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Annullabile la nomina dell'amministratore revocato dall'Autorità Giudiziaria.

La legge stabilisce che l'amministratore revocato in via giudiziale non può essere nuovamente nominato. Ma cosa succede se la nuova nomina avviene ugualmente?
Avv. Valentina Papanice Avv. Valentina Papanice 

Revoca dell'amministratore e nuova nomina

L'amministratore revocato può essere nuovamente nominato? La legge risponde a detta domanda vietando la nuova nomina solo in caso di revoca giudiziale (in tal senso è previsto dall'art. 1129, co. 13 c.c.).

Ricordiamo che la revoca dell'amministratore può essere assembleare, dunque decisa dall'assemblea, oppure giudiziale, cioè decisa dall'Autorità Giudiziaria.

Mentre la revoca assembleare non è sottoposta a condizioni, così non è per la revoca giudiziale, che può essere richiesta solo in determinate casi e comporta, tra le altre, appunto la conseguenza del divieto per il condominio di nominare nuovamente l'amministratore revocato in via giudiziale.

Entriamo nel dettaglio e, non prima di alcuni cenni sulle norme ed alcune riflessioni sulle stesse, vediamo alcune delle decisioni sino ad oggi assunte dai Giudici in merito alla nuova nomina dell'amministratore revocato in via giudiziale.

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Revoca dell'amministratore di condominio, le norme

Abbiamo già accennato alla differenza che c'è tra la revoca di matrice assembleare e quella di matrice giudiziale.

A mente dell'art. 1129 co. c.c. "La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.

Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.

In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato".

La differenza tra le due procedure percorribili per la revoca dell'amministratore attiene al fatto che la revoca assembleare non deve fornire delle motivazioni specifiche: ed infatti, il testo della legge ci dice che la revoca "può essere deliberata in ogni tempo".

Viceversa, alla revoca giudiziale si può ricorrere solo in determinate condizioni, espressamente previste. Si tratta, come possiamo notare, di situazioni particolarmente gravi, nelle quali, peraltro, può aggiungersi la circostanza che l'assemblea non decida.

Il fatto stesso che l'iniziativa venga concessa anche al singolo condomino (si tratta qui di una delle eccezioni alla procedura generale, prevista dall'art. 66, disp. att. e trans. c.c., che prevede la richiesta di almeno due condòmini) ci dà la misura del fatto che debba trattarsi di situazioni di un certo rilievo.

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Il risultato di tale procedimento sarà l'emissione di un provvedimento costrittivo: il giudice emetterà un provvedimento che (per quanto ritenuto di natura non decisoria né definitiva, v. ad es. Cass. n. 7623/2019) vincolerà (il condominio e) l'amministratore n un ambito dove normalmente sono liberi di scegliere.

Peraltro, spesso la via giudiziale è l'unica a causa del fatto che il raggiungimento del quorum deliberativo viene spesso ostacolato in vari modi dai condòmini "amici" dell'amministratore.

Ecco che quindi si può spiegare il divieto di nuova nomina dell'amministratore revocato in via giudiziale.

Ma, qual è l'effettivo contenuto di tale norma all'apparenza tanto chiara? Come stiamo per vedere, secondo alcune decisioni che sono state emesse, si tratta di paletti almeno in parte superabili.

Succede che dopo la revoca giudiziale gli stessi condòmini amici dell'ex amministratore, possono, nell'inerzia degli altri, fare incetta di deleghe e riuscire a deliberare la nuova nomina. Oppure può semplicemente succedere che il condominio, senza particolari pressioni, decida di nominare nuovamente l'amministratore revocato dal giudice.

Tali delibere sono valide? Certamente no, direte voi, contravvengono ad un divieto!

Si ma, "quanto" invalide? (Infatti, a seconda dell'intensità, distinguiamo tra delibere nulle e delibere annullabili).

Ebbene, per rispondere alla domanda, non molto: tali delibere sono annullabili, e non nulle; il che vuol dire che vanno impugnate entro trenta giorni, e non nulle, cioè impugnabili in ogni tempo.

Tale è perlomeno la conclusione cui risultano oggi giunte le poche decisioni note sul punto, come ad es. quella della Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 2657 del 2017.

In tale ultima sentenza, la Corte d'Appello di Torino motiva la decisione riportandosi alla pregressa giurisprudenza sulla distinzione tra delibere nulle e delibere annullabili (menziona Cass. SS.UU. n. 4806/2005 e Cass. civ. n. 1439/2014), e alla luce delle ipotesi di annullabilità previste dall'art. 1137 c.c., concludendo che quella in questione "deve essere inquadrata nell'ambito delle deliberazioni annullabili in quanto contraria alla legge, non potendosi ipotizzare che quella adottata dal Condominio appellato possa risultare, da un attento scrutinio, in violazione della morale o dell'ordine pubblico", così come esclude che la norma violata debba considerarsi una norma imperativa, come invece aveva prospettato l'appellante.

Non risultano sul punto sentenze di legittimità; molto recentemente la questione è stata posta anche in quella sede, ma non è stata affrontata (essendo nella situazione specifica ritenuta irrilevante, v. Cass. n. 7699/2019; in grado di appello, la Corte di Torino aveva anche qui statuito, confermando il primo grado sul punto, l'annullabilità e non la nullità).

Divieto di nuova nomina solo per la gestione successiva

Peraltro, il divieto vale solo per la gestione successiva oppure è a tempi indeterminato? Secondo le sentenze note, anche qui non molte, la risposta corretta è la prima. Così infatti ha deciso il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 3061/2017 e il Tribunale di Trieste con la sentenza n. 729/2018. Anche in questo siamo in attesa di leggere le sentenze di legittimità.

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