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Consegna documentazione contabile: sia l'ente condominiale che i singoli condomini possono fare istanza ex art. 700 c.p.c.

I condomini possono agire in via cautelare urgente per la consegna della documentazione condominiale.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

I singoli condomini possono agire in via cautelare urgente (ex art. 700 c.p.c.) nei confronti dell'ex amministratore ed anche dell'amministratore in carica, per ottenere in tempi brevi la consegna della documentazione e relativi giustificativi afferenti la gestione contabile.

A stabilirlo è l'ordinanza del 30-31 marzo 2015 del Tribunale di Napoli Nord, emessa nel procedimento n. 8998/2015 r.g., che ci è stata gentilmente segnalata dall'Avv. Lina Libertini.

Il Giudice partenopeo ha accolto il ricorso cautelare presentato direttamente dai condomini, preordinato all'accertamento della responsabilità degli amministratori per omessa presentazione della documentazione contabile, sottolineando come tale misura atipicain caso di inerzia dell'amministratore in carica – può essere autonomamente azionata direttamente dai singoli condomini, sempre legittimati ad agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1139 e 1105 c.c.

Il Tribunale partenopeo si è più volte pronunciato in materia (da non perdere: Restituzione della documentazione. Il Condominio può ricorrere al procedimento urgente ex art. 700 c.p.c.) ordinando all'amministratore uscente l'immediata restituzione di tutta la documentazione condominiale in suo possesso.

Solitamente l'azione cautelare viene esercitata dall'amministratore in carica, in rappresentanza del condominio; invece nel caso di specie,stante l'inerzia dell'amministratore e in virtù del principio di rappresentanza specifica, sono stati ben 45 condomini a presentare istanza congiunta ex art. 700 c.p.c. finalizzata ad ottenere immediatamente, tramite l'intervento del giudice cautelare, tutta la documentazione contabile non solo dai precedenti amministratori, ma anche dall'amministratore in carica.

Come noto, la tutela cautelare atipica d'urgenza di fonda sulla sussistenza di quattro elementi:

1) la strumentalità rispetto all'azione di merito, il cui esito si intende garantire mediante l'istanza in via d'urgenza di un provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti del futuro provvedimento;

2) la residualità, invocabile esclusivamente in caso di assenza di altre azioni cautelari tipiche esperibili dall'interessato;

3) il fumus boni iuris delle ragioni spiegate dal ricorrente, che devono indurre il giudice ad effettuare una positiva valutazione prognostica di fondatezza del diritto azionato;

4) il periculum in mora, ossia la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile gravante sul ricorrente qualora si attendesse il tempo necessario per decidere la controversa mediante il procedimento ordinario di merito.

Rinviando alla lettura dell'ordinanza per quanto attiene alla valutazione del fumus e del periculum, il giudice cautelare ha altresì ritenuto pienamente rispettato il requisito della strumentalità, in quanto dal tenore letterale dell'atto introduttivo risulta in maniera inequivoca che il procedimento cautelare atipico esperito è preordinato ad una eventuale e futura azione di merito volta ad ottenere la condanna degli ex amministratori di condominio (ai sensi degli artt. 1129, comma 8, e 1713 c.c.) e dell'amministratore in carica (ai sensi del combinato disposto dell'art. 1130, comma 1, n. 8 e dell'art. 1713 c.c.) alla consegna della documentazione afferente al condominio e ai singoli condòmini.

Tale azione di condanna alla consegna della documentazione contabile – sottolinea il tribunale – può essere esperita anche dai singoli condòmini, i quali, in caso di inerzia dell'amministratore in carica, possono comunque agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1139 e 1105 c.c.

Quanto alla residualità, infine, è pacifico che l'ente condominiale e, per quanto già detto, anche i singoli condòmini, per ottenere in tempi brevi dall'amministratore uscente (e eventualmente da quello in carica) la documentazione afferente la gestione contabile, non possano esperire alcuna misura cautelare tipica e che, quindi, in via residuale, possano utilizzare il ricorso ex art. 700 c.p.c.

L'elenco di tutti i documenti che l'amministratore uscente deve consegnare.

Documentazione contabile del supercondominio

Sentenza
Scarica Tribunale di Napoli, ordinanza del 31 marzo 2015
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