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Requisiti per l'assunzione dell'incarico di amministratore condominiale, alcune precisazioni

Requisiti assunzione incarico amministratore.
Avv. Alessandro Gallucci 

La legge n. 220 del 2012 - ai più nota come riforma del condominio - ha introdotto nel codice civile, più specificatamente nelle sue disposizioni di attuazione una serie di requisiti che devono essere posseduti da chi intende assumere l'incarico di amministratore condominiale.

La norma in questione è rappresentata dall'art. 71-bis disp. Att. C.c. che recita:

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Si tratta di requisiti di onorabilità (lett. a - e) e professionalità (lett. f - g).

Rispetto a questi ultimi assume fondamentale importanza il decreto ministeriale n. 140 del 2014, ossia il regolamento emanato dal Ministero della Giustizia, recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonche' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

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Quanto a tali ultimi requisiti è utile ricordare che:

a) non sono necessari per i così detti amministratori interni (condomini che amministrano il condominio al quale partecipano;

b) relativamente al requisito del corso di formazione iniziale ed al diploma di scuola secondaria di secondo grado essi non sono necessari per chi ha svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma del condominio (si veda art. 71-bis, secondo e quinto comma, disp. att. c.c.

Svolte queste doverose premesse è utile soffermarci su un aspetto che sempre più frequentemente divine oggetto di discussione nel nostro forum.

Chi assume incarichi di amministratore condominiale deve sempre dimostrare il possesso di tali requisiti oppure deve farlo solamente se richiesto? Ed in tale ultimo caso chi è legittimato ad avanzare la richiesta, i condòmini oppure l'assemblea?

L'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede l'obbligo per chi assume incarichi di amministratore condominiale di possedere determinati requisiti, ma - ad avviso di chi scrive - non l'obbligo di comunicarli annualmente (o comunque ad ogni assunzione dell'incarico).

Quando al legge impone la comunicazione di determinate informazioni lo dice espressamente: si pensi alla targa dell'amministratore oppure ai giorni in cui è possibile - previa richiesta - prendere visione dei registri condominiali (si veda art. 1129, secondo comma, c.c.).

In questo contesto ciascun condomino - quale mandatario dell'amministratore - ha diritto di avere copia delle certificazioni in questione, non essendo necessaria la richiesta da parte dell'assemblea.

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