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Supercondominio, l'amministratore deve mettere a disposizione la documentazione citata in rendiconto

Documentazione contabile del supercondominio.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di approvazione del rendiconto consuntivo del condominio, è da ritenersi annullabile la deliberazione rispetto alla quale il condominio non sia stato messo nelle condizioni di verificare la le singole voci di spesa rispetto alle quali aveva chiesto di prendere visione della documentazione giustificativa di spesa.

Questo principio vale anche nel caso in cui la voce di spesa inserita nel rendiconto consuntivo riguardi il supercondominio cui la compagine partecipa, con la conseguenza che l'amministratore è tenuto ad attivarsi per consentire l'accesso e l'esame di quella documentazione al suo rappresentato.

Questo nella sostanza è quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19800 depositata in cancelleria il 19 settembre 2014.

Il caso non è di quelli molto ricorrenti, almeno nelle sue specificazioni; vediamo perché.

Un condomino impugnava la deliberazione dell'assemblea della compagine cui partecipava chiedendo l'invalidazione dell'approvazione del rendiconto consuntivo di gestione; a suo modo di vedere era stato leso il suo diritto di prendere di visione della documentazione giustificativa di spese prima dell'assemblea e ciò non gli aveva consentito una consapevole partecipazione all'assise.

Ecco cosa succede se l'amministratore nega l'accesso alla documentazione condominiale

Le doglianze del condomino furono accolte tanto in primo quanto in secondo grado. La Cassazione ha ribadito questo assunto specificando che “in materia condominiale, il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e a tale diritto corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che permetta l'esercizio del suddetto diritto, della cui esistenza i condomini vanno informati”.

In termini pratici ciò sta a significare che “a fronte della richiesta di un singolo condomino di accedere alla predetta documentazione in funzione, appunto, della partecipazione informata all'assemblea condominiale in cui si deve deliberare su aspetti contabili della gestione condominiale, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua incompatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, perciò, in sede di impugnazione della delibera assembleare, spetta al Condominio, ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente.” (Cass. 19 settembre 2014 n. 19800).

In buona sostanza se il condomino chiede e l'amministratore non fornisce, spetta a quest'ultimo dimostrare il perché del proprio comportamento.

Questo ragionamento, specifica la Corte nella sentenza in commento, vale anche se i chiarimenti richiesti dal condomino riguardano voci di spesa inerenti il supercondominio cui la compagine partecipa.

Si legge in sentenza che “il fatto che la documentazione di cui si discute potesse avere riguardo a spese di supercondominio o comunque a spese comuni a più condominii non escludeva affatto il diritto del singolo partecipante a ciascun condominio di rivolgersi al proprio amministratore per prendere contezza dei giustificativi inerenti a tali spese, atteso che sulle stesse verteva appunto nel caso di specie il rendiconto soggetto ad approvazione, e sarebbe stato quindi onere dell'amministratore che tale rendiconto aveva predisposto munirsi preventivamente, come per ogni altra fonte di spesa, della documentazione giustificativa da esibire ai condomini prima o durante l'assemblea” (Cass. 19 settembre 2014 n. 19800).

Sentenza
Scarica Cass. 19 settembre 2014, n. 19800
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