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Gravi irregolarità fiscali e revoca dell'amministratore di condominio.

Gravi irregolarità commesse dall'amministratore, ecco cosa succede....
Avv. Leonarda Colucci 

Un decreto del Tribunale di Avellino ha respinto un ricorso presentato da alcuni condomini, che hanno chiesto la revoca dell'amministratore, ritenendo non fondati i motivi (inadempimenti e irregolarità dell'operato)

Prima di soffermarsi sui fatti di causa è bene precisare che l'articolo 1129 del codice civile "Nomina e revoca ed obblighi dell'amministratore" ai commi undicesimo e dodicesimo stabilisce che la revoca dell'amministratore può essere disposta in ogni momento dall'assemblea, nel rispetto delle maggioranze previste per la sua nomina, oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

La stessa norma,inoltre, stabilisce che la revoca può essere disposta anche dall'autorità giudiziaria se l'amministratore "non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità ….

Nei casi in cui siano emerse grave irregolarità fiscali …..i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.

In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria.."

E' evidente, quindi, che il primo passo da compiere nel caso di gravi irregolarità commesse dall'amministratore è quello di convocare l'assemblea per revocare il mandato e solo nel momento in cui tale organo non provveda ogni condomino potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria.(Per un approfondimento sulle gravi irregolarità che legittimano la revoca dell'amministratore si segnala: www.condominioweb.com/qundo-scatta-la-revoca-dellamministratore-di-condominio.12341).

Alcuni condomini con ricorso si rivolgono al Tribunale chiedendo la revoca dell'amministratore colpevole di aver commesso le seguenti irregolarità:

a) mancata convocazione dell'assemblea per ottenere il consenso dai condomini alla modifica delle tabelle millesimali;

b) omessa manutenzione delle parti comuni,

c) mancata esibizione della documenti giustificativi di spesa.

Il Tribunale di Avellino con decreto dello 22 marzo scorso ha respinto le richiesta di revoca dell'amministratore condominiale formulata dai ricorrenti ritenendo non fondate le presunte gravi irregolarità da egli commesse.

In particolare per quanto concerne la mancata convocazione dell'assemblea per ottenere il consenso dei condomini alla modifica delle tabelle millesimali, il decreto ha puntualizzato che dalla delibera assembleare prodotta dai ricorrenti (datata 23.4.2007) si evince che all'epoca fu conferito mandato all'amministratore per ottenere dai condomini il consenso alla revisione delle tabelle millesimali " e qualora avesse ottenuto tale consenso ad indire un'assemblea straordinaria al fine di nominare un tecnico per la modifica delle tabelle".

Il decreto esaminando la presunta irregolarità commessa dall'amministratore ha puntualizzato che la condotta tenuta dall'amministratore dopo l'adozione della delibera appena citata non configura da parte di quest'ultimo una grave violazione dei doveri che la legge pone a suo carico, e tale conclusione è supportata anche dal fatto che nel testo dell'art. 1129 del codice civile ante riforma non rientrava fra i poteri dell'amministratore quello di ottenere il consenso alla modifica delle tabelle millesimali.

Per quanto riguarda invece l'omessa manutenzione delle parti comuni contestata dai ricorrenti all'amministratore, uno dei ricorrenti lamenta che nel febbraio del 2011 nell'aprire una porta di ferro che mette in comunicazione alcune parti comuni dell'edificio condominiale, a causa dello cattiva manutenzione, restava incastrato con la mano riportando lesioni.

Con riferimento a questa doglianza il collegio ha evidenziato che nel verbale del 13.5.2011 era stato dato atto della rimozione di tale porta avvenuta nel mese di gennaio dello stesso anno, e che i ricorrenti non avevano fornito prova del presunto grave inadempimento da parte dell'amministratore.

Infine il collegio affrontando l'ultima grave irregolarità contestata all'amministratore di condominio da parte dei ricorrenti, e riguardante la mancata esibizione da parte dei documenti giustificativi di spesa ha precisato che la mancata esibizione dei documenti di spesa e l'impedimento ai singoli condomini di richiederne copia non rientra fra le gravi irregolarità previste dall'art. 1129 del codice civile che giustificano la revoca dell'amministratore.

Riguardo a tale ipotesi il decreto in commento, con riferimento alla normativa sul condominio antecedente all'entrata in vigore della riforma avvenuta il 18.6.2013, si riporta all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce a ciascun comproprietario la facoltà di chiedere all'amministratore documenti contabili senza l'onere di specificare le ragioni della sua richiesta (Cass. civ. Sez.

II, 21-09-2011, n. 19210), mentre d'altra parte la Cassazione ha già precisato che incombe sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare tale facoltà. (Cass. civ. Sez. II, 28-01-2004, n. 1544)

Nel caso di specie, precisa il provvedimento in commento, l'amministratore aveva dato riscontro all'istanza dei condomini che volevano prendere visione di tale documentazione, mentre i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di cosa sia accaduto dopo tale momento.

Fra l'altro l'amministratore ha adeguatamente provato che tale richiesta è stata inviata durante il periodo delle ferie estive, e che i ricorrenti ciononostante gli avevano concesso un termine di cinque giorni per l'esibizione della documentazione contabile dei sei anni precedenti.

Anche tale fatto evidenzia la natura del comportamento vessatorio e contrario ai principi di buona fede adottato dai ricorrenti che hanno agito al solo fine di mettere in difficoltà l'amministratore il quale, anche in considerazione del fatto che la richiesta era stata formulata da condomini morosi per una somma piuttosto consistente, aveva volutamente deciso di non dare seguito.

Orbene in base a tali circostanze il decreto del Tribunale di Avellino, dopo aver precisato che i ricorrenti a fronte delle presunte gravi irregolarità commesse dall'amministratore avrebbero dovuto chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore e solo in seguito alla mancata revoca dell'assemblea avrebbero potuto rivolgersi all'autorità giudiziaria, ha respinto il loro ricorso condannandoli al pagamento delle spese di giudizio.

Quando scatta la revoca dell'amministratore di condominio

QUando non è possibile invocare la presenza di fondati sospetti di gravi irregolarità per revocare l'amministratore

Sentenza
Scarica Tribunale di Avellino, decreto 22 marzo 2016
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