministratore di condominio

In un procedimento per revoca giudiziale concluso con decreto emesso dal Tribunale di Roma del gennaio del 2017, un condòmino lamentava l'omessa indicazione nel verbale dei requisiti di formazione periodica.

Per il collegio adito, il condòmino aveva ragione: rappresenta grave irregolarità nella gestione l'omessa indicazione tra i dati professionali dei requisiti necessari per l'assunzione di incarichi di amministrazione condominiale.

Una decisione, ad avviso dello scrivente, eccessivamente rigorosa. È vero, i condòmini hanno diritto di controllare, ma i dati professionali di cui all'art. 1129, secondo comma, c.c. appaiono essere cosa differente dai requisiti di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c.

Si sa, non esistendo elenchi o registri è all'assemblea che spetta controllo, ma, si ribadisce, tale prerogativa deve essere esercitata non essendo scritto che la esistenza dei requisiti debba essere allegata al verbale.

D'altra parte se i requisiti sono posseduti, quale pregiudizio concreto s'è perpetrato in danno dei condòmini cui non sono stati comunicati? D'altronde, ad avviso di chi scrive, anche l'omessa comunicazione dei dati professionali, in un rapporto pluriennale e in assenza di variazione non può portare alla revoca automatica.

Diverso il caso del rifiuto di esibire prova dei requisiti: di questo bisogna dar conto a verbale e esso, sì, può rappresentare grave irregolarità o comunque potrebbe anche inficiare la validità della delibera di nomina o conferma.

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