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La revoca dell'amministratore può scattare solo se il giudice accerta una grave irregolarità contabile

Quando scatta la revoca dell'amministratore di condominio.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

In presenza di una delle ipotesi di gravi irregolarità previste dall'art. 1129 c.c., la revoca dell'amministratore non scatta automaticamente, ma può essere disposta dal giudice solo se venga ravvisato in concreto un comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge.

Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova che, con sentenza del 22 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso proposto dai condomini per la revoca dell'amministratore, colpevole di aver presentato in ritardo il rendiconto condominiale e di non aver convocato l'assemblea per l'approvazione.

Nella fattispecie, l'amministratore aveva ritardato la predisposizione del rendiconto annuale e, di conseguenza, non aveva convocato l'assemblea dei condomini per l'approvazione del conto entro i termini stabiliti dal regolamento di condominio, e nemmeno entro il termine imposto dall'art. 1130 c.c.

Il giudice lombardo, tuttavia, ha respinto la richiesta di revoca valutando positivamente le giustificazioni addotte dall'amministratore, che non aveva potuto adempiere ai propri doveri a causa della mancata disponibilità della documentazione contabile necessaria per predisporre il bilancio.

La sentenza esprime un interessante principio di diritto secondo il quale la sussistenza di una delle ipotesi di gravi irregolarità elencate nel nuovo art. 1129 c.c. - elenco peraltro non tassativo - non comporta automaticamente la revoca dell'amministrazione dall'incarico, spettando sempre al giudice l'ultima parola in ordine all'accertamento dell'effettivo comportamento contrario alla legge, da valutare caso per caso in relazione alle circostanze in cui l'amministratore si trovaad operare.

Si legge infatti del provvedimento: "l'art. 1129 c.c. prevede che l'Autorità Giudiziaria, in presenza di gravi irregolarità, può disporre la revoca dell'amministratore, ciò che impone al Giudice di verificare se, pur ricorrendo in astratto una ipotesi rientrante nell'ambito della previsione normativa, sussista nel caso concreto un comportamento contrario ai doveri imposti per legge, con esclusione pertanto di ogni automatismo".

Nel caso preso in esame, la mancata predisposizione del rendiconto condominiale e la ritardata convocazione della assemblea erano state determinate dalla oggettiva impossibilità di ricostruire l'esatta contabilità delle forniture del gas, voce questa che da sola rappresentava l'80% del bilancio condominiale.

Da non perdere: Se l'amministratore omette di consegnare la documentazione fiscale i danni possono essere notevoli!

Quanto innanzi, peraltro, in una situazione di notevole complessità della gestione, anche per il continuo ripetersi di atti vandalici e per la mancata collaborazione da parte della società fornitrice della rete gas.

Tutte difficoltà che peraltro l'amministratore aveva puntualmente rappresentato all'assemblea e al Consiglio di condomino, tanto che il condominio aveva dato incarico di effettuare gli opportuni approfondimenti contabili ad un revisore.

In considerazione della concreta situazione gestionale e delle obiettive difficoltà nella predisposizione del rendiconto, il tribunale ha ritenendo che la grave irregolarità denunciata - seppur astrattamente esistente - non è in concreto ravvisabile, "atteso che il ritardo nel dare corso alla predisposizione del rendiconto e alla convocazione dell'assemblea non fu dovuto a colpevole inerzia[dell'amministratore]nell'adempimento dei suoi doveri ma risulta giustificato dalla esigenza di fare piena chiarezza su una voce importante della contabilità del condominio, rilevandosi altresì che l'amministratore si è ripetutamente attivato per sollecitare i dovuti chiarimenti da parte del fornitore senza ottenerli, che, comunque, della questione aveva tenuto informato il Consiglio di Condominio ed infine che nessun pregiudizio risulta essere derivato alla compagine condominiale".

Amministratore di condominio e gravi irregolarità

Quando l'amministratore uscente non vuole consegnare i documenti

Sentenza
Scarica Tribunale di Mantova, 22 ottobre 2015
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